REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1236 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 2018

che chiude l'inchiesta concernente la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione al fine di stabilire se le importazioni nell'Unione di acido citrico (compreso il citrato trisodico biidrato), originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918 14 00 90) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918 15 00 19) e spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, è chiusa.

Articolo 2
La registrazione delle importazioni da parte delle autorità doganali, disposta dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, è sospesa.

Articolo 3
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione è abrogato.

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2018.