Sentenza della Corte (2020/C 297/16) (Seconda Sezione) (Causa C-97/19) del 16 luglio 2020

Rinvio pregiudiziale – Codice doganale – Dichiarazioni in dogana – Articolo 78 di tale codice – Revisione della dichiarazione in dogana – Nome del dichiarante – Modifica delle informazioni relative alla persona del dichiarante volte a indicare l’esistenza di un rapporto di rappresentanza indiretta – Rappresentanza indiretta della persona che ha ottenuto un certificato d’importazione

Dispositivo
L’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono dare un seguito favorevole a una domanda di revisione di una dichiarazione in dogana diretta a palesare l’esistenza di un rapporto di rappresentanza indiretta tra, da un lato, un mandatario che ha, per errore, indicato di agire esclusivamente a suo nome e per proprio conto, sebbene disponesse di una procura rilasciata dal titolare del certificato d’importazione, e, dall’altro, il mandante per conto del quale la dichiarazione è stata effettuata.