DECRETO 27 febbraio 2018 del MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Livorno, in Livorno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
Omissis
Decreta:

Art. 1.
Il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Livorno, ubicato in Livorno, Via delle Cateratte n. 88,
è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.
L’autorizzazione ha validità fino al 13 dicembre 2021 data di scadenza dell’accreditamento.

Art. 3.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di
Livorno, perda l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L’Ente
italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del
personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 27 febbraio 2018.

 

ALLEGATO

Denominazione della prova Norma / metodo
Acidità totale (5÷7 g/l) OIV MA-AS313-01 R2015
Massa volumica a 20°C
(densimetria elettronica)
(0,990÷1,015 g/cm3)
OIV MA-AS2-01A R2012 p.to 5
Titolo alcolometrico volumico
(densimetria elettronica)
(4÷18% volume)
OIV MA-AS312-01A R2009 p.to 4B