REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/886 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2018

relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (pubblicato su Euroscambi 2018, n. ord. 180077 del 18-5-2018)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione (2), la Commissione doveva informare per iscritto, non oltre il 18 maggio 2018, il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC che, salvo sua disapprovazione, l'Unione europea avrebbe sospeso l'applicazione agli scambi con gli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti») delle concessioni tariffarie di cui all'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II del regolamento, in modo da consentire l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti.
(2) Il 18 maggio 2018 la Commissione ha presentato la suddetta comunicazione scritta e il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non ha disapprovato la misura entro il termine di 30 giorni. L'Unione ha quindi sospeso, in seno all'OMC, l'applicazione delle concessioni tariffarie agli scambi con gli Stati Uniti, a norma del GATT 1994, per quanto concerne i suddetti prodotti.
(3) L'8 marzo 2018 gli Stati Uniti hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata. Dopo due proroghe della data di applicazione effettiva dell'aumento delle tariffe per l'Unione europea, tale aumento ha preso effetto per l'Unione il 1° giugno 2018 con durata illimitata.
(4) Di conseguenza, conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, la Commissione dovrebbe imporre dazi doganali supplementari sui prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II, come indicato nei considerando 6 e da 12 a 15 del medesimo regolamento, secondo le modalità di cui ai considerando 7 e da 16 a 19 di detto regolamento e nel rispetto dei termini prescritti di cui al considerando 5 di detto regolamento, in modo che:
a) i dazi supplementari ad valorem del 10% e del 25% sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I si applichino dalla date di entrata in vigore del presente regolamento e finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione;
b) i dazi supplementari ad valorem del 10%, 25%, 35% e 50% sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II si applichino a partire dal 1o giugno 2021 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. I dazi di cui sopra restano in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure all'Unione.
(5) A causa di un errore materiale, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/724. L'errore riguarda il dazio supplementare massimo per il codice NC 9504 40 00 nell'allegato I, che dovrebbe essere del 10% anziché del 25%. È opportuno modificare di conseguenza anche il considerando 12, l'articolo 2, lettera a) e l'allegato I di detto regolamento. I prodotti e il livello dei dazi supplementari che figurano nell'allegato I e nell'allegato II sono identici nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, come modificato, e nel presente regolamento.
(6) Il presente regolamento non pregiudica la questione della conformità delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC.
(7) La Commissione può modificare il presente regolamento, se lo ritiene opportuno, per tener conto di qualsiasi variazione o modifica delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti, anche attraverso l'esclusione di prodotti o di imprese.
(8) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 prevede che non si applichi un dazio supplementare ai prodotti elencati negli allegati di detto regolamento per i quali è stata rilasciata, prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio. Il regolamento prevede inoltre che non si applichi un dazio supplementare ai prodotti elencati negli allegati del medesimo regolamento per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'Unione applica dazi doganali supplementari sulle importazioni nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento, originari degli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti»).

Articolo 2
L'applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti avviene nel modo seguente:
a) nella prima fase, si applicano dazi supplementari ad valorem del 10% e del 25% sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, come ivi specificato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) nella seconda fase, si applicano altri dazi ad valorem del 10%, 25%, 35% e 50% sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, come ivi specificato,
— a decorrere dal 1o giugno 2021, oppure
— se precedente, a partire dal quinto giorno successivo alla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. In quest'ultimo caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.

Articolo 3
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 è così modificato:
1) il considerando 12 è sostituito dal seguente:
«Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, i dazi doganali supplementari dovrebbero applicarsi, se o in quanto necessario, in due fasi. Nella prima fase potrebbero essere applicati con effetto immediato dazi ad valorem massimi del 10% e del 25% sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione.»;
2) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«nella prima fase sono applicati dazi ad valorem supplementari massimi del 10% e del 25% sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, a partire dal 20 giugno 2018.»;
3) nell'allegato I, il dazio supplementare per il codice NC 9504 40 00 è così modificato:
l'aliquota «25% » è sostituita dall'aliquota «10%».

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2018.

 

_______________

(1) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 14).
(3) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).

 

ALLEGATO I
Prodotti soggetti a dazi supplementari nella prima fase

NC 2018 (1) Dazio supplementare
0710  40  00
0711  90  30
0713  33  90
1005  90  00
1006  30  21
1006  30  23
1006  30  25
1006  30  27
1006  30  42
1006  30  44
1006  30  46
1006  30  48
1006  30  61
1006  30  63
1006  30  65
1006  30  67
1006  30  92
1006  30  94
1006  30  96
1006  30  98
1006  40  00
1904  10  30
1904  90  10
2001  90  30
2004  90  10
2005  80  00
2008  11  10
2009  12  00
2009  19  11
2009  19  19
2009  19  91
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
2009  19  98
2009  81  11
2009  81  19
2009  81  31
2009  81  59
2009  81  95
2009  81  99
2208  30  11
2208  30  19
2208  30  82
2208  30  88
2402  10  00
2402  20  10
2402  20  90
2402  90  00
2403  11  00
2403  19  10
2403  19  90
2403  91  00
2403  99  10
2403  99  90
3304  20  00
3304  30  00
3304  91  00
6109  10  00
6109  90  20
6109  90  90
6203  42  31
6203  42  90
6203  43  11
6204  62  31
6204  62  90
6302  31  00
6403  59  95
7210  12  20
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
7210  12  80
7219  12  10
7219  12  90
7219  13  10
7219  13  90
7219  32  10
7219  32  90
7219  33  10
7219  33  90
7219  34  10
7219  34  90
7219  35  90
7222  20  11
7222  20  21
7222  20  29
7222  20  31
7222  20  81
7222  20  89
7222  40  10
7222  40  50
7222  40  90
7223  00  11
7223  00  19
7223  00  91
7226  92  00
7228  30  20
7228  30  41
7228  30  49
7228  30  61
7228  30  69
7228  30  70
7228  30  89
7228  50  20
7228  50  40
7228  50  69
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
7228  50  80
7229  90  20
7229  90  50
7229  90  90
7301  20  00
7304  31  20
7304  31  80
7304  41  00
7306  30  11
7306  30  19
7306  30  41
7306  30  49
7306  30  72
7306  30  77
7306  30  80
7306  40  20
7306  40  80
7307  11  10
7307  11  90
7307  19  10
7307  19  90
7308  30  00
7308  40  00
7308  90  51
7308  90  59
7308  90  98
7309  00  10
7309  00  51
7309  00  59
7310  29  10
7310  29  90
7311  00  13
7311  00  19
7311  00  99
7314  14  00
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
7314  19  00
7314  49  00
7315  11  10
7315  11  90
7315  12  00
7315  19  00
7315  89  00
7315  90  00
7318  14  10
7318  14  91
7318  14  99
7318  16  40
7318  16  60
7318  16  92
7318  16  99
7321  11  10
7321  11  90
7322  90  00
7323  93  00
7323  99  00
7324  10  00
7325  10  00
7325  99  10
7325  99  90
7326  90  30
7326  90  40
7326  90  50
7326  90  60
7326  90  92
7326  90  96
7606  11  10
7606  11  91
7606  12  20
7606  12  92
7606  12  93
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
8711  40  00
8711  50  00
8903  91  10
8903  91  90
8903  92  10
8903  92  91
8903  92  99
8903  99  10
8903  99  91
8903  99  99
9504  40  00
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
10%
(1) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).