CBAM: cosa cambia per il report che scadrà il 30/10/2024

Occorre prepararsi per la prossima scadenza di ottobre per poter correttamente fornire i nuovi dati nell’ambito della dichiarazione CBAM.
Ricordiamo infatti che per le merci importate dal 1° luglio 2024 le emissioni che dovranno essere comunicate nei report CBAM non saranno più i valori di default pubblicati dalla Commissione UE, ma dovranno essere i valori effettivi comunicati dai fornitori.
Se fino alla scadenza passata le informazioni relative agli impianti potevano essere generiche, poiché dal 01/07/2024 non è più possibile fare riferimento ai valori di default pubblicati dalla Commissione, sarà necessario che gli importatori raccolgano in modo preciso i dati relativi agli impianti di produzione.
Nell’aggiornamento dell’8 agosto 2024 delle FAQ sul CBAM è stato precisato dalla Commissione UE che il mancato invio, da parte del proprio fornitore, dei dati necessari alla compilazione della relazione CBAM entro la scadenza della presentazione della relazione sul portale può comportare sanzioni se il dichiarante non dimostra di avere adottato tutte le misure idonee ad ottenere tali dati.

Le FAQ sottolineano l'importanza, per l'operatore dell'Unione, di una collaborazione trasparente e armoniosa con il suo fornitore non comunitario, per la quale la Commissione ha pubblicato una guida e modelli ad hoc volti a garantire una corretta determinazione delle emissioni incorporate nei prodotti CBAM.

Se il dichiarante non è stato in grado di ricevere i dati effettivi sulle emissioni dal fornitore e sceglie di utilizzare valori predefiniti per il calcolo delle emissioni, la relazione CBAM presentata sarà considerata errata o incompleta. Pertanto, è necessario che il dichiarante del CBAM faccia tutto quanto in suo potere, con la massima diligenza, per ottenere i dati necessari dal fornitore.

La FAQ specifica inoltre che nel caso in cui il dichiarante non sia in grado di acquisire i dati reali in alcun modo, può fornire prove dei suoi tentativi, compresi i documenti giustificativi sul portale del registro transitorio CBAM nella sezione "commenti". In questo caso, le autorità nazionali competenti, responsabili anche dell'imposizione delle sanzioni, potranno tenere debitamente conto degli sforzi compiuti e persino ripetuti.