CRISI RUSSIA – UCRAINA ATTENZIONE ALLE NUOVE RESTRIZIONI

Non si fermano la guerra e non si fermano le restrizioni.


Ecco il dettaglio degli ultimi Regolamenti approvati.

Regolamento UE 427/2022.

E’ stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione UE 2022/427 del 15/03/2022, che prevede le seguenti restrizioni:

• Nuove restrizioni commerciali su beni di lusso: Il divieto si applica alla vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione diretta o indiretta di prodotti listati il cui valore è superiore a 300 euro per articolo, salvo diversa indicazione. Si segnalano in particolare le seguenti soglie specificate in appendice che si applicano per ciascuna voce: 50.000 euro per i veicoli, 5.000 euro per i motocicli, 1.500 euro per gli strumenti musicali, 750 euro per le apparecchiature elettroniche ad uso domestico.

• Acciaio e ferro: divieto di importazione, acquisto e trasporto diretti o indiretti di acciaio e ferro (prodotti specifici elencati nell'allegato) originari della Russia o esportati dalla Russia e divieto di fornitura di servizi associati. È prevista una clausola transitoria della durata di 3 mesi per l'esecuzione dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del regolamento.

• Divieti di nuovi investimenti nel settore energetico russo, nonché una restrizione generale alle esportazioni di apparecchiature, tecnologie e servizi destinati al settore energetico in Russia, ad eccezione dell'industria nucleare e del settore del trasporto energetico a valle (petrolio e gas) . Sono previste eccezioni per consentire operazioni ritenute “critiche per l'approvvigionamento energetico dell'UE
• Il divieto di effettuare transazioni con alcune società pubbliche russe elencate in appendice.

Il regolamento contiene inoltre:
- Clausola transitoria di 2 mesi per l'esecuzione dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del regolamento;

- Deroga per le operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro, da o attraverso la Russia verso il UNIONE EUROPEA.

• Sul lato finanziario: divieto dal 15 aprile 2022 di fornire servizi di rating del credito a qualsiasi persona, nonché l'accesso ai servizi di abbonamento relativi alle attività di rating del credito, a qualsiasi persona o ente russo.

Regolamento UE 428/2022.

E' altresì stato pubblicato il Regolamento UE 428/2022, che entra in vigore il 16/03/2022 e porta ad ulteriori restrizioni per le esportazioni verso la Russia.

Riportiamo l’attenzione sulle seguenti disposizioni:

• art. 3 (che modifica l'art.3 del reg 833/2014)
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie elencati nell'allegato II (del reg 833/2014), anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

• Articolo 3 octies 1.
È vietato: a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII se: i) sono originari della Russia; oppure ii) sono stati esportati dalla Russia; b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII situati in Russia o originari della Russia; c) trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese; d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

• Articolo 3 nonies
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.».