CBAM Ultimi aggiornamenti

Come comunicato nelle nostre precedenti newsletter, il 01/10/2023 è entrato in vigore il periodo transitorio di applicazione delRegolamento (UE) 2023/956 del Parlamento e del Consiglio del 10/05/2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, noto come CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

L’entrata in vigore definitiva del nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere è prevista per il 01/01/2026, ma le aziende importatrici devono adempiere ad alcune delle norme contenute nel nuovo regolamento (come la redazione di una relazione CBAM trimestrale dettagliata sui prodotti indicati nel regolamento e sulle relative emissioni di carbonio dirette e indirette) fin dal 01 ottobre 2023.

La qualifica di soggetto autorizzato gli importatori sarà invece attuata soltanto a partire dal 01/01/2025.

Ricordiamo che il regolamento CBAM inizialmente si applica a merci da settori produttivi ad alta intensità di carbonio, elencate nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956:
• cemento e prodotti in cemento del capitolo 25;
• energia elettrica (voce TARIC 2716 00 00);
• fertilizzanti minerali e chimici dei capitoli 28 e 31;
• prodotti in ferro e acciaio dei capitoli 72, 26, 73;
• prodotti in alluminio del capitolo 76;
• idrogeno (voce TARIC 2804 10 00).

Relazione dal 01/10/2023.

Come già anticipato, entro il prossimo 31/01/2024 ogni importatore o ogni rappresentante doganale indiretto che in un trimestre ha importato merci elencate nell’Allegato I dovrà presentare alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni sulle merci importate, secondo la previsione di cui all’art. 35 comma 2 e la struttura definita dall’Allegato I del Regolamento di esecuzione.

I dati delle emissioni dirette e indirette che gli importatori devono raccogliere dai fornitori / produttori delle merci importate sono state indicate nell’Allegato IV del Regolamento di esecuzione.

Non solo, ma la Commissione europea, al fine di agevolare e rendere uniforme la raccolta delle informazioni ha elaborato un modulo di calcolo (aggiornato nelle scorse settimane) e le linee guida per gli operatori.

La mancata presentazione o correzione di una relazione CBAM comporterà sanzioni, a seguito di una procedura di rettifica da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore.

Si raccomandano pertanto gli importatori dei prodotti interessati di procedere quanto prima alla sollecita raccolta dei dati.

Ente competente per l’iscrizione al registro transitorio.
Anche per la presentazione delle relazioni durante il periodo transitorio l’operatore dovrà iscriversi al registro transitorio CBAM, chiedendo apposita autorizzazione all’autorità nazionale competente che, per l’Italia, è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Dipartimento Energia Direzione generale competitività' ed efficienza energetica (CEE) Divisione VII – Politiche di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra).

Alla redazione della presente newsletter il registro non è ancora accessibile, né sono state date dal Ministero istruzioni per l’iscrizione.

Non appena disponibili tali informazioni verranno comunicate.