CIRCOLARE N. 46/2020 prot. n. 435441/RU del 30 novembre 2020 - AGENZIA DOGANE MONOPOLI

PROCEDURA ORDINARIA e SEMPLIFICATA PER LA REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA ISCRIZIONE NELL’ ELENCO “RETRELIEF” (Returned goods – Relief from import duty) (consultare precedenti ai numeri d'ordine Euroscambi #200236 e # 200196)

Nell’alveo delle numerose azioni di semplificazione e snellimento dell’attività amministrativa, che l’Agenzia ha avviato con l’intento di offrire ogni possibile contributo al rilancio dell’economia nazionale, anche attraverso la crescita degli scambi internazionali, ha raccolto grande interesse la procedura “e-commerce RETRELIEF” introdotta con la Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, che ha integrato e parzialmente modificato la Determinazione Direttoriale prot. n. 329619/RU del 24 settembre 2020, unitamente alle conseguenti disposizioni applicative contenute nella Circolare n. 37/2020.

La suddetta Determinazione, destinata prioritariamente a quei soggetti che svolgono attività collegate a transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate e-commerce, principalmente basate su vendite effettuate su siti di marketplace, ha introdotto una procedura di semplificazione delle formalità doganali da svolgere per le operazioni di reintroduzione in franchigia derivanti da resi della merce precedentemente esportata a seguito iscrizione in apposito elenco denominato: “e-commerce RETRELIEF” (eRR) - Returned goods – Relief from import duty”, soggetto a revisione annuale.

A seguito della prima sperimentazione, nel corso dell’Open Hearing svoltosi lo scorso 02 novembre e rivolto principalmente agli attori del settore manifatturiero nazionale e ai rappresentanti delle numerose piccole e medie imprese che costellano il tessuto produttivo italiano, unanime è stata la manifestazione d’interesse a poter accedere all’agevolazione suddetta anche per quegli operatori economici che non realizzano le proprie attività di vendita per il tramite di piattaforme di marketplace. Gli operatori, pur utilizzando la procedura di reintroduzione con una minor frequenza rispetto ai soggetti destinatari della prima semplificazione, hanno richiesto la possibilità di avvalersene per supportare altresì la loro operatività, di natura differente, riferita soprattutto all’organizzazione dei canali di distribuzione retail, principalmente per il mercato Business to Business (B2B), ed a resi di prodotti venduti direttamente mediante propri siti aziendali, relativamente al Business to Consumer (B2C).

In risposta a tali aspettative è stata adottata la Determinazione Direttoriale prot. 419205/RU del 19/11/2020, che sostanzialmente ripropone il trattamento agevolativo previsto dalle precedenti Determinazioni in materia, modificandone il target di riferimento e rimodulando dunque i connessi requisiti da possedere al fine dell’accesso al beneficio. In particolare, nell’occasione, viene ulteriormente semplificato l’iter decisionale che, a seguito di formale istanza e conseguente istruttoria da parte dell’Ufficio competente ai sensi dell’art. 3, prevede la sola iscrizione all’elenco di cui all’art. 1 e non anche l’emissione di apposita autorizzazione. L’effettivo utilizzo della procedura in parola, che prevede semplificate formalità dichiarative e una nuova organizzazione delle attività di controllo, che vengono principalmente effettuate a posteriori consentendo così una riduzione delle attività di controllo “in linea”, è subordinato all’emissione, da parte dell’Ufficio competente, di apposito disciplinare di servizio che, nel descrivere la specifica realtà dell’operatore economico, detta le modalità di applicazione della semplificazione e di monitoraggio della medesima, anche ai fini del rinnovo dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1 della DD prot. 419205/RU del 19/11/2020.

