E-FATTURA TRA ITALIA E SAN MARINO Dal 01/10/2021

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, pubblicato nella G. U. n. 168 del 15 luglio 2021 e applicabile dal 1° ottobre 2021, è stato deliberato che per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatture e note di variazione, dovranno essere emesse in formato elettronico, utilizzando il sistema di interscambio (SDI).

È stato altresì previsto un periodo transitorio: fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Italia e San Marino, la fattura potrà essere emessa e ricevuta o in formato elettronico o in formato cartaceo.

Cessioni Italia – San Marino.

Secondo quanto previsto dal nuovo decreto, le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi di IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili.

È assimilato alle cessioni l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.

L'assimilazione non opera per i beni inviati nel territorio della Repubblica di San Marino per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonché per l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni.

In ragione del nuovo decreto, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SDI).

In ogni caso, l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.

Le fatture riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI all'ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

Cessioni San Marino – Italia.

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano
accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, che entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Se la fattura elettronica non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.

Vendite a distanza

Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di destinazione, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno in corso.

Al di sotto della soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.