CBAM Arriva la prima scadenza

Ricordiamo a tutti i nostri clienti la prossima scadenza (31/01/2024) della prima relazione CBAM.

Il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento e del Consiglio del 10/05/2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, noto come CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), prevede per un primo periodo transitorio (dal 31/01/2024 al 31/01/2026 l’obbligo, per i soggetti importatori dei prodotti elencati nel regolamento di trasmettere alla Commissione UE una relazione trimestrale (riferita al trimestre antecedente) dettagliata relativa ai prodotti importati e alle emissioni di carbonio dirette e indirette.

A quali prodotti si applica il Regolamento.
Ricordiamo che il regolamento CBAM inizialmente si applica a merci da settori produttivi ad alta intensità di carbonio, elencate nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956:
• cemento e prodotti in cemento del capitolo 25;
• energia elettrica (voce TARIC 2716 00 00);
• fertilizzanti minerali e chimici dei capitoli 28 e 31;
• prodotti in ferro e acciaio dei capitoli 72, 26, 73;
• prodotti in alluminio del capitolo 76;
• idrogeno (voce TARIC 2804 10 00).

Relazione dal 01/10/2023.
Come già anticipato, entro il prossimo 31/01/2024 ogni importatore o ogni rappresentante doganale indiretto che in un trimestre ha importato merci elencate nell’Allegato I dovrà presentare alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni sulle merci importate, secondo la previsione di cui all’art. 35 comma 2 e la struttura definita dall’Allegato I del Regolamento di esecuzione.

I dati delle emissioni dirette e indirette che gli importatori devono raccogliere dai fornitori / produttori delle merci importate sono state indicate nell’Allegato IV del Regolamento di esecuzione.

Non solo, ma la Commissione europea, al fine di agevolare e rendere uniforme la raccolta delle informazioni ha elaborato un modulo di calcolo (aggiornato nelle scorse settimane) e le linee guida per gli operatori.

La mancata presentazione o correzione di una relazione CBAM comporterà sanzioni, a seguito di una procedura di rettifica da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore.

Si raccomandano pertanto gli importatori dei prodotti interessati di procedere quanto prima alla sollecita raccolta dei dati.

Richiesta autorizzazione e delega.
Il registro CBAM è disponibili all’indirizzo http://cbam.ec.europa.eu/declarant.

L’accesso al “CBAM Registry” è consentito ad una persona fisica, dotata di credenziali SPID, CIE o CNS, preventivamente delegata/autorizzata dall’azienda attraverso il sistema autorizzativo doganale denominato MAU “Modello autorizzativo unico”.

Si ricorda che per poter richiedere l’autorizzazione per l’accesso ai sistemi EU, l’utente deve essere dotato di codice EORI.

Per l’accesso al “CBAM Registry” occorre effettuare necessariamente la delega ad una persona fisica in quanto non viene consentita la delega ad un soggetto persona giuridica (infatti “CBAM Registry” non accetta una delega di secondo livello).

Se l’azienda non ha mai richiesto autorizzazioni nel portale del sistema doganale, occorre effettuarne l’accreditamento nel sistema doganale attraverso l’accesso del proprio legale rappresentante (persona fisica) che dovrà nominare un “gestore delle autorizzazioni” seguendo le istruzioni contenute nel tutorial rinvenibile all’indirizzo: https://www.adm.gov.it/portale/mau