ORDINANZA 27 agosto 2020 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Ulteriori disposizioni circa l’importazione di beni per fronteggiare l’emergenza Codiv-19. (Ordinanza n. 19).
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.
Vista la delibera del Consiglio dei ministeri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto l’art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all’art. 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
Considerato l’art. 122 richiamato con cui il Commissario procede, altresì, all’acquisizione di ogni bene strumentale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso.
Vista la decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L103 del 3 aprile 2020, con la quale viene concessa, a far data dal 30 gennaio 2020 e
fino al 31 luglio 2020, e fatta salva la possibilità di proroga, l’esenzione dai dazi doganali e dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, individuando la portata e le condizioni di applicazione del beneficio, nonché le misure previste per il controllo e la rendicontazione delle operazioni in questione;
Vista la decisione (UE) 2020/1101 della Commissione del 23 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L241 del 27 luglio 2020, con la quale viene prorogata fino al 31 ottobre 2020 la validità
della summenzionata decisione 2020/491, confermando la portata e le condizioni di applicazione del beneficio, nonché le misure previste per il controllo e la rendicontazione delle operazioni in questione;
Vista l’ordinanza n. 6/2020 con la quale il Commissario straordinario ha previsto lo svincolo diretto delle merci utili al contrasto dell’epidemia in atto;
Vista la circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 19 del 9 luglio 2020 con la quale, al fine di snellire, semplificare e velocizzare il processo connesso alle suddette importazioni in esenzione, sono state introdotte
nuove applicazioni informatizzate utili a sostituire le formalità, cui adempiere con modalità cartacee, previste dalla determinazione direttoriale 107042/RU, sia con riguardo all’approvazione e all’iscrizione dei soggetti in
apposito Albo dei beneficiari sia per la prenotazione delle importazioni in franchigia;
Dispone
che le operazioni di importazione effettuate dal Commissario straordinario per l’emergenza, a seguito di elaborazione del circuito doganale di controllo, siano esitate in controllo documentale e vengano svincolate dal competente Ufficio delle dogane in assenza di iscrizione del commissario all’albo dei beneficiari, rimanendo efficace la presentazione del modulo di svincolo diretto previsto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 6/2020, con conseguente esenzione delle imposte doganali e dell’IVA.
La presente ordinanza produce effetti sino alla data di efficacia delle disposizioni previste nella decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.