Si prospetta un autunno molto impegnativo per gli importatori di prodotti siderurgici.
Tra le sanzioni economiche adottate per le importazioni di prodotti contenenti acciaio dalla Russia e il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), gli importatori UE si troveranno a gestire sistemi di tracciabilità delle informazioni riguardanti l’origine dei prodotti e sistemi di raccolta delle informazioni da parte dei fornitori, molto complessi.
CBAM.
Ricordiamo, come da nostre precedenti newsletter, che dal 01/10/2023 entra in vigore la prima fase del Regolamento CBAM (Reg. UE 2023/956) che impone agli importatori di determinate categorie di merci
elencate nell’allegato I del Regolamento, originarie di un Paese terzo, ovvero all’immissione in libera pratica di prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di presentare,
per ciascun trimestre di un anno civile - entro un mese dalla fine del trimestre- una Regolazione contenente informazioni sulle merci importate.
Tra i prodotti interessati attualmente, troviamo lavori e prodotti siderurgici dei capitoli 72 e 73 del Sistema Armonizzato, nonché prodotti in alluminio del capitolo 76.
Le sanzioni dalla Russia.
Ricordiamo altresì che l’XI pacchetto delle sanzioni verso la Russia, introdotte con Regolamento (UE) 2023/1214 del 23/06/2023 che modifica il regolamento (UE) n.833/2014, prevede tra le altre misure
l’importazione o l’acquisto nell'Unione europea dei prodotti siderurgici di cui all’Allegato XVII del Regolamento (UE) 833/2014 sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti
siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII.
Tale divieto opererà:
▪ a partire dal 30 settembre 2023 per i prodotti di cui all’Allegato XVII contenenti materiali diversi da quelli di cui ai codici di NC 7207 11; 7207 12 10, 7224 90;
▪ dal 1° aprile 2024, per i prodotti di cui all’Allegato XVII contenenti materiali di cui al codice di NC 7207 11; ▪ dal 1° ottobre 2024, per i prodotti di cui all’Allegato XVII contenenti materiali di cui al codice di NC 7207 12 10 o 7224 90.
I divieti non si applicano all’importazione di prodotti di cui ai codici di NC 7207 11 e 7224 90 nei limiti dei contingenti previsti dall’art. 3 octies del regolamento.
Cosa devono fare gli importatori.
Per potere importare i prodotti sopra elencati, gli importatori dovranno dimostrare che i fattori produttivi utilizzati per la trasformazione del prodotto in un Paese terzo (es. Cina, Turchia), non siano originari della
Russia.
Secondo quanto risulta dalle FAQs pubblicate sul sito della Commissione europea, sono considerati prove sufficienti ai fini dell’attestazione del Paese di origine dei fattori produttivi i seguenti documenti:
- per quanto riguarda i prodotti semilavorati: il certificato mill test (MTC) che dovrà indicare il nome dell’impianto in cui avviene la produzione, il nome del paese in cui avviene la “colata” (country of the
ladle of melting) e il codice doganale del prodotto (almeno le prime 6 cifre).
- per quanto riguarda i prodotti finiti: il certificato mill test (o più certificati mill test qualora tutte le informazioni non fossero contenute in un unico mill test) che dovrà indicare il nome dell’impianto in cui avviene la produzione, il nome del paese in cui avviene la “colata” (country of the ladle of melting), il codice doganale del prodotto (almeno le prime 6 cifre) e il nome del paese e il nome dell’impianto in cui vengono compiute, a seconda dei casi, le seguenti operazioni:
• hot rolling (laminazione a caldo)
• cold rolling (laminazione a freddo);
• hot-dipped metallic coating (rivestimento metallico a caldo);
• electrolytic metal coating (rivestimento metallico elettrolitico);
• organic coating (rivestimento organico);
• welding (saldatura);
• piercing/extruding (perforazione/estrusione);
• drawing/pilgering (trafilatura/filatura);
• ERW/SA/HFI/Laser welding (saldatura ERW/SAW/HFI/Laser).
L'importatore è responsabile delle informazioni fornite nell'MTC o negli MTC e presentate alle dogane dello Stato membro di importazione come prova del paese di origine dei fattori produttivi di ferro e acciaio
utilizzati. Il certificato di MTC o Mill Test Certificate è solo una delle prove la Commissione Europea ha pubblicato nelle FAQ1 riguardanti l’applicazione del regolamento 833/2014, al numero 11, delle indicazioni sul tipo di prova possibile, indicando in particolare il mill test certificate (MTC) sia per i prodotti semilavorati che per i prodotti finiti.
Premesso che trattasi di mera indicazione operativa ed avendo quindi una valenza orientativa, il MTC deve considerarsi quale una delle possibili prove di non incorporazione di prodotti siderurgici originari della Russia nei prodotti da importare.
Pertanto, salva diversa indicazione che dovesse pervenire dai competenti Servizi della Commissione europea, possono essere presi in considerazione quali documenti di prova idonei, oltre ai predetti MTC, le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, i documenti di calcolo e di produzione, i documenti doganali del paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni di produzione così come le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano l'origine non russa dei prodotti siderurgici in questione.
Poiché i prodotti dei codici NC 7207 11, 7207 12 10 e 7224 90 sono prodotti semilavorati, ciò implica che a partire dal 30 settembre e prima del 1° aprile 2024 per i prodotti che utilizzano i fattori produttivi del codice NC 7207 11 e prima del 1° ottobre 2024 per i prodotti che utilizzano i fattori produttivi dei codici NC 7207 12 10 o 7224 90, nell'MTC la Federazione Russa può figurare come nome del paese corrispondente al numero termico (paese della siviera di fusione). Tuttavia, la Federazione russa non dovrebbe figurare come il paese in cui sono state effettuate le altre operazioni di trasformazione (laminazione a caldo, laminazione a freddo, ecc.) per consentire l'importazione o l'acquisto del prodotto nell'Unione.
Dopo il 1° aprile 2024 per i prodotti che utilizzano fattori produttivi del codice NC 7207 11 e dopo il 1o ottobre 2024 per i prodotti che utilizzano fattori produttivi dei codici NC 7207 12 10 o 7224 90, nonché dal 30
settembre 2023 per i prodotti che utilizzano tutti gli altri fattori produttivi di ferro o acciaio di cui all'allegato XVII, nell'MTC la Federazione Russa non deve figurare come il nome del paese corrispondente al numero di calore (paese della siviera di fusione) e non deve figurare nemmeno come il paese in cui sono state effettuate le altre operazioni di lavorazione.
In situazioni di ragionevole dubbio, le autorità doganali potranno richiedere ulteriori prove, come ad esempio certificati di prova supplementari per le diverse fasi di trasformazione subite dal prodotto.