REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/983 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2021

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19(codici TARIC 7607 11 19 60e 7607 11 19 91) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto al paragrafo 1:
— fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg,
— fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
— fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no,
— fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.
3. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società Dazio antidumping provvisorio (%) Codice addizionale TARIC
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. 29,1% C686
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. 16,0% C687
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. 25,2% C688
Altre società che hanno collaborato (allegato) 24,2%
Tutte le altre società 29,1% C999


4. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
5. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021.

ALLEGATO
Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese Nome Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese Zhangjiagang Fineness Aluminum Foil Co., Ltd. C689
Repubblica popolare cinese Kunshan Aluminium Co., Ltd. C690
Repubblica popolare cinese Suntown Technology Group Corporation Limited C691
Repubblica popolare cinese Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd. C692
Repubblica popolare cinese Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd. C693
Repubblica popolare cinese Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co. Ltd. C694