In proposito, si rammenta che per i soggetti non ammessi a beneficiare della semplificazione sopra cennata, la procedura ordinaria utilizzata in applicazione dell’art. 203 del CDU, già descritta nella circolare 37/2020, prevede che su istanza della persona interessata sia possibile ottenere la reintroduzione in franchigia presentando, di volta in volta, all’atto dell’adempimento delle formalità doganali di reintroduzione, copia della dichiarazione di esportazione e ogni altra documentazione idonea ad effettuare il controllo dell’identità della merce da reimportare con quella precedentemente esportata, nonché a dimostrare che le merci sono reintrodotte nello stato in cui erano state esportate. Ai fini della verifica di quanto sopra, le operazioni di reintroduzione in parola sono sottoposte a controlli fisici o documentali regolarmente selezionati dal circuito doganale di controllo.

Ferma restando la possibilità di continuare ad operare secondo la procedura ordinaria sopra descritta, nonché di usufruire della semplificazione di cui alla Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, secondo le indicazioni di cui alla menzionata Circolare 37/2020, si forniscono di seguito le istruzioni applicative della Determinazione Direttoriale prot. n. 419205/RU del 19/11/2020.

1. ISTANZA PER LISCRIZIONE ALLELENCO

Come anticipato in premessa, ai fini dell’accesso alla semplificazione in questione, considerate le disposizioni del Codice Doganale dell’Unione e le specificità del regime in parola, è prevista l’iscrizione all’elenco “RETRELIEF” (RR), per la quale l’operatore dovrà presentare istanza utilizzando il formulario in allegato (all.1) all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali (o del terzo nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 2, della determinazione).

In tale istanza, per porre l’Ufficio in condizione di valutare la ricorrenza dei requisiti previsti, il soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza di requisiti soggettivi e condizioni oggettive di operatività come di seguito elencati:

- possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato dal medesimo, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;

- identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;

- identità tra l’esportatore e il soggetto che effettua la reintroduzione, o suo rappresentante purché operi in regime di rappresentanza indiretta;

- utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39[1], lettere a) e b) del CDU. In particolare dovrà essere dimostrata la corretta tenuta delle scritture contabili relative alle transazioni commerciali interessate, nonché l’abbinamento alla documentazione doganale e ogni utile evidenza dell’associazione tra le operazioni di esportazione e quelle successive di reintroduzione;

- tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;

- possibilità per l’Ufficio delle dogane di cui all’articolo 3 di accedere, ai fini dei controlli doganali, al sistema di scritture contabili messe a disposizione dal soggetto richiedente.

Relativamente alla verifica preventiva del possesso dei presupposti necessari prima dell’avvio dell’iter procedimentale in parola, si rimanda a quanto già chiarito in analogo paragrafo della Circolare 37/2020.

2. ISTRUTTORIA

Come sopra, l’iter istruttorio da seguire è quello descritto alla Circolare 37/2020. In proposito, si fa presente che la relazione prodotta a cura dell’Ufficio delle dogane competente, corredata della richiesta e della documentazione allegata, contenente la valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza, dovrà essere inoltrata altresì alla Direzione Territoriale gerarchicamente sovraordinata, che sarà sempre informata di ogni evoluzione dell’istruttoria.

In particolare, oltre ad attestare la sussistenza dei requisiti di accesso alla semplificazione e delle condizioni che consentono di svolgere i controlli previsti, sarà cura dell’Ufficio locale valutare il livello di affidabilità dell’operatore, di tracciabilità delle operazioni e di completezza e correttezza di tenuta delle scritture contabili, nonché di facilità di monitoraggio delle attività, esprimendo, di conseguenza, una ipotetica quantificazione della percentuale di riduzione dei controlli da effettuarsi in linea.

3. ISCRIZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO NELLELENCO

Ricevuta la relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta delle altre Strutture centrali interessate, può chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle dogane competente; tali istruttorie saranno effettuate entro la tempistica prevista dall’art.3, comma 3.

Entro 10 giorni dal termine della descritta fase istruttoria, la suddetta Direzione iscrive il soggetto autorizzato in un elenco nazionale denominato “RETRELIEF”. Il numero di iscrizione dovrà essere utilizzato ogni volta che si vorrà usufruire della semplificazione in parola, indicandolo alla CASELLA 44 del DAU, come da indicazioni contenute nel prosieguo.

