CIRCOLARE N. 40/2020 prot. n. 369392/RU del 23 ottobre 2020 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI

PROCEDURA SEMPLIFICATA DICHIARATIVA E-COMMERCE – ISCRIZIONE NELL’ ELENCO “e-commerce P4I-B2C” (platform for import - business to consumer)

Nell’ambito delle iniziative attivate dall’Agenzia per supportare gli operatori economici impegnati in operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate ecommerce, con Determinazione Direttoriale prot. n. 344910/RU del 6 ottobre 2020 (pubblicata su Euroscambi al n. ord. 200200) l’ADM ha definito i requisiti che devono soddisfare i soggetti che operano in tale settore per poter autorizzare una specifica procedura di semplificazione delle formalità dichiarative per le merci di valore trascurabile non superiori ai 22 euro destinate a soggetti privati purché non soggette a vincoli e/o limitazioni.
La citata Determinazione ha definito i requisiti oggettivi e soggettivi che deve possedere il richiedente per accedere alla semplificazione e la procedura propedeutica alla conseguente iscrizione nell’elenco e-commerce P4I-B2C” (platform for import - business to consumer).
L’ammissione alla semplificazione ha validità annuale, con naturale scadenza alla data di entrata in vigore delle norme di cui al c.d. pacchetto IVA (1), ad oggi rinviata al primo luglio 2021.
La semplificazione permette di effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato con indicazione, al campo 33 della Dichiarazione del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.

1. Istanza
Nelle more della procedura per la gestione informatizzata dell’Albo, ai fini dell’ammissione alla semplificazione, l’operatore dovrà presentare l’istanza utilizzando il formulario in allegato (all.1), all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali.
Nell’istanza, per porre l’Ufficio in condizione di valutare la ricorrenza dei requisiti previsti, il soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza di requisiti soggettivi e condizioni oggettive di operatività come di seguito elencati:
1. effettuazione di un numero minimo di 50.000 singoli mensili di importazione;
2. possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
3. utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO;
4. tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
5. possibilità per ADM di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
6. organizzazione del magazzino e possesso di apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata) – ovvero l’impegno a dotarsi di tale strumentazione nel termine di 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione - per consentire controlli massivi e non intrusivi della merce;
7. predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di Dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.
Per consentire ai soggetti interessati di verificare se sono in possesso dei presupposti necessari prima dell’avvio dell’iter procedimentale in parola, si ritiene utile chiarire quanto segue.
Le merci oggetto della semplificazione, all’arrivo presso l’Ufficio di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione, dopo l’esecuzione dei previsti controlli di sicurezza selezionati. Vengono vincolate al regime di transito per lo spostamento presso i magazzini autorizzati.
A riguardo l’Ufficio tiene conto del numero di operazioni effettuate nel mese precedente alla presentazione dell’istanza, oppure, qualora tale dato non fosse rappresentativo della reale operatività del soggetto, della media delle operazioni effettuate nei precedenti sei mesi. Nel caso in cui il soggetto istante non svolga ancora le operazioni indicate ma intenda svolgerle con la semplificazione richiesta, la verifica in questione va effettuata dopo un mese dalla data di iscrizione nell’elenco “e-commerce P4I-B2C”.
In relazione al quarto punto, dovranno essere descritte e documentate le modalità con le quali viene garantita la tracciabilità del singolo prodotto nella gestione informatizzata dei dati.
In relazione al settimo punto l’operatore economico autorizzato dovrà effettuare periodicamente, anche a posteriori, il contatto con il destinatario finale al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni dichiarate, con particolare riferimento al valore di transazione ai sensi degli art. 70 e seguenti. La frequenza e il numero di operazioni da assoggettare alla verifica in parola verranno indicate nel relativo disciplinare di servizio che terrà conto del volume delle operazioni dichiarate e della tipologia di traffico (origini e tipologie della merce).
Si richiama poi l’attenzione sulla necessità che, al momento della presentazione dell’istanza, siano già soddisfatti i criteri, menzionati al punto 2 dell’elenco, ovvero il possesso di autorizzazione per lo sdoganamento presso luogo approvato e come destinatario autorizzato transito ed al successivo punto 3; in particolare, il soggetto deve essere già in possesso dell’autorizzazione AEO (AEO per le semplificazioni doganali o AEO cd. “Full”).

