ACCORDO LIBERO SCAMBIO NUOVA ZELANDA

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE Serie L del 28/02/2024 è stata pubblicata la Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio del 27/11/2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di libero scambio tra
l’Unione Europea e la Nuova Zelanda.
Tale accordo di libero scambio (N. 224/229), concluso il 30/06/2022, firmato tra le parti il 09/07/2023, con riserva della sua conclusione in una data successiva consentirà alle parti nuove occasioni di import /export.
Gli scambi bilaterali di merci tra l’UE e la Nuova Zelanda hanno raggiunto i 9,1 miliardi di Euro nel 2022, e l’UE risulta essere il terzo partner commerciale della Nuova Zelanda. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, in seguito all’entrata in vigore dell’ALS il commercio bilaterale dovrebbe crescere del 30% e i flussi di investimenti dell’UE in Nuova Zelanda potrebbero aumentare di oltre l’80%. Già a partire dal primo anno di applicazione, si arriverà a tagliare circa 140 milioni di euro l’anno in dazi per le imprese dell’UE.

La dichiarazione di origine preferenziale.

Ricordiamo che la dichiarazione di origine su fattura o su altro documento commerciale può essere compilata:
1) da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.
2) dall’esportatore autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
3) dall’esportatore registrato al sistema REX: ad oggi Canada, Giappone, Vietnam, SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate) e PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare), Paesi ESA (Comore, Madagascar,
Mauritius, Seychelles e Zimbabwe) e UK.

Tra la figura dell’esportatore autorizzato e quella dell’esportatore registrato esiste una differenza sostanziale:
mentre l’esportatore autorizzato deve essere un esportatore abituale, per l’esportatore registrato tale abitualità non è richiesta, essendo la dichiarazione in fattura l’unico strumento ritenuto utile per dichiarare
l’origine preferenziale per i Paesi del Sistema REX.
Sia l’esportatore autorizzato sia l’esportatore registrato nel sistema REX dovranno in ogni caso essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare e di fornire garanzie
sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le loro attività passate e presenti in tema di esportazione (corretta tenuta delle dichiarazioni dei propri fornitori sull’origine dei prodotti coinvolti nel
processo di fabbricazione).

Per quanto riguarda le procedure e le regole di origine, il nuovo accordo prevede regole analoghe a quelle dei nuovi accordi conclusi dall’Unione europea con i suoi principali partner.
Le procedure di attestazione dell’origine sono mutuate da quelle ormai previste in tutti gli accordi UE:
iscrizione al REX (Registered Exporter), attestazione di origine su fattura o su documentazione commerciale equivalente e conoscenza dell’importatore.

Novità.
Una volta in vigore, l’accordo consentirà l’eliminazione di tutti dazi sulle principali esportazioni dell’UE verso la Nuova Zelanda quali carni suine, vino e spumante, cioccolato, alimenti vari, ma anche l’apertura del
mercato dei servizi della Nuova Zelanda in settori chiave quali i servizi finanziari, le telecomunicazioni, i trasporti marittimi e i servizi di consegna.
L’accorso di libero scambio garantirà la protezione delle produzioni di vini e distillati dell’UE, tra cui Prosecco, Vodka Polacca, Champagne, nonché la protezione di 163 prodotti tradizionali (Indicazioni geografiche) dell’UE.
Saranno incrementate le misure dedicate alle piccole e medie imprese, allo scopo di aiutarle nell’esportazione, così come saranno ridotti i requisiti e le procedure di conformità, per consentire un flusso
di merci più rapido.