Attuazione del Regolamento sulla deforestazione (Reg UE 2023/1115)

Come anticipato qualche settimana fa, al 30/12/2024 (30/06/2025 per le micro e piccole imprese some definita dall’art.3 della Direttiva 2013/34/UE) entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2023/1115 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (c.d. “Regolamento Deforestazione”) che istituisce obblighi e divieti relativi alle materie prime e ai prodotti commerciali che maggiormente influiscono sui
fenomeni della deforestazione e del degrado forestale (espressamente elencati nell’Allegato I del Regolamento), cercando di riportare l’ equilibrio tra la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico dei Paesi
UE, che per espressa previsione normativa, devono sottostare a una normativa che mira alla riduzione del gas a effetto serra.


Ne è un chiaro esempio il Regolamento (UE) 2021/1119, che impone ai Paesi in modo vincolante di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto
serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

La Commissione europea ha pubblicato alcune linee guida al fine di fornire informazioni pratiche sull’attuazione del Regolamento, che di seguito andiamo ad analizzare.

I divieti previsti dal Regolamento.
Il Regolamento si applica (alla data in cui scriviamo) alle seguenti materie in prime UE ed extra UE, sia in importazione sia in esportazione:
- Olio di palma
- Bovini
- Soia
- Caffè
- Cacao
- Legname
- Gomma
nonché ai prodotti derivati da queste materie prime elencate nell’Allegato I (ad esempio, il sapone pur contenendo olio di palma, non essendo indicato nell’Allegato, non è soggetto al Regolamento).

I prodotti con un codice SA non incluso nell'allegato I, ma che potrebbero includere componenti o elementi derivati da merci coperte dal regolamento, come automobili con sedili in pelle o pneumatici in gomma
naturale, non sono soggetti ai requisiti del regolamento.


Nel caso invece in cui un produttore trasformi un prodotto elencato nell’Allegato I in un altro prodotto elencato nell’Allegato I dovrà adempiere agli obblighi del Regolamento (facendo riferimento alla due
diligence precedente, ma rimanendo comunque responsabili per la dichiarazione di due diligence presentata dall’operatore a monte).

Gli operatori economici (anche commercianti non PMI) che vorranno continuare a immettere sul mercato o esportare detti beni dovranno, pertanto, assicurarsi che i prodotti interessati dalla norma soddisfino tutte le
seguenti condizioni:
1. devono essere a “deforestazione zero”, ossia prodotti che contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31
dicembre 2020 e, nel caso di prodotti che contengono o sono stati fabbricati usando legno, quest’ultimo deve essere stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;

2. devono essere stati fabbricati nel rispetto della legislazione del Paese di produzione (la Commissione pubblicherà a tempo debito un documento di orientamento specifico sulla legalità);

3. devono essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. Tale dichiarazione deve essere messa a disposizione dell’autorità competente secondo un sistema di informazione che dovrà essere istituito entro il 30/12/2024.

Carta e cartone riciclati non rientrano nell’applicazione del Regolamento, ma è presente anche solo una piccola percentuale di polpa vergine o carta riciclata pre-consumo per rinforzare le fibre, si applica il
Regolamento e il materiale non riciclato è oggetto di due diligence.

Obblighi previsti dal Regolamento per operatori e commercianti PMI.

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, gli operatori, intenzionati a importare e a esportare i prodotti interessati dalla normativa, saranno tenuti a inserire in un sistema di informazione europeo una dichiarazione nella
quale attesteranno di aver effettuato la due diligence richiesta.

La due diligence include la raccolta di informazioni, dati e documenti necessari, misure di valutazione del rischio come descritto dall’art. 10 del Regolamento, misure di mitigazione del rischio.

Per comprendere le aree di rischio gli operatori potranno utilizzare le mappe pubblicate dall’Osservatorio UE sulla deforestazione e il degrado forestale.