A seguito dell’iscrizione all’elenco suddetto, che sarà notificata a tutti gli attori coinvolti nel procedimento, l’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo di esercizio dell’attività predisporrà un disciplinare di servizio con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto autorizzato e le modalità di esecuzione dei controlli.

4. FORMALITÀ DICHIARATIVE PER LA REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA

Il Codice Doganale dell’Unione, all’art. 203 prevede, tra l’altro, che le merci non unionali possono essere esentate dai dazi all’importazione, si richiesta della persona interessata. Tale disposizione, negli anni, ha comportato il consolidarsi di una prassi che ha appesantito le formalità doganali, prevedendo la presentazione di una istanza ed il rilascio di della relativa autorizzazione per ciascuna operazione della specie.

Dall’esame delle Linee Guida sulla compilazione del DAU[2], pubblicate dalla Commissione europea, emerge che tale formalità possa ritenersi assolta qualora il dichiarante utilizzi le precise modalità dichiarative ivi previste, che permettono di riconoscere immediatamente il tipo di operazione realizzata.

A tal fine, andranno inserite specifiche codifiche nelle caselle 24 (Natura della transazione), 37 (Regime doganale), 40 (Documenti precedenti) e 44 (Informazioni supplementari e altri documenti) del DAU, come di seguito riportato.

a. CASELLA 24: valorizzata con il codice 21 che attiene ad operazioni di “rispedizione di merci dopo la registrazione della transazione originaria”;

b. CASELLA 37: ai fini della corretta compilazione della CASELLA 37 (regime doganale), in occasione delle operazioni di reintroduzione in franchigia, si rende necessario allineare l’operatività attuale alle prassi condivise a livello unionale e già utilizzate dagli altri Stati membri procedendo alla compilazione nei termini che seguono:

- nella prima suddivisione della CASELLA 37 andrà inserito il codice 61 10, le cui prime due cifre sono riferite al regime attuale che, in questa fattispecie, riguarda operazioni di “reimportazione con contemporanea immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci, escluso il caso di cui al codice 63”, mentre le successive due cifre sono riferite al regime precedente che, in questa fattispecie, riguarda operazioni di “spedizione/esportazione definitiva”;

- nella seconda suddivisione della CASELLA 37 sarà inserito il codice F01, che identifica “l’esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione nei casi di reintroduzione in franchigia”.

c. CASELLA 40: dovrà essere valorizzata inserendo il numero della bolletta di esportazione riferita alle merci che si reintroducono. Qualora le merci reintrodotte riferite ad un singolo siano collegate a più bollette di esportazione precedenti, sarà inserito – alla CASELLA 44 del DAU, l’elenco delle dichiarazioni doganali ulteriori rispetto a quella indicata alla CASELLA 40.

In caso di operatore ammesso all’utilizzo della procedura semplificata si precisa quanto segue.

a. CASELLA 40: si potrà valutare, nel caso in cui la dichiarazione doganale contenga singoli riferiti a numerose bollette di esportazione, di indicarne una sola alla CASELLA 40, non mancando in tal caso di registrare l’abbinamento alla corretta bolletta di esportazione relativa a ciascun singolo all’interno delle scritture contabili, in modo da permettere, in fase di controllo, di riscontrare la corrispondenza tra la merce in reintroduzione con quella precedentemente esportata. Tale modalità dovrà essere concordata con l’Ufficio locale competente ai fini del controllo ed evidenziata nel disciplinare di servizio che sarà oggetto di successiva trattazione.

b. CASELLA 44: andrà valorizzato il numero dell’iscrizione all’elenco previsto, nel formato n. progressivo/anno/spazio/sigla dell’elenco “RR” (ovvero “eRR” qualora la semplificazione sia riferita alla DD prot. 386291/RU del 31 ottobre 2020) utilizzando il codice documento appositamente creato, n. 13AO. A titolo di esempio, la stringa sarà così composta: 13AO 1/2020 RR.

