REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1208 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2018

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2018.

ALLEGATO

Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni
(1) (2) (3)
Apparecchio analogico elettrico che fa uso di sensori (cosiddetto «analizzatore di ossigeno») dalle dimensioni approssimative di 240 × 220 × 200 mm e dal peso di circa 4,3 kg.
L'apparecchio si avvale della tecnologia coulometrica al fine di rilevare e misurare l'ossigeno in tracce e della tecnologia paramagnetica al fine di misurare accuratamente la percentuale di ossigeno nelle correnti di gas puro e in ambienti di gas multipli. Esso include un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) inteso a presentare i risultati della misurazione. Include altresì un allarme acustico e visivo nonché uscite analogiche e digitali e una porta seriale bidirezionale.
L'apparecchio è impiegato nel processo industriale del gas e nel controllo della qualità.
9027 10 10 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9027, 9027 10 e 9027 10 10.
L'apparecchio possiede le caratteristiche e le funzioni di un apparecchio per analisi fisiche o chimiche (analizzatori di gas o di fumi) della voce 9027. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9027, primo paragrafo, punto 8, che disciplina gli analizzatori di gas o di fumi per determinare e misurare il contenuto di gas, impiegati per analizzare gas combustibili o combusti nei forni a coke, nei generatori di gas, negli altoforni, ecc.
La classificazione nella voce 9026 come strumento ed apparecchio di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas è esclusa poiché gli strumenti e gli apparecchi per analisi fisiche o chimiche sono più specificamente disciplinati dalla voce 9027 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9026, primo paragrafo, esclusione d)).
L'apparecchio è un prodotto composito ai sensi della RGI 3 b) e va classificato secondo l'elemento che conferisce il carattere essenziale al prodotto. La rilevazione e la misurazione dell'ossigeno in un gas sono ritenute essere le funzioni che conferiscono il carattere essenziale all'apparecchio.
L'apparecchio va pertanto classificato nel codice NC 9027 10 10 come analizzatore elettronico di gas o di fumi.