Aggiornamento Regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR)

L’Associazione Confindustria rende noto che lo scorso 15 marzo i rappresentati dei 27 Stati membri riuniti nel COREPER hanno votato l’accordo di trilogo raggiunto lo scorso 4 marzo sul Regolamento sugli Imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).

“Si riportano di seguito alcuni dei punti prioritari per il nostro Paese che sono stati approvati lo scorso 15 marzo:
• Sostanze che destano preoccupazione: il testo di compromesso finale contiene una nuova restrizione all'immissione sul mercato di sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS) negli imballaggi a contatto con gli alimenti e una clausola di revisione per evitare duplicazioni con il Regolamento REACH (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche).
• Rifiuti di plastica post-consumo: è stata introdotta una clausola di equivalenza nella definizione di “post consumer plastic waste” per garantire che la plastica riciclata proveniente da Paesi terzi soddisfi le norme dell'UE. La Presidenza ha sottolineato che la conformità della clausola ai requisiti dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) è stata confermata dai servizi giuridici del Parlamento e del Consiglio.
• Sistemi di deposito cauzionale (DRS): l'accordo include una clausola di revisione per l'interoperabilità dei DRS, con l'obbligo di disporre di punti di raccolta. A seguito delle discussioni tecniche dopo il
trilogo, sono state introdotte diverse modifiche supplementari: modifica del considerando 30 e del considerando 93 bis, eccezioni per le microimprese, modifica della definizione di "distributore finale".
• Riutilizzo, ricarica e limitazione dei formati: il testo stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio
utilizzato dagli operatori: bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati
per merci pericolose o attrezzature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e imballaggi raggruppati. Anche gli imballaggi in cartone sono generalmente esenti
da tali requisiti. L'accordo introduce una deroga generale di cinque anni, rinnovabile, al raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo in presenza di condizioni specifiche, tra cui:
o Lo Stato membro esonerato superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio per il 2030;
o lo Stato membro esonerato sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

Le nuove norme esentano anche le microimprese dal raggiungimento di tali obiettivi e introducono la possibilità per gli operatori economici di formare pool di cinque distributori finali per raggiungere gli obiettivi
di riutilizzo delle bevande. Inoltre, entro il 2030, le attività di take-away dovranno offrire il 10% dei prodotti in formati di imballaggio adatti al riutilizzo.

• Restrizioni degli imballaggi monouso: il compromesso ha mantenuto il principio dei divieti di cui all'Allegato V, anche per gli imballaggi utilizzati nella ristorazione, per gli imballaggi in miniatura negli
alberghi, per i prodotti ortofrutticoli (per gli imballaggi di peso inferiore a 1,5 kg, gli Stati membri possono stabilire delle esenzioni se ne è dimostrata la necessità) e per gli imballaggi monouso
utilizzati nei settori Horeca, limitandoli agli imballaggi in plastica e aggiungendo alcune modifiche tecniche per tenere conto delle realtà settoriali. Inoltre, è stata aggiunta una clausola di revisione
dopo 7 anni per rivedere i divieti e le deroghe.
• Altri accordi riguardanti la gestione dei rifiuti e la sostenibilità: le nuove norme ridurranno gli imballaggi inutili fissando una percentuale massima di spazio vuoto del 50% negli imballaggi raggruppati, per il trasporto e per il commercio elettronico, e richiedendo ai produttori e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, ad eccezione dei modelli di imballaggio protetti (a condizione che tale protezione fosse già in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento).
• Sulle bioplastiche: l'accordo mantiene gli obiettivi principali del 2030 e del 2040 per il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica. I colegislatori hanno deciso di esentare da
tali obiettivi gli imballaggi in plastica compostabili e quelli la cui componente in plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell'imballaggio. L'accordo prevede, inoltre, che la Commissione valuti,
tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi in plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, stabilisca i requisiti di sostenibilità per il
contenuto a base biologica negli imballaggi in plastica.
Inoltre, in seguito alle proposte fatte dalla Presidenza Belga, e sottoposte all’approvazione del Parlamento Europeo (ed integrate e votate nel COREPER il 15/03) sono stati modificati i seguenti punti:
• Art. 6 (Imballaggi riciclabili) (10), punti b & c, è stata introdotta l’esenzione totale per i dispositivi medici e in vitro a contatto con imballaggi sensibili (prima erano esentati solo quelli a contatto con la
plastica, vale a dire circa il 40% del settore);
• Art. 22 (Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio) paragrafo 1a, è stato inserito il riferimento alla data chiara del 1° Gennaio 2025, senza il quale si sarebbe consentito a ciascuno Stato
membro dell'UE di introdurre divieti di imballaggio a livello nazionale per altri 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del PPWR, prolungando così l'incertezza del mercato, costringendo a rinviare gli
investimenti e creando conseguentemente una frammentazione del mercato unico.
• Modifica costi di “littering” a carico del sistema di EPR all’ Articolo 40 (Responsabilità estesa del produttore) (1a) punto(c), è stato eliminato il punto c, ora diventato un considerando (Recital 93a),
che rende facoltativa la responsabilità estesa del produttore per quanto riguarda i costi per le attività di pulizia e trattamento dei rifiuti di scarto degli imballaggi. Imputare ai “produttori” i costi di relativi
alla gestione del “littering” e, di conseguenza, alle organizzazioni EPR che operano per conto dei “produttori”, sarebbe stata un’applicazione distorta del principio “chi inquina paga” che invece
dovrebbe computare tali costi nelle tariffe del servizio pubblico. Inoltre, devolvere una quota significativa dei fee EPR per coprire tali costi, andrebbe a detrimento dei finanziamenti a copertura
dei costi di raccolta differenziata, e contestualmente disincentiverebbe le autorità locali a predisporre le necessarie infrastrutture di raccolta differenziata. La raccolta differenziata, o comunque le raccolte
finalizzate al riciclo, sono il criterio base per la conformità al requisito di riciclabilità degli imballi che determina la possibilità o meno di immettere al consumo un imballaggio.”

(Fonte Confindustria Cuneo – Circolare 18/03/2024)