RISOLUZIONE N. 47 del 17 agosto 2020 - AGENZIA ENTRATE

Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla nuova disciplina applicabile ai servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, recata dall’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
In proposito, si forniscono le seguenti precisazioni.
La citata novella normativa ha modificato l’articolo 1, commi 725 e 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilendo che, per le operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine e non a breve termine, di cui, rispettivamente, all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), e all’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considera al di fuori dell’Unione europea qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione stessa.
I commi 725 e 726 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dall’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si applicavano esclusivamente alle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto effettuate a partire dal 1° aprile 2020.
Il provvedimento direttoriale prot. n. 234483 del 15 giugno 2020, in attuazione del comma 725 (in vigore prima delle modifiche apportate dall’articolo 48, comma 7) ha individuato, per le prestazioni dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto, le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea.
Si rappresenta che, per effetto dell’introduzione della citata novella normativa, è stata fissata al 1° novembre 2020 la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 725, della legge n. 160 del 2019 (come modificato dal decreto-legge n. 76 del 2020), che reca la previsione dei criteri di effettività, ai fini della determinazione della base imponibile, relativamente ai servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, sia a breve termine (di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), che non a breve termine (di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Alle operazioni suddette (locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto), effettuate anteriormente alla data del 1° novembre 2020, possono continuare ad applicarsi, in ragione delle modifiche sopra individuate, le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea, stabilite con la circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 giugno 2002, n. 49/E, integrate con la circolare 22 luglio 2009, n. 38/E, e successivamente confermate con la circolare 29 settembre 2011, n. 43/E.