BREXIT E IVA.

L’Agenzia delle Entrate risponde nelle proprie FAQ sulla Brexit, pubblicate il 31 dicembre 2020, alla complessa questione su come possono operare, dal 01 gennaio 2021, gli operatori economici residenti nel Regno Unito.

Disciplina in vigore fino al 31.12.2020.
Fino al 31 dicembre 2020, infatti, un operatore economico del Regno Unito poteva operare in Italia
a) attraverso una stabile organizzazione
b) registrandosi ai fini IVA in Italia, come soggetto non residente, mediante la identificazione diretta ai sensi dell’art. 35 -ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure;
c) registrandosi ai fini IVA in Italia, come soggetto non residente, attraverso la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Cosa è accaduto al 01 gennaio 2021.
Com’è noto, dal 01/01/2021, l’UK è a tutti gli effetti un Paese “terzo”.
Nonostante sia stata scongiurata la difficile condizione di un’uscita “no deal”, grazie all’accordo raggiunto tra UE e UK alla Vigilia di Natale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 31 dicembre 2020, serie L 444, il percorso di definizione operativa dell’accordo raggiunto è ancora lungo.
Intanto, però, gli operatori economici inglesi si trovano nella difficile condizione di dovere comprendere già ora cosa fare della loro posizione IVA, per poter operare in Italia.

Suggerimento attuale contenuto nelle FAQ.
Nelle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrare, risulta che dal 1° gennaio 2021, per poter operare ai fini
IVA in Italia, gli operatori economici residenti del Regno Unito sono tenuti a
1. chiudere la partita IVA loro attribuita, ai sensi dell’art. 35-ter del decreto IVA,
2. nominare un rappresentante fiscale italiano

La procedura semplificata prevista dall’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1872 è prevista infatti, secondo quanto
ricorda l’Agenzia delle Entrate, soltanto per i soggetti non residenti che effettuano in Italia cessioni di beni e
prestazioni di servizi soggetti ad imposta e che esercitano la loro attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo, con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta.

Soltanto i soggetti stabiliti in uno Stato membro e i soggetti residenti in Paesi tra cui sussistono di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE possono identificarsi direttamente ai fini IVA in altri Stati membri.
Secondo quanto si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’incertezza odierna e nell’attesa di un accordo di cooperazione amministrativa tra UE-UK, in via prudenziale, l’Agenzia suggerisce:
“Resta inteso che, nelle more, gli operatori del Regno Unito che sono identificati in Italia ai sensi della normativa citata possono valutare l’opportunità di:

• chiudere la partita IVA loro attribuita ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA mediante
presentazione del modello ANR/3 (barrando la casella 3 – CESSAZIONE ATTIVITÀ –, come da istruzioni allegate al modello, secondo cui detta casella “deve essere barrata dal soggetto non residente che
non intende più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente ovvero che abbia cessato l’esercizio di attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento
per cessata attività”);
• chiedere un nuovo numero di partita IVA, mediante presentazione del modello AA7/10 o AA9/12, per il tramite del proprio rappresentante fiscale italiano.

Come chiarito nelle istruzioni al modello ANR/3, nelle ipotesi di cessazione dell’esercizio di attività nello Stato estero di stabilimento il termine per presentare la dichiarazione di cessazione attività è di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la medesima cessazione. Inoltre, nelle ipotesi di cessazione dell’esercizio di attività nello Stato estero di stabilimento il termine per presentare la dichiarazione di cessazione attività è di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la medesima cessazione.”

IVA
Concludiamo infine evidenziando il fatto che, a partire dal 01/01/2021 le cessioni verso il Regno Unito non dovranno più considerarsi come cessioni intracomunitarie (non imponibile Iva ai sensi art.41, comma 1, del
D.L. 331/1993) ma diventeranno a tutti gli effetti cessioni all'esportazione (non imponibile iva ai sensi art.8 c.1 lett.A DPR 633/72).
Gli acquisti dall’UK, d’altronde saranno soggetti a IVA.
Le operazioni da/verso UK non dovranno pertanto essere inserire nelle dichiarazioni intrastat.