Le provviste di tabacchi di Giovanni Gargano

La esportazione delle provviste e dotazioni

In ambito nazionale, il capo IV del titolo V del TULD è destinato alla trattazione delle provviste e dotazioni di bordo delle navi e degli aeromobili.

La definizione di “provviste” e”dotazioni” è contenuta, rispettivamente, negli artt. 252 e 267 del TULD.

Costituiscono “provviste” i generi normalmente destinati all’uso dell’equipaggio e dei passeggeri ed al funzionamento delle navi e degli aeromobili che hanno la caratteristica della consumabilità – tali essendo sia le sigarette ad uso dell’equipaggio e dei passeggeri, sia il gasolio usato per il rifornimento, mentre costituiscono “dotazioni di bordo” gli oggetti destinati al servizio ed ornamento di tali veicoli quando i suddetti oggetti non si esauriscono nel consumo immediato ma siano suscettibili di un utilizzo reiterato o di un uso durevole.

Adempimenti a carico dell’Ufficio di esportazione

Ci sono due momenti in cui l’Ufficio di esportazione deve espletare le sue funzioni:

1) al momento della registrazione;

2) al momento della chiusura dell’operazione.

1 – al momento della registrazione l’Ufficio doganale accetta la dichiarazione di esportazione a cui viene dato il numero di registrazione (MRN) e in cui viene riportato il numero identificativo ARC dell’ e- AD (nel riquadro 14).

L’ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e, sulla base dell’analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza, ai relativi controlli e registra in AIDA i relativi esiti. A questo punto la dichiarazione d’esportazione diviene DAE (documento di accompagnamento esportazione), che viene rilasciato al dichiarante o al suo rappresentante in dogana.

Tale documento accompagnerà la merce fino all’Ufficio della dogana di uscita a cui deve essere presentato per gli adempimenti necessari al completamento dell’operazione.

Tra il momento della registrazione e quello della chiusura dell’operazione ci sono gli adempimenti a carico dell’Ufficio doganale d’uscita che:

  1. Visualizza il MRN e la relativa dichiarazione;
  2. Confronta i dati riportati sulla documentazione presentata con quelli visualizzati a sistema;
  3. In caso di incongruenza o dubbi o sulla base di altri parametri evidenziati dall’analisi dei rischi locale, autorizza l’imbarco e attiva i necessari controlli che potranno consistere in:
  4. Pesatura iniziale e finale (accertamento della quantità);
  5. Prelevamento campioni (accertamento della qualità);
  6. Assistenza all’imbarco (verifica fisica).

Nei primi due casi (accertamento qualità e quantità) il funzionario delegato annota sulla copia del DAE gli adempimenti effettuati e appura l’MRN dietro presentazione dell’attestazione di presa in carico della merce da parte del Comandante della nave (timbro e firma) riportato sulla copia del DAE da allegare alla documentazione agli atti d’Ufficio.

Nel terzo caso (assistenza all’imbarco) il funzionario delegato riporta sulla copia del DAE la seguente dicitura: “ assistito alle operazioni di imbarco dalle ore XXX ale ore XXX” apponendo firma leggibile per esteso. Tale documento con anche l’attestazione del Comandante della nave (timbro e firma) servirà all’appuramento del MRN.

  1. nel caso in cui non sia necessario effettuare controlli fisici, l’Ufficio appura il MRN attraverso la procedura AES in AIDA dietro presentazione dell’attestazione di presa in carico della merce da parte del Comandante della nave (timbro e firma) riportato sulla copia del DAE da allegare alla documentazione agli atti d’ufficio.

2 – al momento della chiusura dell’operazione l’Ufficio di esportazione:

  1. controlla che sia stato appurato il MRN;
  2. compila la nota di esportazione e completa l’e- AD. La nota di esportazione conclude il regime sospensivo delle accise e consente il riaccredito delle garanzie al deposito fiscale.

Quando la dogana di esportazione e quella di uscita coincidono, le procedure sopra descritte saranno espletate dallo stesso Ufficio doganale.

I tabacchi

I tabacchi lavorati nazionali possono essere acquistati da un provveditore di bordo il quale, in tal caso, emette bolletta di esportazione in base ai quantitativi ritenuti congrui dalla dogana.

Per lo stoccaggio di tabacchi occorre l'autorizzazione a gestire un deposito fiscale.

