REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/909 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2020

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/909 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2020

che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio, attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese Società Dazio definitivo Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd, Qipanjing Industry Park 15,6% A829
Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Villa 29,0% A830
Tutte le altre società 31,2% A999
Federazione russa Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk 17,8% A835
Tutte le altre società 22,7% A999

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli l’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC o della Russia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti del fatto che tale produttore esportatore:
a) non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («il periodo dell’inchiesta iniziale»);
b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC o della Russia soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e
c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2020.