Importazione di prodotti tessili dal Bangladesh – Novità.

Con il presente avviso vogliamo rendere nota un’importante novità che coinvolge gli operatori economici del settore tessile.

Sono stati infatti finalmente superati, dopo ben 14 anni, i “fondati sospetti” circa la falsità delle prove documentali relative all’origine per i prodotti tessili provenienti dal Bangladesh.

L’avviso del 2008 era tra l’altro successivo alla pubblicazione di un ulteriore avvertimento, pubblicato sulla GU C 119 del 30.4.1999, che invitava gli importatori a mantenere la dovuta vigilanza nei confronti dei
certificati d'origine «Form A» per le merci tessili provenienti dal Bangladesh.

L’avviso del 2008.
Con avviso agli importatori pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie C) N. 41 del 15/02/2008, la Commissione europea aveva informato gli operatori comunitari che sussistevano fondati sospetti in merito all'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 (Indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia) e 62 (Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia) del Sistema Armonizzato, provenienti dal Bangladesh, per i quali è chiesta l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale SPG.

Risultava infatti una percentuale significativa di certificati d’origine “Form A” falsi o rilasciati sulla base di informazioni fraudolente o fuorvianti.

Con tale avviso gli operatori comunitari che dichiaravano o presentavano prove documentali dell'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 del SA provenienti dal Bangladesh, venivano invitati a prendere tutte le debite precauzioni, poiché l'immissione in libera pratica delle merci suddette poteva determinare l'insorgere di un'obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità.

Tale avviso ha comportato, in effetti, per gli operatori comunitari che importavano prodotti tessili dal Bangladesh la richiesta, da parte delle autorità doganali, di prestare garanzia all’importazione sui diritti
doganali, nell’attesa dell’esito delle verifiche sui “Form A”.

L’avviso del 2022.
Secondo la motivazione dell’avviso pubblicato sulla GU serie C n. 166 del 20/04/2022, “Sulla base delle informazioni disponibili, i ragionevoli dubbi di cui sopra non sono più suffragati da alcun elemento di prova
che dimostri il persistere dei rischi sottostanti.

Inoltre, dal 1° gennaio 2021, tutti gli esportatori dei paesi beneficiari dell’SPG che esportano nell’ambito dell’SPG applicano il sistema di autocertificazione REX e, di conseguenza, rilasciano attestazioni di origine
come unica prova documentale per richiedere l’origine preferenziale. I certificati di origine «Form A» non possono più essere rilasciati dalle autorità governative dei paesi beneficiari dell’SPG.”

Conclude la Commissione:

“L’avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 41 del 15 febbraio 2008 è pertanto divenuto privo di oggetto per quanto riguarda le partite dei prodotti in questione dichiarate per l’immissione in libera pratica a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, ed è pertanto revocato.”

***