Il titolare del deposito dovrà munirsi di un registro di carico e scarico.

La circolazione dei tabacchi lavorati avviene con scorta di e-AD (documento di accompagnamento accise elettronico), di cui al Regolamento (CE) n. 684/2009, della Commissione, dell'1 settembre 1992 e successive modificazioni.

I registri e le bollette che riguardano il deposito e la circolazione dei tabacchi sono oggetto di rigoroso rendiconto all'Amministrazione Finanziaria.

Essi sono approntati dai depositari autorizzati conformemente ai modelli ed alle istruzioni diramate dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato e preventivamente numerati e vidimati dall'Amministrazione stessa.

Per quanto attiene l’imbarco di prodotti soggetti ad accisa la procedura è la seguente (cfr. nota dell’Agenzia delle Dogane protocollo 40194/RU del 29.03.2013)

  1. lo speditore trasmette la Bozza di documento amministrativo elettronico;

il sistema informatico all’esito positivo dei controlli, procede all’attribuzione del codice di riferimento amministrativo (ARC - Administrative Reference Code) ed alla conseguente generazione dell’AD;

  1. l’esportatore trasmette la dichiarazione di esportazione correlata all’e-AD ; il sistema informatico, all’esito positivo controlli, procede alla registrazione attribuendole il codice di riferimento (MRN - Movement Reference Number);
  2. l’ufficio di esportazione esegue il rilascio della merce per l’esportazione, fermi restando i vincoli di circolazione e i controlli sul prodotto sottoposto ad accisa;
  3. l’ufficio di esportazione riceve il messaggio contenente i “risultati di uscita” (c.d. Visto uscire informatizzato) o procede all’appuramento amministrativo;
  4. l’esportatore riceve la notifica elettronica della conclusione dell’operazione di esportazione;
  5. l’ufficio di esportazione,sulla base delle informazioni contenute nel “Visto uscire” informatizzato, inserisce i dati necessari all’emssione della Nota di esportazione” relativa all’e-AD;
  6. lo speditore ha evidenza della conclusione della circolazione in sospensione consultando lo stato dell’e-AD , modificato in “COMPLETATO” dalla “Nota di esportazione”.

1. Per quanto concerne la disciplina dei tabacchi lavorati per provviste di bordo sono ancora in vigore le disposizioni contenute nel DM 10.04.1934 che approva le istruzioni sulla vendita dei tabacchi per provvista di bordo.

2. Le provviste di tabacco alle navi mercantili e a quelle passeggeri in partenza dai porti dello Stato sono considerate provviste di bordo – sia ai fini doganali, sia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – solo se destinate al consumo del personale di bordo o dei passeggeri.

Solo, cioè, se destinate ad essere consumate a bordo.

3. La richiesta per la provvista di bordo deve essere presentata al Deposito autorizzato a tali vendite dall’armatore, noleggiatore, ufficiale o impiegato di bordo (e, tra questi, il comandante), nonché dalle Provveditorie delle Società di Navigazione e dai Rappresentanti autorizzati.

Relativamente, poi, all’attestazione, ai fini della determinazione delle provviste stesse, dei dati esposti nella domanda per quanto riguarda la portata, l’itinerario della nave, il numero delle persone dell’equipaggio e quello dei passeggeri, prevista dall’articolo 10, ultimo capoverso, del D.M. in parola, si ritiene che, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 9 dicembre 1975, n. 744, al codice della navigazione, l’Organo abilitato ad attestare l’itinerario e i tempi di navigazione della nave sia il Comandante della nave, mentre la Capitaneria di porto ha la funzione di controllo nella verifica, in ogni tempo, di detta attestazione.

La richiesta deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 9 del DM 10 aprile 1934 e, tra queste:

  • Il nome e la natura della nave;
  • Il numero delle persone componenti l’equipaggio
  • Il numero dei passeggeri che la nave eventualmente trasporta
  • La durata del viaggio
  • La qualità e quantità dei tabacchi richiesti
  • La qualità e quantità dei tabacchi in rimanenza a bordo come provvista
  • Generalità dell’armatore o del noleggiatore
  • Nome e cognome del comandante della nave
  • Firma del richiedente.

4. La quantità massima di tabacchi da richiedersi non sarà, di regola, superiore a quella commisurata alla quota giornaliera di 40 grammi (due pacchetti) per ogni individuo dell’equipaggio e per la durata del viaggio.

