Integrazione nella banca dati TARIC delle misure restrittive relative alla situazione di crisi tra Russia e Ucraina. Regolamenti (UE) del Consiglio nn. 2022/263 e 2022/328.

Le istituzioni europee, con un pacchetto di regolamenti adottati in considerazione dell’evolvere della crisi tra Russia e Ucraina, hanno introdotto ed aggiornato, tra le altre, alcune misure restrittive riguardanti l’importazione e l’esportazione di merci considerate a rischio, come di seguito descritto. Per tali limitazioni sono state previste, altresì, alcune circostanze derogatorie per le quali sono disposti, a seconda dei casi, specifici obblighi informativi/autorizzativi, a cui devono conformarsi gli operatori economici, nonché gli adempimenti di controllo da realizzarsi a cura dell’Autorità doganale.


Per permettere, dunque, il corretto svolgimento delle operazioni doganali consentite ed evitare quelle sottoposte a divieti, si forniscono prime informazioni, suddivise per Paesi destinatari delle misure e corredate delle necessarie indicazioni applicative, relative ai regolamenti emanati sul tema in oggetto.


1) MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLE ZONE DELLE OBLAST DI DONETSK E LUHANSK (UCRAINA)
Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/263 del 23 febbraio 2022, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L 42 del 23 febbraio 2022, ha istituito, a decorrere dal 24 febbraio 2022, misure restrittive nei confronti dei territori Donetsk e Luhansk, a seguito del riconoscimento delle predette aree dell’Ucraina come non controllate dal governo ucraino e all’invio di forze armate russe in tali zone. Nel dettaglio:
A. MISURE ALL’IMPORTAZIONE:
L’art. 2 paragrafo 1 stabilisce che è vietato importare nell'Unione Europea qualsiasi merce originaria dei territori specificati.
Tuttavia, tale divieto, in base a quanto stabilito al paragrafo 2, non si applica alle operazioni doganali riferite:
a) a merci originarie dell’Ucraina ma non dei summenzionati territori (cfr. progressivo n.3 della Tabella1)

b) all'esecuzione, fino al 24 maggio 2022, di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'Autorità competente (cfr. progressivo n.1 della Tabella1);
c) a merci originarie dei territori sopra specificati che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina (cfr. progressivo n.4 della Tabella1).
B. MISURE ALL’ESPORTAZIONE
L’art.4, comma 1, stabilisce che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II[1] al Reg. 2022/263 quando sono destinati:
a) a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati,
b) all'utilizzo nei territori specificati.
Anche in questo caso sono previste delle deroghe:
a) sono ammesse le esportazioni di merci destinate all’Ucraina ma non ai summenzionati territori (cfr. progressivo n.3 della Tabella1);
b) non è pregiudicata l'esecuzione, fino al 24 agosto 2022, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'Autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi (cfr. progressivo n.1 della Tabella1);
c) l’art.7 ai paragrafi 1 e 3 (cfr. progressivo n.2 della Tabella1), prevede che le autorità competenti possano concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nei casi in cui quest’ultimi:
− siano necessari per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate nei territori specificati;
− siano connessi a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi medici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati nei territori specificati;
− siano apparecchi o attrezzature per uso medico;
− siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente.

Modalità dichiarative relative alle descritte misure sub A) e B):
La Commissione europea, cui è stata attribuita la competenza di esecuzione del predetto regolamento, al fine di garantirne condizioni uniformi, ha provveduto a integrare nella banca dati TARIC le suddette misure restrittive, con la conseguente creazione di nuovi certificati che consentono all’operatore di autocertificare la situazione derogatoria nella quale si trova mediante l’indicazione, nella dichiarazione doganale, dei codici come di seguito descritti.
N. Progr.
Certificato
Descrizione
Commento
1
Y983
I divieti di cui agli articoli 2.1 e 4.1 del regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articoli 2.2 e 4.3)
Misura valida per importazioni ed esportazioni
I beni servono per soddisfare contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022, o contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti, e la persona fisica o giuridica, ente o ente richiedente l'esecuzione del contratto ne abbia notificato, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, l'attività o l'operazione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti
2
Y985
Autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio
Misura valida per le esportazioni
Autorizzazione dell’autorità competente per scopi specifici
3
Y984
Merci non originarie o non destinate alle zone degli oblast di Donetsk e Luhansk
Misura valida per importazioni ed esportazioni
4
N954
Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Misura valida per le importazioni
Merci originarie dei territori specificati che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali

sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.
Tabella 1
2) MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA
Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/328 del 25 febbraio 2022, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L 49 del 25 febbraio 2022 che modifica il Reg. UE 833/2014, ha istituito, a decorrere dal 26 febbraio 2022, misure restrittive all’esportazione in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
In particolare, il predetto Regolamento vieta, tra l’altro, l’esportazione di varie categorie di merci destinate alla Russia, nello specifico, oltre a quelle di cui all’allegato II del Reg. (UE) 2014/833, anche le seguenti:
a) beni e tecnologie a duplice uso (All. I Reg. (UE) 2021/821) – come disposto dall’art. 1 p. 2) e p. 4);
b) beni che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia (All. VII Reg. (UE) 2022/328) - come disposto dall’art. 1 p. 3);
c) beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio (All. X Reg. (UE) 2022/328) - come disposto dall’art. 1 p. 6);
d) beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale elencati (All. XI Reg. (UE) 2022/328) - come disposto dall’art. 1 p. 6).
Per il suddetto divieto sono previste delle deroghe applicabili a tutte le precedenti categorie di beni nonché alcune esenzioni specifiche destinate solo a talune delle suddette.
A. Deroghe applicabili a tutte le categorie:
1) Beni e tecnologie destinate alla Russia ma non ricomprese negli allegati sopra menzionati (cfr. progressivo n. 4 e 7 della Tabella1);
2) esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, con differenziate previsioni, di seguito specificate e definite a seconda delle categorie di cui al sopra riportato elenco:
− sub. a): le esportazioni possono essere effettuate purché corredate di apposita autorizzazione richiesta all'Autorità competente entro il 30 aprile p.v. (cfr.

progressivo n.3 della Tabella 2). L’autorizzazione di cui sopra era già prevista dal Regolamento 2021/821 che continua ad applicarsi mutatis mutandi; − sub. b): le esportazioni possono essere effettuate purché corredate di apposita autorizzazione richiesta all'Autorità competente entro il 30 aprile p.v. (cfr. progressivo n.3 della Tabella 2).
− sub. c): le esportazioni della specie devono essere effettuate entro il 27 maggio p.v. (cfr. progressivo n.6 della Tabella 2);
− sub. d): le esportazioni della specie devono essere effettuate entro il 28 marzo p.v. (cfr. progressivo n.8 della Tabella 2);
B. Misure derogatorie specifiche per alcune tipologie di beni di cui all’elenco precedente:
1) punti a) e b):
a. non sono vietate le esportazioni dei suddetti beni qualora siano destinate ad un uso non militare (scopi umanitari, usi medici e farmaceutici etc..) o ad utenti finali non militari (cfr. progressivo n.1 della Tabella2)
b. possono essere autorizzate dall’Autorità competente (cfr. progressivo n.2 della Tabella2) le esportazioni dei suddetti beni, qualora siano destinate ad un uso non militare o ad utenti finali non militari, laddove sia accertata la ricorrenza di una delle seguenti destinazioni d’uso:
− cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;
− cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
− gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
− sicurezza marittima;
− reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
− uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
− rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni.
2) Punto c): in casi di emergenza debitamente giustificati, l’esportazione può essere effettuata senza autorizzazione preventiva purché l’esportatore informi l’Autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data dell’esportazione precisandone i motivi (cfr. progressivo n.5 della Tabella2).
Modalità dichiarative
Come per il Regolamento (UE) 2022/263, la Commissione europea ha provveduto a integrare nel database TARIC le misure restrittive di cui al regolamento (UE) 2022/328, con la

