FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA su EUR 1 – EUR MED – A.T.R. ESPORTATORE AUTORIZZATO E REX

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ingaggiato, negli ultimi anni, una lunga “battaglia” volta alla riduzione delle tempistiche per il rilascio dei certificati di origine e a un alleggerimento delle attività dei propri uffici in tale ambito.


Alleggerimento che si è reso indispensabile a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e alla conseguente necessità di ridurre gli accessi agli uffici.

Questa battaglia è combattuta su due fronti:
A) Rilascio autorizzazioni agli esportatori ad effettuare la dichiarazione in fattura (o in altro documento commerciale) sull’origine delle merci.
La dichiarazione di origine può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:
1) da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.
2) dall’esportatore autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
3) dall’esportatore registrato al sistema REX (ad oggi Canada, Giappone, Vietnam, SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate) e PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare), Paesi ESA (Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe).

Secondo le informazioni che arrivano dagli esportatori, anche alcuni clienti UK stanno richiedendo il numero di riferimento di registrazione al sistema REX, anche se l’Accordo UE-UK fa un generico riferimento a un “numero identificativo” che ben potrebbe essere il codice EORI.

Tra la figura dell’esportatore autorizzato e quella dell’esportatore registrato esiste una differenza sostanziale: mentre l’esportatore autorizzato deve essere un esportatore abituale, per l’esportatore registrato tale abitualità non è richiesta, essendo la dichiarazione in fattura l’unico strumento ritenuto utile per dichiarare l’origine preferenziale per i Paesi del Sistema REX.

Per le esportazioni verso Singapore (secondo l'accordo in vigore dal 21/11/2019) e verso la Corea del Sud – pur non avendo aderito al REX - non è possibile compilare il modello EUR 1, ma è solo accettata la dichiarazione in fattura.

Sia l’esportatore autorizzato sia l’esportatore registrato nel sistema REX dovranno in ogni caso essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare e di fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le loro attività passate e presenti in tema di esportazione (corretta tenuta delle dichiarazioni dei propri fornitori sull’origine dei prodotti coinvolti nel
processo di fabbricazione).


L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – e anche gli scriventi – suggeriscono vivamente di verificare l’esistenza dei presupposti per ottenere le autorizzazioni alla dichiarazione in fattura ed evitare pertanto
lungaggini burocratiche.


World Line è a vostra disposizione per svolgere le relative pratiche.


B) Processo di digitalizzazione dei certificati EUR1-EUR MED e A.TR.
I certificati EUR1-EUR-MED e ATR non potranno “sparire” fintantoché tra i presupposti per ottenere l’autorizzazione alla dichiarazione in fattura ci sarà quello dell’abitualità dell’esportazione.
Dovranno infatti essere coperti da certificazione tutti i casi in cui l’esportatore non è abituale e non può pertanto ottenere l’autorizzazione alla dichiarazione di origine ma (soltanto) il rilascio del certificato.


Nota su A.TR. e certificato di origine
Alcune settimane or sono abbiamo informato i nostri clienti relativamente a una novità comunicata dall’ufficio ICE di Istanbul e pervenuta dal Ministero del Commercio turco.
In base a una modifica apportata al Regolamento doganale non sarebbe stato più richiesto dal 01/01/2021 il certificato di origine per la libera circolazione di merci provenienti da paesi membri dell'UE con Certificato di Circolazione A.TR, fatto salvo le disposizioni dell’articolo 47 della Decisione n. 1/95 dell'Unione Doganale tra la Turchia e il Consiglio di associazione dell'UE che stabilisce il rapporto tra le misure di politica commerciale.
Tale norma prevede che: ”Nell'espletare le formalità d'importazione per i prodotti non contemplati dalle misure di politica commerciale di cui agli articoli precedenti, le autorità dello Stato d'importazione chiedono all'importatore di indicare l'origine dei prodotti in questione nella dichiarazione doganale .
In caso di assoluta necessità , possono essere richieste prove supplementari qualora si nutrano seri e fondati dubbi in merito all'effettiva origine del prodotto in questione.”
Si ricorda che il certificato A.TR. non attesta l’origine preferenziale delle merci, ma soltanto che le merci importate/esportate sono state immesse in libera pratica in uno dei Paesi accordisti dell’accordo UE-Turchia.
Dal momento che la Turchia non ha concluso con Paesi terzi gli stessi accordi di origine conclusi dall’UE, le autorità turche hanno sempre preteso che unitamente all’A.TR. fosse anche presentata la dichiarazione di origine delle merci.
Ricordiamo altresì che, la prova dell’origine può consistere, alternativamente, in:
1. Exporter’s declaration (modello fornito dalle autorità turche): autocertificazione compilata dall’esportatore UE che attesta l’origine UE o turca dei prodotti e consente quindi di beneficiare dell’esenzione dai dazi aggiuntivi imposti in Turchia e dell’abbattimento daziario garantito dall’unione doganale da UE e Turchia. Va allegata alla dichiarazione doganale di importazione, accompagnata dall’ATR quando questo sia stato emesso. Non è richiesta se l’importatore presenta i sotto riportati due documenti, cioè il certificato di origine o la dichiarazione del fornitore.


2. Certificato di origine: rilasciato dalla Camera di Commercio competente per l’azienda UE esportatrice, attesta l’origine non preferenziale dei prodotti esportati. L’art. 2 del citato comunicato ministeriale turco, al comma 3 dice che: “In caso di dubbi sulla base di motivi gravi e concreti relativi all’origine delle merci ricevute nell’ambito della dichiarazione dell’esportatore, è possibile eseguire tutti i tipi di verifiche e verifiche, compresa l’ispezione in loco per quanto riguarda l’autenticità di detti documenti. Tuttavia, se la società esportatrice non collabora, può essere deciso di richiedere un certificato di origine“.


3. Dichiarazione del fornitore: attesta l’origine preferenziale dei prodotti. Per la Turchia, è valida esclusivamente ai sensi della Convenzione regionale, limitata quindi ai soli Paesi aderenti all’accordo Paneuromediterraneo e, in più nel dettaglio, ai soli Paesi con cui è consentito il cumulo diagonale dell’origine con Unione europea e Turchia. Per emettere la dichiarazione di origine occorre naturalmente autorizzazione preventiva dell’autorità doganale.


Con un nuovo Regolamento del Ministero del Commercio turco, in vigore dal 2 settembre 2020 è stato stabilito che nei certificati di origine non è più ammessa la sola definizione generica "Unione Europea", ma la menzione deve essere seguita dallo specifico Stato membro di origine dei beni (o più Stati in caso di beni originari in diversi Paesi UE).


Secondo le informazioni in loco, però sembra che non tutti gli uffici doganali turchi abbiano iniziato ad applicare la modifica apportata al regolamento doganale e, pertanto, al fine di evitare rallentamenti, si raccomanda alle ditte esportatrice di continuare ad accompagnare le proprie merci con il certificato di origine.