Brexit, trovato l’accordo tra Regno Unito e UE.

E Deal fu!

Regno Unito e Unione europea, dopo ritardi, scontri ed altalenanti dichiarazioni politiche, il giorno 24 Dicembre 2020 hanno finalmente trovato un accordo sul libero scambio.

UE e Regno Unito continueranno a cooperare in tutte le aree di reciproco interesse, come sulle questioni del cambiamento climatico, della sicurezza e dei trasporti.

Anche se la partita non è ancora chiusa definitivamente, la “palla” deve passare ora dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo e, infine, da tutti i 27 Governi dell’Unione europea, mentre oltre Manica deve essere ratificato dall’Esecutivo britannico; inizialmente l’Accordo sarà applicato in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 in attesa della ratifica del Parlamento europeo e dell’entrata in vigore ufficiale.

Questo primo – ma al contempo importantissimo – passo è quanto era fortemente auspicato da tutto il settore del commercio.

Il testo del “Trade And Cooperation Agreement” è lungo oltre mille pagine (1.290 pagine per l’esattezza) e contiene norme che regoleranno le future relazioni fra i 27 stati membri ed il Regno Unito.

Tra i molti nodi sciolti dall’intesa, raggiunta appena una settimana prima della fine del periodo di transizione, ci sono quelli della pesca, della libertà di movimento, dei commerci, della giurisdizione della Corte di Giustizia europea e della condivisione di informazioni.

***
Di seguito andremo ad evidenziare i punti di maggior rilievo per quanto concerne la movimentazione delle merci a partire dal 01 Gennaio 2021.

Libertà di transito delle merci.
Ciascuna parte concede la libertà di transito attraverso il proprio territorio, tramite le rotte più convenienti per il transito internazionale, per il traffico di merci in transito da o verso il territorio dell'altra.


Operazioni doganali.
Come previsto, pur essendo libere di transitare, le merci dovranno essere soggette alle formalità doganali (bolla doganale in export) e a rigidi controlli doganali nel Regno Unito.

Le formalità doganali in questione possono essere effettuate dall’esportatore UE o presso un 'luogo Approvato' o presentando la merce in dogana.
Sicuramente la miglior soluzione è attivare un'autorizzazione di 'luogo Approvato' direttamente presso il sito dell’esportatore. Tale procedura consente all’esportatore di poter effettuare le formalità doganali di esportazione immediatamente alla partenza, ottenendo subito la prova dell’uscita della merce.

Per quanto concerne la tipologia di operazioni doganali da emettere in export, le opzioni sono due e la decisione deriva da come il ricevitore UK decide di espletare le formalità d'ingresso nel Regno Unito.

a) Opzione 1: Esportazione Semplice
In questo caso il documento consentirà l'uscita delle merci al confine della UE ma dovranno essere assolte le formalità d'ingresso al confine UK (Il Regno Unito ha previsto delle procedure agevolate per i primi 6 mesi)

b) Opzione 2 Esportazione Abbinata a transito (ExT2)
Questo documento consentirà di poter inoltrare la merce direttamente fino alla dogana di competenza del ricevitore finale, anziché fermarsi al confine d'ingresso, al fine di espletare le formalità d'importazione.
Per poter emettere tale tipologia di documento direttamente dal proprio sito, l’esportatore dovrò chiedere anche l'autorizzazione di 'Speditore Autorizzato' da abbinare a quella del Luogo Approvato di cui sopra. Tale autorizzazione prevede la prestazione di una garanzia da parte dell’esportatore alla dogana.

Prodotti agroalimentari
Per quanto concerne le importazioni di prodotti agroalimentari, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/2102 della Commissione del 15 dicembre 2020 riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito.

Per le esportazioni, l’accordo prevede che
“La parte esportatrice garantisce che i prodotti esportati nell'altra parte, quali animali e prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali o altri oggetti correlati soddisfino le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice. “
Le merci saranno oggetto di controllo e dovranno essere scortate da certificati sanitari e fitosanitari.

Divieto dei dazi doganali
Sono sanciti rapporti commerciali tariff free, cioè senza dazi, per le merci di origine UE e UK; per beneficiare del “dazio zero” è necessario che gli esportatori dimostrino e dichiarino che i prodotti esportati rispettano le regole di origine previste dall’accordo.
Sono previste dall’accordo altresì delle eccezioni. Per assicurarsi che entrambe le parti rispettino l’intesa, si è ideato un sistema di inserimento di dazi molto rigoroso: questi potranno essere imposti in specifici settori in seguito alla decisione presa da un organismo d’arbitrato composto da rappresentati del Regno Unito e dell’UE.