Per i passeggeri la quota media individuale è pure di 40 grammi, riducendo però alla metà il numero di passeggeri dichiarato nella richiesta e tenendo conto, se del caso, di uguale numero per il viaggio di ritorno (articolo 16 del DM del 10 aprile 1934).

Il numero dei giorni va calcolato tenendo conto del tempo che la nave può impiegare dalla partenza dall’ultimo porto nazionale all’approdo estero più lontano che essa toccherà durante il viaggio, raddoppiando, se del caso, il detto tempo per il viaggio di ritorno.

Nel caso in cui la nave non parta direttamente per l’estero , si deve tener conto anche dei giorni di navigazione impiegati da un porto nazionale all’altro prima di partire per l’estero. L’articolo 14, comma 2, del D.M. 10/4/1934 stabilisce letteralmente che “ Quando una nave, prima di salpare per l’estero, debba toccare altri porti italiani, verrà tenuto conto, in aggiunta alla durata del viaggio determinata come sopra, anche dei giorni di navigazione tra porto e porto nazionale”. Nel calcolare la suddetta razione non si tiene conto dei tabacchi sopravanzati dal precedente viaggio e rimasti a bordo. Questi tabacchi sopravanzati possono essere inoltre consumati durante la navigazione tra porto e porto italiano, in relazione ai bisogni dell’equipaggio e dei passeggeri. Sul punto l’articolo 20 del D.M. 10/4/1934 in commento precisa che, all’arrivo della nave in ogni porto nazionale gli agenti di finanza devono suggellare le quantità residuate e la dogana deve assicurarsi che il consumo avvenuto durante la precedente traversata non abbia ecceduto i bisogni dell’equipaggio e dei viaggiatori e garantirsi che non possa continuare abusivamente in franchigia durante il soggiorno del porto.

Infatti, a differenza dalle altre provviste imbarcate sulle navi mercantili, per i tabacchi è sempre vietato il consumo nei porti dello Stato. Ciò, tuttavia, non esclude che, per evidenti ragioni di opportunità, siano lasciate a disposizione dell’equipaggio e dei passeggeri le piccole quantità occorrenti nelle prime ore di permanenza in porto.

Anche il trasbordo dei tabacchi, a differenza delle altre provviste, è ammesso solo quando abbia pure luogo il trasbordo dell’equipaggio e dei passeggeri.

5. Tutta la documentazione dovrà essere presentata e valutata dalla competente dogana che, verificata la congruità della richiesta, autorizzerà l’imbarco delle provviste di bordo.

Di norma il visto di congruità dei tabacchi, che viene dato dall’Ufficio delle Dogane preposto, è subordinato alla preventiva attestazione da parte della competente Autorità portuale del numero dei componenti l’equipaggio e di quello dei passeggeri, dell’itinerario della nave, nonché dell’esistenza all’ormeggio della stessa;

Il competente ufficio delle Dogane potrà prescindere dalla preventiva attestazione da parte della competente Autorità portuale, in considerazione che l’articolo10 del DM 10.04.1934 lascia intendere come assoluta la necessità di presentazione da parte del comandante della nave dei dati relativi all’imbarco dei tabacchi che potranno trovare conferma presso l’Autorità marittima in caso di fondati dubbi, di irregolarità o di palese eccessiva sproporzione.

La dogana dovrà, altresì:

- tener conto dei tempi intercorsi tra il viaggio precedente e quello per il quale si chiede l’imbarco per la nuova provvista;

- tener conto anche delle rimanenze dei tabacchi esistenti a bordo della nave al momento dell’arrivo in porto. Essa in effetti potrà autorizzare l’imbarco delle provviste in argomento dopo aver controllato la corrispondenza dei quantitativi chiesti secondo i dati contenuti nella richiesta del comando nave, acquisendola agli atti (ovvero a matrice della bolletta di esportazione), unitamente alla copia del modello A/77 (o altro equipollente), vistato dal militare della Guardia di Finanza che ha eseguito la visita a bordo della nave e che ha suggellato i prodotti rimanenti dal viaggio precedente. Indicazioni, queste, che il militare della Guardia di Finanza riporta sul predetto modello A/77 (o altro equipollente) che costituisce la richiesta del suo intervento da parte del comando nave.

