SOSPESE ANCHE PER IL 2023 PLASTIC E SUGAR TAX. RINVIO AL 2025 DEL MARCHIO UKCA

Iniziamo l’anno con una buona notizia: in Italia per il 2023 sono state sospese sia la Plastic tax sia la Sugar tax, che entreranno in vigore soltanto nel 2024, mentre nel Regno Unito è stato rinviato al 2025 l’obbligo di utilizzare la marcatura UKCA.

La Legge di bilancio 2023 ha infatti confermato quanto già contenuto nel disegno di legge: l’entrata in vigore delle tanto contestate Plastic Tax e Sugar Tax è stata differita al 01 gennaio 2024.
Plastic tax e Sugar tax.

Com’è noto, la Plastic tax colpirà le aziende produttrici e gli operatori nel commercio delle plastiche monouso (MACSI), mentre la Sugar tax colpirà produttori / operatori che commerciano nelle bevande zuccherate.
L’imposta plastic tax nasce dalle prescrizioni della direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE, che:

1) sancisce il divieto di alcuni prodotti di plastica tra cui: posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); piatti; cannucce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande;
2) obbliga gli Stati membri a adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato) e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.

Obiettivo dichiarato della Plastic tax, istituita dalla legge di bilancio 2020 (legge 27/12/2019 n.160), è l’orientamento a una scelta più consapevole dei materiali utilizzati nella produzione, per evidenti ragioni ambientali, mentre la Sugar tax si pone come obiettivo quello di ridurre il consumo di bevande zuccherate, al fine di migliorare la salute degli stessi consumatori (e quindi ridurre le spese sanitarie pubbliche).

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Per comprendere l’impatto che tali tassazioni potranno avere sull’azienda occorre – prima di scoraggiarsi – fare una valutazione (due diligence) dei propri prodotti e della propria attività; una volta accertato che l’azienda tratta tali prodotti occorre comprendere se legalmente si possa essere qualificati come produttori, importatori, venditori o committenti.

Il soggetto passivo dell'imposta Plastic tax infatti sarà:

- il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;
- l’acquirente nell'esercizio dell'attività economica, per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
- il cedente, qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;

- l’importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore;
- il committente, vale a dire il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intenda vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.

Il soggetto passivo dell’importo Sugar tax invece è individuato:
• nel fabbricante per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita,
• nel cedente, qualora le medesime bevande siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresì alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita,
• nell'acquirente per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, che riceve le medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate
• Per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea, infine, obbligato al pagamento del tributo è il soggetto che effettua l'importazione definitiva nel territorio dello Stato delle medesime bevande.

Per chi svolge attività prettamente commerciale occorrerà mettere mano alla contrattualistica per rivedere le condizioni con i propri fornitori; chi produce tali prodotti o vende manufatti in plastica monouso o bevande zuccherate dovrà fare delle valutazioni più approfondite, anche di eventuali implementazioni informatiche.

Marchio UCKA.

Per tutto il 2023 e per il 2024 le aziende europee potranno continuare a esportare i propri prodotti con il marchio CE, essendo stato rinviato al 2025 l’obbligo di marcatura UKCA.

La marcatura UKCA attesta che i beni sono stati realizzati nel rispetto degli standard di sicurezza e conformità previsti in UK. D’altronde i requisiti tecnici per la conformità UCKA sono molto simili a quelli CE.
Anche dal 2025 i beni potranno riportare entrambe le marcature, sia la CE, sia la UCKA.