Sono consentiti diritti ed altri oneri applicati all'atto dell’importazione o dell'esportazione di una merce dell'altra parte, ma questi sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non devono rappresentare una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.

Restrizioni all'importazione e all'esportazione
Non vengono adottati divieti o restrizioni all'importazione su merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non a norma dell'articolo XI del GATT 1994

Regole di Origine
Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale ad opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte, in base a quanto stabilito dall’accordo, sono considerati originari dell'altra parte i seguenti prodotti:
(a) i prodotti interamente ottenuti;
(b) i prodotti fabbricati in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte;
(c) i prodotti fabbricati in tale parte incorporando materiali non originari, purché soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] dell’accordo.
Le Regole specifiche previste rispecchiano il modello previsto dagli accordi di ultima generazione del sistema REX (Giappone, Canada).

Cumulo dell’origine
E’ prevista l’attuazione del cumulo ai fini dell’attribuzione dell’origine, a condizione che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) Un prodotto originario di una parte è considerato originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto in tale altra parte.
2) La produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell'altra parte.
3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell'altra parte non va al di là delle operazioni di cui all'articolo ORIG.7 dell’accordo, ovvero le così dette ‘lavorazioni insufficienti’
4) Un esportatore, per compilare l'attestazione di origine preferenziale, per un prodotto di cui al punto 2, deve ottenere la dichiarazione dal fornitore o un documento equivalente contenente le stesse informazioni dove vengono descritti i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

In aggiunta l’accordo prevede il “cumulo completo” (il che significa che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche delle lavorazioni se avvenute nel Regno Unito o nella UE).

Attestazione di origine preferenziale
Un'attestazione di origine è rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto.

L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite.

Il testo da utilizzare per l'attestazione di origine preferenziale è indicato sull’accordo stesso e deve essere riportato su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. L'esportatore ha la responsabilità di fornire informazioni sufficientemente dettagliate da consentire l'identificazione del prodotto originario.
Un'attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio, o per un periodo più lungo fino a un massimo di 24 mesi.

Tali attestazioni di origine devono essere conservate per un periodo minimo di 4 anni dall’esportatore dalla data di rilascio dell’attestazione, oltreché per un periodo minimo di 3 anni da parte dell’importatore dalla data della dichiarazione d’importazione.

Chi può fare la dichiarazione di origine
Sul punto gli addetti al lavoro si stanno ancora interrogando, dal momento che nell’accordo si legge che l’esportatore dovrà indicare, nella dichiarazione, un codice di identificazione.
Per quanto riguarda gli esportatori unionali, sulla base delle informazioni rinvenute sul sito del Governo UK alla sezione “Claiming preferential rates of duties between the UK and EU from 1 January 2021”, tale codice sarà quello che identifica l’esportatore registrato nel sistema REX.
Tuttavia, nel testo del lungo accordo non è indicato alcun riferimento al sistema REX: agli operatori non resta che attendere chiarimenti dall’Agenzia delle Dogane (chiarimenti richiesti anche durante l’incontro odierno con la sede centrale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e, nel frattempo, affidarsi al numero di registrazione nel sistema REX.
In alternativa, come previsto nell’accordo con il Giappone, potrà essere lo stesso importatore inglese a indicare nella dichiarazione di import, sotto la propria responsabilità, di avere diritto a godere del trattamento preferenziale purché abbia a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di dimostrare l’effettivo carattere originario dei beni.

AEO .
E’ stato previsto nell’accordo che le parti promuovano il reciproco riconoscimento dei programmi di operatore economico autorizzato per rendere sicure e facilitare il commercio.

Poiché, secondo l’accordo, l’aspetto della cooperazione doganale dovrà rivestire la:
“(h) promozione della cooperazione tra le autorità doganali e altre autorità o organismi governativi in relazione ai programmi di operatore economico autorizzato, che può essere realizzata, tra l'altro, concordando gli standard più elevati, agevolando l'accesso ai benefici e riducendo al minimo inutili duplicazioni;”
secondo alcuni esperti del settore il mutuo riconoscimento investirà soltanto l’AEO-S e l’AEO.F, ma non l’AEO-C.
Anche sul punto si attendono chiarimenti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché futuri sviluppi.

IVA
Concludiamo infine evidenziando il fatto che, a partire dal 01/01/2021 le cessioni verso il Regno Unito non dovranno più considerarsi come cessioni intracomunitarie (non imponibile Iva ai sensi art.41, comma 1, del D.L. 331/1993) ma diventeranno a tutti gli effetti cessioni all'esportazione (non imponibile iva ai sensi art.8 c.1 lett.A DPR 633/72).
Le operazioni da/verso UK non dovranno pertanto essere inserire nelle dichiarazioni intrastat.

***