Corre l’obbligo, a tal punto, di ricordare che, ai sensi dell’articolo 20 del DM citato, i tabacchi possono essere consumati anche durante la navigazione da porto a porto italiano in relazione ai bisogni dell’equipaggio e dei passeggeri.

La concessione riflette solo le navi che compiono regolari e periodici viaggi di andata e ritorno dall’Italia all’estero e viceversa, e che prima di raggiungere il porto capolinea tocchino altri porti nazionali.

Sono escluse le navi da carico che non compiono un regolare servizio più o meno periodico ma che, ritornate in Patria dopo aver effettuato un viaggio all’estero, scarichino tutta la merce e prendano la normale attività di cabotaggio.

Le navi da carico, invece, che, provenienti dall’estero, sbarcano parte del carico nel primo porto di approdo, possono consumare i tabacchi sopravanzati dalle provviste di bordo, in occasione del successivo viaggio ad altro porto per continuare la discarica delle merci.

Ciò, evidentemente comporta il suggellamento presso ogni porto toccato dei tabacchi residuati, nonché l’obbligo di sottostare ai controlli doganali intesi ad accertare che il consumo durante la precedente traversata non abbia ecceduto i bisogni dell’equipaggio e dei viaggiatore e che, comunque, non continui abusivamente in franchigia durante il soggiorno nel porto.

Di norma le Dogane, al fine di espletare i controlli di competenza, dovranno tener memoria dei quantitativi di tabacchi imbarcati sulle varie navi.

6. I tabacchi sono imbarcati con bolletta d’esportazione col divieto di consumo nel territorio doganale dello Stato.

Allo stato attuale, l’apposizione del “visto uscire” (“visto imbarcare”) resta, attesa la rilevante funzione che esso riveste, adempimento espressamente attribuito all’autorità doganale competente a nulla rilevando il tipo o la modalità (domiciliata o ordinaria, cartacea o telematica) di operazione svolta.

In effetti il servizio di riscontro per l’imbarco delle provviste di bordo è stato di fatto abolito, da circa un ventennio, con certezza per le operazioni di bunkeraggio e non anche per ogni tipo di provvista e, tanto meno, per l’imbarco di provviste soggette ad accisa e, quindi, per i tabacchi.

Qualora l’effettiva uscita della merce avvenga presso un porto nazionale gli operatori economici coinvolti in tale procedura, provvederanno ad inserire l’MNR nel manifesto merci in partenza (MMP) anche al fine di evitare il mancato appuramento delle dichiarazioni di esportazione.

L’inserimento di quel dato (MRN) nel manifesto merci in partenza (MMP) costituisce la notifica di arrivo delle merci all’ufficio doganale di uscita di cui all’articolo 271 del CDU.

E’ evidente l’importanza di questa precisazione, in quanto la mancata iscrizione della merce nel manifesto merci in partenza non potrà mai consentire al capitano di giustificare la presenza della merce a bordo.

L’operatore economico dovrà comunicare l’MRN quale notifica di arrivo alla Dogana di uscita che dovrà correttamente espletare le formalità di uscita e il conseguente appuramento della dichiarazione di esportazione e del documento di accompagnamento accisa.

Valga l’articolo 6, comma 7, del D.Lgs. 504/95 che prevede che la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (e tra questi il tabacco) si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza è attestata dalla nota di esportazione che l’Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del c.d. “visto uscire” informatizzato (articolo 333 Regolamento di Esecuzione n. 2447/2015.

L’appuramento del manifesto merci partenza da parte della Dogana corrisponde all’uscita fisica di tutte le merci manifestate dal territorio dell’Unione.

Terminate le formalità l’Ufficio doganale di uscita trasmette all’Ufficio doganale di esportazione il messaggio “risultati di uscita”.

L’esito dell’operazione viene trasmesso all’operatore attraverso il messaggio di “notifica di esportazione”, consultabile sul sito web (AIDA) dell’Agenzia delle Dogane.

E’ evidente (e perciò vale sottolinearlo) che l’attività sottostante e propedeutica alla trasmissione della “notifica di esportazione” non può che essere quella indicata sin dal 1938 all’articolo 109 del DM 30.06.1938 il quale prevede che qualora si tratti di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa (già imposta di fabbricazione) l’uscita effettiva delle merci viene attestata con apposizione a tergo delle relative bollette di esportazione del visto imbarcare, ovvero del visto a bordo, da parte dei militari della Guardia di Finanza.