TURCHIA – A.TR e Certificato di Origine, Si chiude la doppia certificazione?

Turchia- Richiesta di prova dell’origine anche in presenza di ATR.

In forza dell'Accordo di Unione Doganale che lega la Turchia all'Unione Europea sin dal 1° gennaio 1996, i prodotti immessi in libera pratica in una parte e importati nell’altra godono di abbattimento daziario se scortati dal certificato ATR, a prescindere dall’effettiva origine dei prodotti.
Come sappiamo, infatti, i certificati A.TR. non provano l’origine dei prodotti, ma consentono solo l’applicazione di un trattamento daziario più favorevole nei rapporti UE/Turchia.
Tale strumento consente che un prodotto importato in UE da un Paese con cui l’UE abbia un accordo di libero scambio, con riduzione/abbattimento daziario, può, analogamente, essere successivamente esportato verso la Turchia godendo del medesimo trattamento.
Dal momento che la Turchia non ha concluso gli stessi accordi di libero scambio conclusi dall’UE, in Turchia potrebbero entrare prodotti che, se provenienti direttamente da un Paese non accordista, sconterebbero dazio in Turchia.
Per scongiurare ciò, le autorità doganali turche, facendo riferimento al Comunicato del Ministero dell’Economia turco, hanno richiesto fino ad oggi che i prodotti provenienti dall’UE siano accompagnati da un documento attestante l’origine non preferenziale dei prodotti, anche in presenza di ATR.
Com’è noto, la prova dell’origine può consistere, alternativamente, in:

1. Exporter’s declaration (modello fornito dalle autorità turche): autocertificazione compilata dall’esportatore UE che attesta l’origine UE o turca dei prodotti e consente quindi di beneficiare dell’esenzione dai dazi aggiuntivi imposti in Turchia e dell’abbattimento daziario garantito dall’unione doganale da UE e Turchia. Va allegata alla dichiarazione doganale di importazione, accompagnata dall’ATR quando questo sia stato emesso. Non è richiesta se l’importatore presenta i sotto riportati due documenti, cioè il certificato di origine o la dichiarazione del fornitore.

2. Certificato di origine: rilasciato dalla Camera di Commercio competente per l’azienda UE esportatrice, attesta l’origine non preferenziale dei prodotti esportati. L’art. 2 del citato comunicato ministeriale turco, al comma 3 dice che: “In caso di dubbi sulla base di motivi gravi e concreti relativi all’origine delle merci ricevute nell’ambito della dichiarazione dell’esportatore, è possibile eseguire tutti i tipi di verifiche e verifiche, compresa l’ispezione in loco per quanto riguarda l’autenticità di detti documenti. Tuttavia, se la società esportatrice non collabora, può essere deciso di richiedere un certificato di origine“.

3. Dichiarazione del fornitore: attesta l’origine preferenziale dei prodotti. Per la Turchia, è valida esclusivamente ai sensi della Convenzione regionale, limitata quindi ai soli Paesi aderenti all’accordo Paneuromediterraneo e, in più nel dettaglio, ai soli Paesi con cui è consentito il cumulo diagonale dell’origine con Unione europea e Turchia. Per emettere la dichiarazione di origine occorre naturalmente autorizzazione preventiva dell’autorità doganale.


Con un nuovo Regolamento del Ministero del Commercio turco, in vigore dal 2 settembre 2020 è stato stabilito che nei certificati di origine non è più ammessa la sola definizione generica "Unione Europea", ma la menzione deve essere seguita dallo specifico Stato membro di origine dei beni (o più Stati in caso di beni originari in diversi Paesi UE).
Le Dogane turche non accettano certificati di origine sprovvisti della menzione dello specifico Stato membro.

Fine della doppia certificazione dal 01/01/2021?

L'ufficio ICE di Istanbul informa che Il Ministero del Commercio turco ha recentemente apportato una modifica al regolamento doganale, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 10 dicembre 2020.
In base a tale modifica non sarà richiesto il certificato di origine per la libera circolazione di merci provenienti da paesi membri dell'UE con Certificato di Circolazione A.TR, fatto salvo le disposizioni dell’articolo 47 della Decisione n. 1/95 dell'Unione Doganale tra la Turchia e il Consiglio di associazione dell'UE che stabilisce il rapporto tra le misure di politica commerciale.


Tale norma prevede che: ”Nell'espletare le formalità d'importazione per i prodotti non contemplati dalle misure di politica commerciale di cui agli articoli precedenti, le autorità dello Stato d'importazione chiedono all'importatore di indicare l'origine dei prodotti in questione nella dichiarazione doganale .

In caso di assoluta necessità , possono essere richieste prove supplementari qualora si nutrano seri e fondati dubbi in merito all'effettiva origine del prodotto in questione.”


Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2021 e ci si aspetta che a partire da tale data le autorità doganali non richiedano certificati di origine per le merci provenienti da paesi membri dell'UE con certificato A.TR.