Il commerciante PMI raccoglie e conserva le informazioni seguenti relative ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:
a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l’indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i
prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali
prodotti;
b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l’indirizzo web degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i
prodotti interessati.

Gli operatori e i commercianti non PMI devono raccogliere e indicare nella dichiarazione di due diligence le coordinate geografiche del terreno da cui deriva quello specifico lotto di materie prime, al fine di dimostrare
che non sia in atto alcuna deforestazione in un luogo specifico, nonché la prova del rispetto della normativa nazionale per l’uso del terreno.

Per i prodotti sfusi, come la soia o l'olio di palma, ciò significa che l'operatore (o i commercianti che non sono PMI) devono garantire che tutti i lotti di terreno coinvolti in una spedizione siano identificati e che le merci non vengano mescolate in nessuna fase del processo con merci di origine sconosciuta o provenienti da aree disboscate o degradate dopo la data limite del 31 dicembre 2020.

Se una parte di un prodotto rilevante non è conforme, la parte non conforme deve essere identificata e separata dal resto prima che il prodotto rilevante venga immesso sul mercato o esportato, e tale parte non
può essere né immessa sul mercato né esportata. Se la separazione non è possibile, l’intero prodotto non è conforme.

Il commerciante PMI conserva per almeno cinque anni dalla data di messa a disposizione sul mercato le informazioni e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.

Il commerciante PMI che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un
prodotto interessato che ha messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione sul mercato, nonché i commercianti
a cui ha fornito il prodotto interessato.

Le linee Guida della Commissione UE sono chiare nell’indicare che, se l’operatore non riesce a raccogliere le informazioni pertinenti, deve rinunciare a immettere sul mercato i prodotti.

Il commerciante, che sia o meno una PMI, offre alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli di cui agli articoli 18 e 19, compreso l’accesso ai locali e la messa a
disposizione di documentazione e registri.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 11 del Regolamento, gli operatori devono essere in grado di dimostrare come è stata eseguita la due diligence e quali misure di mitigazione sono state messe
in atto nel caso in cui sia stato identificato un rischio.

In esportazione dovrà essere indicato nella dichiarazione doganale il numero di dichiarazione di due diligence

Presentazione Due diligence mediante rappresentante
L’operatore e il commerciante possono incaricare un rappresentante a presentare la dichiarazione di due diligence per suo conto (rimanendone in ogni caso responsabili). Se l’operatore è una persona fisica o una
microimpresa può incaricare l'operatore o il commerciante successivo nella catena di fornitura di agire come suo rappresentante autorizzato, a condizione che non sia una persona fisica o una microimpresa. In questo
caso, l'operatore mandante mantiene la responsabilità della conformità del prodotto.
Per l’accesso al portale la Commissione UE ha pubblicato un manuale (scarica qui).

Periodo transitorio.
Anche nel periodo transitorio in corso le aziende non sono immuni da adempimenti.

Infatti, anche se non occorre conformarsi al Regolamento, sarà comunque necessario dimostrare dopo il 30/12/2024 (30/06/2025 per le micro e piccole imprese) che il prodotto derivato (es. penumatici) immesso
in commercio è realizzato con materie prime immesse sul mercato (gomma) in epoca antecedente a tale data.

Sanzioni

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento in commento, i Paesi membri dovranno prevedere a livello nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare l’applicazione del Regolamento.
Gli Stati potranno decidere l’importo delle sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, ma tali sanzioni non dovranno essere inferiori al 4% del
fatturato annuale dell’operatore o del commerciante nell’esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione.

Gli Stati, inoltre, dovranno prevedere anche la confisca dei prodotti e dei proventi, nonché altre sanzioni accessorie, quale, ad esempio, il divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di
esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività. E’ altresì previsto un grave impatto sull’immagine dell’azienda nei confronti della PA, dal momento che le
sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche per violazioni del Regolamento dovranno essere notificate alla Commissione UE.