ORIGINE PREFERENZIALE SINGAPORE e PAESI SPG NECESSARIA L’ISCRIZIONE AL SISTEMA REX

Il 20 dicembre 2022 il comitato doganale dell’accordo di libero scambio tra l’UE e Singapore ha adottato la decisione n. 1/2022, approvata con Decisione (UE) 2022/2469 del Consiglio ed entrata in vigore a partire dal 1^ gennaio 2023.

Come noto, l’Accordo di Libero scambio tra l’UE e Singapore è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

L’accordo sottoscritto nel 2019 si poneva tra gli obiettivi:
• migliore accesso al mercato per le imprese dell'UE a Singapore e viceversa
• norme tecniche meno onerose
• eliminazione della duplicazione dei test per taluni prodotti
• procedure doganali e norme di origine che facilitano gli scambi
• protezione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche (IG) — prodotti alimentari e bevande regionali speciali, come il prosciutto di Parma e il whiskey irlandese
• nuove opportunità nei servizi ambientali e negli appalti pubblici verdi
• l'eliminazione degli ostacoli al commercio e agli investimenti nelle tecnologie verdi

Con una popolazione di 5.6 milioni di persone, Singapore è un polo chiave per il commercio, i trasporti e la finanza in Asia.

Prova dell’origine secondo l’accordo originario.

L’Accordo prevede fin dal 2019 la possibilità per le aziende importatrici ed esportatrici di prodotti di origine preferenziale dell’UE o di Singapore di beneficiare di una tariffa preferenziale inferiore o pari a zero, ove il prodotto
a) Sia interamente ottenuto nell’UE o a Singapore, oppure
b) Sia fabbricato nell'UE o a Singapore utilizzando materiali non originari e rispettando le norme specifiche per prodotto di cui all'allegato B del protocollo sulle norme di origine e dell'allegato A contenente le “Note introduttive all'elenco di cui all'allegato”. L’allegato B prevede anche norme alternative specifiche per prodotto per taluni prodotti originari di Singapore, limitate da un contingente annuale.

Gli esportatori possono autodichiarare che il loro prodotto è originario dell'UE o di Singapore presentando una dichiarazione di origine.
- nell'UE la dichiarazione può essere rilasciata o da un esportatore autorizzato o da qualsiasi esportatore, a condizione che il valore totale della spedizione non superi 6,000 EUR.
- a Singapore può essere effettuata da un esportatore che: o è registrato presso le autorità di Singapore o ha ricevuto un numero unico di entità

Il testo della dichiarazione di origine può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE e figura nell'allegato E del protocollo sulle norme di origine.

Cosa è cambiato.

Con il nuovo provvedimento, il Protocollo 1 viene aggiornato all’ultima versione dell’Harmonized System, ovvero HS 2022.

Inoltre, per gli esportatori della UE, il sistema degli Esportatori Autorizzati è sostituito da quello degli Esportatori Registrati. Ciò significa che, a partire dal 1° gennaio 2023, gli importatori di Singapore possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale mediante attestazione di origine rilasciata da esportatori registrati della UE, indicante il numero REX, e non più mediante dichiarazioni di origine indicante il numero di autorizzazione dell’esportatore autorizzato.

La decisione n. 1/2022 prevede in ogni caso un periodo di transizione che si concluderà al 31 marzo 2023, durante il quale le dogane della Repubblica di Singapore continueranno ad accettare le dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori autorizzati della UE.

Le aziende UE che esportano verso tale Paese devono pertanto dotarsi di codice REX entro il 31 marzo 2023. Se le aziende sono già registrate, invece, possono già utilizzare tale codice per esportazioni a Singapore senza modifiche alla loro registrazione.

Inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2023, il trattamento preferenziale eventualmente richiesto per le merci importate da Singapore può essere concesso mediante indicazione nella dichiarazione doganale del codice documento U101, riferito all’attestazione di origine di un esportatore registrato. Tale attestazione non è vincolata ad alcuna soglia di valore.

Paesi SPG
Per quanto attiene alle importazioni dai paesi SPG, in considerazione dell’adesione degli stessi al Sistema Registered EXporter (REX), avvenuta in momenti diversi a partire dal 1° gennaio 2017, i competenti Servizi della Commissione europea hanno comunicato che, a far data dal 1° gennaio 2023, non è più possibile inserire in dichiarazione doganale il riferimento al certificato FORM A mediante indicazione del codice documento N865, la cui validità è cessata in pari data. Pertanto, l’importatore nell’UE che intende importare merci di origine sia un paese beneficiario SPG con un trattamento tariffario preferenziale, ricevuta l’attestazione di origine, che può essere redatta su qualsiasi documento commerciale che consenta l’identificazione dell’esportatore interessato e delle merci, dovrà controllare l’esistenza e la validità del codice REX dell’esportatore, consultando il sistema unionale al seguente link:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=it&Screen=0&Type=&Number=&Expand=false.