È appena il caso di evidenziare che le regole di compilazione della CASELLA 37 dovranno essere utilizzate da chiunque decida di avvalersi della reintroduzione in franchigia di cui all’art. 203 del Codice Doganale dell’Unione (CDU), a prescindere dalla procedura, ordinaria o semplificata (come prevista dalle due Determinazioni Direttoriali citate in premessa), cui s’intende ricorrere.

L’utilizzo del codice regime 40 00, secondo la prassi in uso, non sarà d’ora in avanti possibile.

Ulteriori precisazioni di compilazione vengono riportate nel seguito, relativamente ad altri aspetti specifici della procedura in parola.

5. ASPETTI PECULIARI RELATIVI AL TRATTAMENTO IVA

Le operazioni dichiarate per il regime doganale 61 10, sia in procedura ordinaria sia semplificata, possono non essere soggette all’applicazione dell’IVA all’importazione in virtù della presentazione di una dichiarazione d’intento o della richiesta di applicazione dell’art. 68, lett. d del DPR 633/72.

Le caselle della dichiarazione doganale dovranno essere adeguatamente valorizzati per giustificare la non applicazione dell’imposta e rendere più agevoli i controlli. La compilazione avverrà diversamente per il dichiarante che, in funzione della vigente normativa, è considerato esportatore abituale, da quella prevista per un soggetto che non riveste tale status. Al ricorrere dei presupposti previsti saranno seguire le seguenti indicazioni.

L’operatore, che riveste la qualità di esportatore abituale ed è titolare di plafond spendibile al momento della presentazione della dichiarazione doganale, può chiedere che non venga applicata l’IVA presentando dichiarazione di intento. In tal caso occorrerà valorizzare la CASELLA 44 del DAU con uno dei possibili codici documento 01DI - 03DI - 04DI - 05DI, e indicare il codice tributo 406 nella CASELLA 47 del DAU.

L’operatore che non rivesta la qualità di esportatore abituale, può richiedere la non applicazione dell’IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 203 del CDU e dell’art. 68, comma 1, lettera d) del D.P.R. 633/72. In questo caso, la Dichiarazione Dogane riporterà nella CASELLA 44 il codice 06D01 e nella CASELLA 47, dedicata alla liquidazione dei diritti, il codice IVA 405 con aliquota pari a 0%.

Nel caso sopra descritto, l’accettazione della bolletta doganale implica, salvo successive evidenze in sede di controllo, il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 68, comma 1, lettera d) del D.P.R. 633/72, ossia che la reintroduzione riguarda beni presentati nello stato originario in cui sono stati precedentemente esportati, che l’operazione è fatta dallo stesso soggetto che ha precedentemente esportato i beni e che ricorrono le altre condizioni per la franchigia doganale.

In ogni caso, l’operatore titolare di plafond disponibile alla data di registrazione di ciascuna dichiarazione di reintroduzione in franchigia, la cui correlata e precedente operazione di esportazione abbia concorso alla formazione del plafond di periodo (metodo solare/mensile), dovrà attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (25485/2019).

6. CONTROLLI E MONITORAGGIO

In applicazione dell’articolo 4, comma 1 della Determinazione, le attività di controllo sulle operazioni di reintroduzione in franchigia, svolte dagli operatori iscritti nell’elenco “RETRELIEF” sono effettuate prevalentemente a posteriori, mediante verifiche periodiche, anche presso il soggetto autorizzato, analogamente a quanto già previsto nella Circolare 37/2020.

Gli operatori che aderiscono alla semplificazione saranno soggetti a minori controlli rispetto a quelli previsti per lo specifico regime in caso di procedura ordinaria. Quanto sopra perché il livello di controllo, determinato ai sensi dell’art. 46 del CDU, sarà ponderato sulla base della compliance dell’operatore e delle evidenze dell’attività istruttoria propedeutica all’ammissione alla semplificazione. La proposta di abbattimento dei controlli sarà formulata secondo le istruzioni già fornite con la nota della Direzione Antifrode e Controlli, prot. 44430/RU del 11/04/2017.

