NOTA prot. n. 64837/RU del 7 giugno 2018 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Legge n. 205/2017 – Emissione fattura elettronica per cessioni di carburante per motori uso autotrazione
D.Lgs. n. 504/1995, art. 24-ter. Agevolazione sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci. Presupposti per fruire del rimborso. Indicazione obbligatoria in fattura della targa del veicolo

Sono pervenute a questa Direzione Centrale alcune richieste di chiarimenti provenienti da associazioni di categoria e operatori del settore relativamente all’impatto delle misure introdotte dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018) sugli adempimenti prescritti per la fruizione dell’agevolazione di cui in oggetto.
In particolare, l’art. 1, comma 917, della citata legge ha stabilito che le cessioni di gasolio destinato ad essere usato come carburante per motori per uso autotrazione dovranno essere documentate con l’emissione di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018.
Atteso che la targa del veicolo non deve necessariamente essere riportata nella fattura elettronica, in linea con la disciplina generale dell’IVA, viene chiesto di precisare se tale informazione debba comunque essere fornita ai fini del riconoscimento del credito d’accisa.
Per poter beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95 (TUA) occorre soddisfare le condizioni di consumo specificamente individuate dall’art. 24-ter del TUA nonché dalle norme regolamentari stabilite dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione trimestrale di rimborso resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
A tal ultimo proposito, tra gli adempimenti prescritti vi è quello di indicare obbligatoriamente nel Quadro A-1 della dichiarazione la targa degli automezzi utilizzati dall’esercente per lo svolgimento dell’attività di trasporto.
L’informazione sui dati del veicolo risponde ad esigenze di verifica della spettanza del beneficio fiscale (appartenenza a categoria ammessa al beneficio ai sensi dell’art. 24-ter TUA) e di riconducibilità dell’agevolazione all’effettivo avente diritto che ne ha la disponibilità esclusiva. Permane inalterata l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura, quantunque emessa in forma elettronica, della targa del veicolo non essendo mutata la disciplina di attuazione dell’impiego agevolato in esame.
Quelle sopradelineate integrano pienamente quelle particolari finalità richiamate dal paragrafo 1.1 della circolare n. 8/E del 30.4.2018 dell’Agenzia Entrate al ricorrere delle quali va inserito anche nella fattura elettronica l’elemento identificativo del mezzo di trasporto.
Per la legittima fruizione del rimborso d’accisa, pertanto, gli esercenti attività di trasporto esercitano nelle forme previste il diritto di richiedere il rilascio della fattura, alla cui emissione i gestori di impianti di distribuzione carburanti sono obbligati, con indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio.