MODIFICHE ALL’ALLEGATO I DEL REG. CEE N.2658/87

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L. 151/34 del 02/06/2022 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/859 della Commissione del 24 maggio 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Le modifiche si sono rese necessarie al fine di imporre, nel 2022, lo stesso trattamento tariffario della NC 2021 ad alcuni prodotti che, a seguito delle modifiche apportate dal Sistema Armonizzato e recepite nella NC 2022, sono stati assoggettati a dazi differenti.

A. Bare di pannelli di fibre e altre bare.
Nella NC 2021, le “bare di pannelli di fibre” NC 4421 9910 e le “bare di altre materie” NC 4421 9921, erano assoggettate rispettivamente a un’aliquota del dazio doganale pari a 4% e zero.
Nella NC 2022, è stata creata una sottovoce unica per le “bare” NC 4421 2000 per cui anche le “bare di pannelli di fibre” che scontavano l’aliquota del 4% sono rientrate nell’esenzione dal dazio doganale.
Il regolamento in premessa, emendando la NC 2022, ha introdotto, per il codice NC 4421 2000 “bare”, la nota in calce prevedendo l’aliquota daziaria del 4% per le bare di pannelli di fibre come nel 2021.
Per l’attuazione di tale modifica, la Commissione ha previsto la creazione di due sottovoci TARIC 4421 2000 10 “pannelli di fibre” assoggettati al dazio convenzionale del 4% e TARIC 4421 2000 90 “altri”, esenti dal dazio.
Tale modifica si applica dall’entrata in vigore del regolamento 2022/859, ovvero dal 22/06/2022.

B. Macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali.
Analogamente, nel SA 2022, è stata creata una voce 8485 distinta per le "Macchine per la fabbricazione additiva", note anche come "stampanti 3D", che è stata ulteriormente suddivisa in varie categorie a seconda dei diversi depositi di materiale (ad esempio “per deposito metallico", "per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro", ecc..).
La creazione della voce 8485 ha comportato il trasferimento di tali macchine da sottovoci diverse della NC 2021 e la creazione di codici NC specifici, al fine di concedere lo stesso trattamento tariffario previsto dalla NC 2021.
In particolare, nella NC 2021 le "macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali" erano classificate nella sottovoce 8474 8090 "altri", con esenzione dal dazio doganale. A seguito delle modifiche del SA 2022, tali prodotti sono stati classificati, nella NC 2022, nella nuova sottovoce 8485 8000 “altre” con un'aliquota del dazio doganale dell'1,7 %.

Per continuare a concedere lo stesso trattamento tariffario del 2021 a tale tipologia di stampanti 3D, il regolamento in premessa ha emendato la NC 2022 prevedendo, in nota, una suddivisione separata per “macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali” con esenzione dal dazio.
Inoltre, a seguito di modifica del testo legale della NC 8485 9010, anche le “parti” delle suddette macchine godranno nella NC 2022, dell’esenzione daziaria di cui alla NC 2021.
Tale modifica si applica dall’entrata in vigore del regolamento 2022/859, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2022.

Per quanto riguarda il punto B, al ricorrere delle condizioni, si potrà procedere al rimborso delle somme versate ai sensi dell’art. 119 del CDU.
(fonte Editrice Euroitalia)