Avviso importante sui nuovi regolamenti sugli alimenti esportati in Cina

Il 12 aprile 2021 la General Administration of Customs della Repubblica Popolare Cinese (GACC) ha promulgato i Regolamenti 248 e 249 che annunciano le misure amministrative sulla sicurezza alimentare di
importazione ed esportazione, dal titolo “Administrative Measures on Import and Export Food Safety of the People’s Republic of China” e “Regulations of the People's Republic of China on the Registration and
Administration of Overseas Producers of Imported Food”.

I nuovi Regolamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2022 e sono rivolti a tutte le imprese estere che intendono vendere in Cina i propri prodotti alimentari.

Le principali novità.

a) Registrazione.
I produttori di alimenti che già effettuato o che intendono effettuare esportazioni in Cina dei loro prodotti devono ottenere iscrizione al GACC.

Secondo la normativa originaria, solo i produttori stranieri di carne, prodotti ittici, prodotti lattiero – caseari (incluso latte in polvere) e nidi di uccelli erano tenuti alla registrazione: dal 01/01/2022, invece tale obbligo si estenderà a tutti i produttori di alimenti, di qualunque categoria.

Per determinati prodotti i produttori esteri devono essere raccomandati dalle autorità competenti dei loro paesi/regioni al GACC per la registrazione; stiamo parlando dei produttori di carne e prodotti a base di carne,
budelli di salsicce, prodotti acquatici, latticini, nidi di uccelli e prodotti di nidi di uccelli, prodotti delle api, uova e prodotti a base di uova, oli e grassi commestibili, semi oleosi, prodotti di grano farciti, cereali
commestibili, prodotti dell'industria del grano macinato e malto, verdure fresche e disidratate e fagioli secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè non tostati e fave di cacao, alimenti per fini dietetici speciali e alimenti salutari.

Per gli altri prodotti, la richiesta di registrazione può essere fatta dal produttore per proprio conto o da un agente incaricato.

La registrazione avrà una durata di 5 anni (la durata attuale è di 4 anni) e il produttore è tenuto a comunicare le variazioni relative alle informazioni rilasciate in sede di registrazione.

Alla scadenza occorre presentare domanda di rinnovo della certificazione.

b) Etichettatura.
Secondo gli articoli 2, 4, 6, 7 e 9 del “Regolamento della Repubblica popolare cinese sulla registrazione e l'amministrazione dei produttori esteri di alimenti importati”, un produttore registrato deve apporre il numero di registrazione cinese o il numero di registrazione approvato dall'autorità competente del paese/regione sull'imballaggio interno ed esterno degli alimenti esportati in Cina.

Per le carni importate fresche e congelate, i prodotti acquatici, gli alimenti salutari e gli alimenti destinati a fini dietetici speciali, devono essere seguite le speciali regole previste dal Regolamento.

Per le importazioni di carne fresca e congelata, l’imballaggio interno ed esterno deve avere etichette in cinese e inglese o in cinese e nella lingua del paese esportatore che siano fissate in modo sicuro, chiare e facili da riconoscere.

Le etichette devono includere il seguente contenuto: Paese (regione) di origine, nome del prodotto, numero di registrazione dell'impianto di produzione e numero di lotto. L'imballaggio esterno deve includere un'etichetta in cinese con le specifiche del prodotto, luogo di produzione (stato/provincia/città specifico), destinazione, data di produzione, durata di conservazione, temperatura di conservazione, ecc. La
destinazione deve essere contrassegnata come Repubblica Popolare di Cina, con l'apposizione delle etichette ufficiali di ispezione e quarantena del paese esportatore (regione).

Per le importazioni di prodotti acquatici, l'imballaggio interno ed esterno deve avere etichette in cinese e inglese o cinese e nella lingua del paese esportatore (regione) che siano ferme, chiare e facili da riconoscere.

L'etichetta deve includere i seguenti contenuti: nome del prodotto e nome scientifico, specifiche del prodotto, data di produzione, numero di lotto, durata di conservazione e condizioni di conservazione, metodi
di produzione (cattura oceanica, acqua dolce o acquacoltura), area di produzione (zona di pesca marittima, paese o regione di pesca d'acqua dolce, paese o regione da cui provengono i prodotti dell'acquacoltura), il
nome/numero di registrazione/indirizzo (città/provincia/stato specifica) di tutti gli impianti di produzione e lavorazione coinvolti (compresi pescherecci, navi di lavorazione, navi da trasporto e celle frigorifere
indipendenti). La destinazione deve essere contrassegnata come Repubblica popolare cinese.

Per gli alimenti dietetici speciali, inclusi alimenti per lattanti, alimenti complementari per l’infanzia, alimenti con scopi medici specifici, integrazione nutrizionale, alimenti per la nutrizione sportiva e integrazione
nutrizionale per donne in gravidanza, l’etichetta dovrà essere stampata sulla confezione e non apposta in formato adesivo (articolo 30 delle “Misure amministrative sulla sicurezza alimentare delle importazioni e
delle esportazioni della Repubblica popolare cinese”).