La riduzione dei controlli è specifica per le operazioni di reintroduzione in franchigia nell’ambito della semplificazione ex DD 419205/RU (come già previsto anche per la DD 386291/RU) ed è del tutto indipendente da altre agevolazioni di cui i soggetti godono. In particolare, gli operatori AEO continueranno ad avvalersi delle riduzioni dei controlli connesse al loro status per tutti i regimi doganali e, qualora iscritti all’elenco “RETRELIEF, godranno delle ulteriori e più favorevoli agevolazioni per le operazioni doganali dichiarate al regime 6110.

La periodicità e le modalità dei controlli a posteriori verranno stabilite dall’Ufficio delle dogane, d’intesa con la sovraordinata Direzione Territoriale, sulla base dell’analisi dei rischi ex art. 46 CDU. In particolare, si terrà conto del numero di operazioni della specie effettuate, della tipologia e del valore della merce nonché del livello di affidabilità dell’operatore.

L’attività di controllo si baserà sull’analisi della documentazione commerciale e delle scritture contabili, al fine di verificare l’effettiva reintroduzione dei prodotti precedentemente esportati. Nei documenti commerciali che accompagnano sia il DAU in esportazione che quello in reintroduzione in franchigia sarà riportato il codice identificativo univoco delle merci. Il titolare della semplificazione dovrà garantire un agevole collegamento tra i vari documenti e la perfetta riconciliazione dei beni in entrata con quelli precedentemente esportati. I documenti correttamente abbinati verranno esibiti ai funzionari verificatori in sede di controllo.

Fermo restando l’onere di segnalare con immediatezza qualsiasi irregolarità riscontrata in sede di verifica, che possa avere impatto sulla semplificazione concessa, l’Ufficio delle dogane provvede, con cadenza annuale, in base all’art. 5 della Determinazione, a redigere una relazione per ciascun soggetto autorizzato nella quale, alla luce degli esiti dei controlli svolti, propone e motiva il mantenimento, la revoca o la sospensione del provvedimento autorizzativo.

Le modalità di gestione dei controlli sopra descritte sono applicate anche nel caso in cui le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia sono effettuate e dichiarate, per conto del soggetto autorizzato, da un soggetto terzo che può agire unicamente in rappresentanza indiretta.

7. DISCIPLINARI

Con apposito disciplinare di servizio, adottato dall’Ufficio delle dogane sulla base del modello di disciplinare quadro allegato alla presente, verranno dettagliati gli aspetti operativi per l’applicazione delle agevolazioni procedurali di cui alla DD 419205/RU del 19/11/2020, come previsto dall’art. 6 della suddetta. Tale modello di disciplinare sarà altresì prodotto ai fini dell’utilizzo della semplificazione introdotta con la DD 386291/RU del 31 ottobre 2020.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per analogia tra la semplificazione qui descritta nelle sue modalità applicative e quella precedentemente introdotta con la Determinazione Direttoriale 386291/RU, richiamata in premessa, si chiarisce quanto segue:

a. il modello di disciplinare quadro allegato alla presente sarà utilizzato anche in caso di autorizzazione ed iscrizione all’elenco “e-commerce RETRELIEF” (eRR), come già accennato nel precedente paragrafo. A tal proposito, gli uffici locali sui quali insistono soggetti titolari dell’autorizzazione in questione dovranno provvedere all’emissione del disciplinare stesso, secondo le modalità menzionate, ovvero all’aggiornamento di eventuali disciplinari già prodotti;

b. le indicazioni di cui ai paragrafi 2 e 6 devono essere applicate anche ai casi previsti dalla DD 386291/RU. In particolare, tra le valutazioni effettuate sulla ricorrenza dei presupposti, andrà comunicata, dall’Ufficio locale alla Direzione Dogane, anche la percentuale ipotizzata di abbattimento dei controlli in linea per le operazioni di reintroduzione;

c. come già chiarito, la Direzione Territoriale coinvolta nell’iter amministrativo relativo alla semplificazione in parola dovrà sempre essere inclusa, per opportuna informazione e per ogni eventuale seguito di competenza, nello scambio di note tra Strutture dell’Agenzia e soggetti coinvolti nel provvedimento autorizzatorio.