Legge del 27/12/2019 n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - supplemento ordinario

Articolo 1 Comma 725 -
In vigore dal 17/07/2020
Modificato da: Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 48
725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), e all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.
Articolo 1 Comma 726 -
In vigore dal 17/07/2020
Modificato da: Decreto-legge del 16/07/2020 n. 76 Articolo 48
726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020