2. Istruttoria
Ricevuta l’istanza e previo esame della completezza, da un punto di vista formale, delle dichiarazioni rese e relativi allegati, con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 2 comma 2 della Determinazione, l’Ufficio dà immediato avvio alle conseguenti attività di verifica sia con analisi documentale che con attività di sopralluogo, avendo cura d’informare la Direzione Territoriale di appartenenza.
In caso di evidente incompletezza formale, il predetto Ufficio ne dà immediata comunicazione al richiedente perché provveda ad integrare l’istanza ai fini dell’avvio dell’iter disciplinato dall’art. 4 di predetta Determinazione.
Al termine dell’istruttoria l’Ufficio redige ed invia, nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell’istanza o dalla ricezione dell’eventuale integrazione, alle Direzioni centrali indicate all’art. 4, comma 2, una relazione (corredata della richiesta e documentazione allegata) contenente una valutazione, opportunamente motivata, sull’accoglimento o meno dell’istanza alla luce dell’esame di tutti i requisiti e le condizioni richiamate al par.1. L’Ufficio invia copia di detta relazione anche alla Direzione Territoriale di appartenenza.
In particolare, nel riferire sull’esito delle verifiche effettuate, darà espressa attestazione della sussistenza – sulla base degli accertamenti sui sistemi di tracciamento dichiarati e modalità dichiarative che l’operatore intende utilizzare – del rispetto dei requisiti indicati nell’art. 2 della Determinazione.
Qualora l’autorizzazione AEO non sia stata oggetto di monitoraggio con accesso o d’Ufficio nell’ultimo anno dalla data di presentazione dell’istanza l’Ufficio delle Dogane provvederà alla verifica della sussistenza dei criteri di cui all’art.39 da a) a e) del CDU.

3. Autorizzazione ed iscrizione del soggetto autorizzato nell’Elenco.
Ricevuta la relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta delle altre Strutture centrali interessate, può chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni al richiedente ed all’Ufficio delle dogane competente; tali istruttorie saranno effettuate entro la tempistica prevista dall’art.4, co.3.
Entro 10 giorni dal termine della descritta fase istruttoria, la Direzione dogane provvede all’iscrizione del soggetto in un Elenco nazionale denominato “e-commerce P4I-B2C” (platform for import - business to consumer) e ne dà comunicazione al soggetto ed agli uffici competenti per l’attivazione ed il controllo.
Contestualmente l’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo di esercizio dell’attività predisporrà un disciplinare di servizio con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto abilitato alla semplificazione e le modalità nonché la periodicità di esecuzione dei controlli. Tale disciplinare è trasmesso alla Direzione Territoriale di appartenenza ed alle Direzioni Centrali competenti.

4. Implementazione della semplificazione
La Direzione Organizzazione e digital transformation, ricevuta comunicazione dalla Direzione Dogane dei dati identificativi del soggetto iscritto nello speciale elenco, abilita il soggetto stesso alle semplificazioni previste.

5. Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione da parte del soggetto autorizzato
L’operatore assicura la compilazione della Dichiarazione, secondo le seguenti modalità:
– campo 37.2 “Regime”. Codice C07 (Spedizioni di valore trascurabile);
– campo 2 “Speditore”. Generalità dello speditore con lo stesso livello di dettaglio presente nel sistema del dichiarante;
– campo 8 “Destinatario”. Generalità del destinatario della spedizione con indirizzo e Codice fiscale se conosciuto;
– Campo 31 “Descrizione delle merci”. Descrizione dettagliata della merce, almeno col lo stesso livello di dettaglio presente nel sistema dell’operatore;
– campo 33 “Codice delle merci”. Codice convenzionale 9990 9909 00.
Nel campo 8 potrà in deroga essere prevista la compilazione con il codice EORI del soggetto dichiarante solo qualora l’Ufficio delle Dogane riscontri la possibilità dal sistema di gestione interno della società di associare la dichiarazione alle generalità del destinatario.

6. Casistica di inapplicabilità della Direttoriale
L’utilizzo della semplificazione di cui alla presente Circolare, in particolare del Codice convenzionale di cui al precedente paragrafo, è comunque non applicabile:
– per le importazioni di merci per le quali è richiesto il controllo di altri presidi che intervengono nelle attività di sdoganamento (servizio fitosanitario, PIF, USMAF, etc.);
– per le merci soggetti a specifici divieti e restrizioni;

7. Monitoraggio
Specifica attività di monitoraggio dev’essere effettuata da parte dell’Ufficio per verificare l’implementazione delle misure indicate all’art. 3 della Determinazione Direttoriale. La periodicità dovrà essere correlata al numero ed alla tipologia delle operazioni effettuate ed avrà una cadenza non superiore al mese.
Inoltre, fermo restando l’onere di segnalazione con immediatezza di qualsiasi irregolarità riscontrata che possa avere impatto sulla semplificazione concessa, nell’ambito delle attività di monitoraggio l’Ufficio delle dogane provvede con cadenza semestrale, in base all’art.6 della D.D., a redigere una relazione nella quale, alla luce degli esiti dei controlli svolti, propone il mantenimento, la revoca o la sospensione della semplificazione. In tale documento, da trasmettere a questa Direzione centrale per i provvedimenti del caso, saranno dettagliatamente indicate le motivazioni della proposta avanzata, allegando ogni utile documentazione a supporto.
Le Direzioni territoriali vigileranno sull’applicazione delle disposizioni contenute nella Determinazione Direttoriale prot.344910/RU del 06/10/2020 e nella presente circolare.

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(1) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, e la Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 e Regolamenti correlati.