conseguente creazione di nuovi certificati che consentono all’operatore di attestare la situazione derogatoria nella quale si trova mediante l’indicazione, nella dichiarazione doganale, dei codici come di seguito descritti.
N. progr.
Certificato
Descrizione
Commenti
1
Y987
I divieti di cui agli articoli 2.1 e 2 bis paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articoli 2.3 e 2 bis, paragrafo 3)
Beni a duplice uso e beni per il potenziamento militare
L’esportazione è esclusa dal divieto (motivi di natura umanitaria, medica…)
2
Y990
Autorizzazione di esportazione a norma degli articoli 2.4 e 2 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio
Beni a duplice uso e beni per il potenziamento militare
Le autorità competenti concedono l’autorizzazione all’esportazione (motivi di cooperazione, sicurezza marittima etc..)
3
Y991
I divieti di cui agli articoli 2.1 e 2 bis paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all’articolo 2, paragrafo 5)
Beni a duplice uso e beni per il potenziamento militare
Il divieto di esportazione non si applica a causa di un precedente impegno contrattuale
4
Y995
Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui agli articoli 2.1 e 2 bis paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 833/2014
Beni a duplice uso e beni per il potenziamento militare
Le merci dichiarate non sono interessate dalle disposizioni del regolamento (UE) n.833/2014 sui beni a duplice uso e sui beni di potenziamento militare (dichiarazione di un codice “ex”)
5
Y992
Autorizzazione di esportazione o in caso di emergenza, a norma dell’articolo 3 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio
Beni utilizzati nella raffinazione dell’olio
Le autorità competenti hanno autorizzato l’esportazione per motivi connessi a salute e sicurezza umana o dell’ambiente.
In caso di emergenza, l’autorizzazione non è richiesta ma deve essere informata l’Autorità competente entro i 5 gg che precedono l’esportazione.
6
Y993
I divieti di cui all’articolo 3 ter,
Beni utilizzati nella raffinazione

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all’articolo 3 ter, paragrafo 3)
dell’olio
Il divieto di esportazione non si applica a causa di un precedente impegno contrattuale
7
Y996
Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014
Beni utilizzati nella raffinazione dell’olio
Le merci dichiarate non sono interessate dalle disposizioni del regolamento 833/2014 sulle merci idonee ad essere utilizzate nella raffinazione del petrolio
(dichiarazione di un codice “ex”)
8
Y994
I divieti di cui all’articolo 3 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all’articolo 3 paragrafo 5)
Beni utilizzati nell’aviazione o nell’industria spaziale
Il divieto non si applica a causa di un precedente impegno contrattuale
Tabella 2
Con riguardo alle modalità procedurali per la notifica, nonché per la domanda e la relativa autorizzazione delle esportazioni per le fattispecie sopra descritte, si segnala che una speciale modulistica, contenente appositi formulari, è riportata nell’All. VIII al Regolamento (UE) 2022/328, che modifica l’allegato IX del Regolamento (UE) 2021/821. A tal proposito e per ogni approfondimento si rimanda al competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – facendo prioritariamente riferimento all’Autorità Nazionale UAMA (uama.dualuse@esteri.it). Ulteriori informazioni possono essere rinvenute anche al seguente link, riportato nell’Allegato 1 al Reg. 2022/263: https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/.
Nel sottolineare l’importanza del rispetto delle disposizioni sopra descritte, si rappresenta che la mancata applicazione dei regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale, è sanzionata dall’art. 20 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, che prevede, per le diverse condotte, la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei anni, la multa da un minimo di 15.000€ a un massimo di 250.000€ oltre la confisca delle cose che servirono a commettere il reato.
Le misure che ADM ha già adottato e che adotterà per assicurare l’applicazione delle sanzioni emesse potrà portare ad un incremento del livello dei controlli doganali sulle merci provenienti o dirette in particolare verso le zone coinvolte nella crisi.

Si raccomanda di consultare la banca dati TARIC e di attenersi puntualmente alle indicazioni fornite, monitorando costantemente il portale ADM per seguire l’aggiornamento delle disposizioni emanate in ragione dell’evolversi della crisi in corso.