Dal 01/01/2024 Svizzera senza dazi per i prodotti industriali.

Importanti novità arrivano dalla dogana svizzera, che comunica che dal 01 gennaio 2024 per i prodotti industriali verranno aboliti i dazi doganali.

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha pubblicato una nuova nota informativa sull’abolizione dei dazi industriale dal 01/01/2024 e sulle sue ripercussioni in caso di export verso Paesi con i quali vige un accordo di libero scambio.

La Svizzera abolisce i dazi doganali.

Dal 1° gennaio 2024 la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali, ovvero su quasi tutte le merci dei capitoli dal 25 al 97 della tariffa doganale comune, ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38 classificati come prodotti agricoli.

Questo è quanto comunicato dal Consiglio Federale Svizzero, con l’obiettivo di facilitare le importazioni e di calmierare i prezzi dei prodotti intermedi solitamente più alti rispetto ai paesi confinanti.

Alcuni documenti potranno essere modificati mensilmente fino al 1° gennaio 2024 in seguito ad altre modifiche di ordinanze; ad esempio, le aliquote di dazio dei capitoli 1-24 possono ancora subire cambiamenti in seguito a modifiche dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr).

La versione definitiva "Aliquote doganali" (cap. 1-30) sarà pubblicata al più tardi il 28 dicembre 2023.

Naturalmente l’abolizione dei dazi industriali non comporta un adeguamento dei processi di sdoganamento, rimanendo quindi in vigore l’obbligo:
- della dichiarazione d’importazione, compresa la corretta dichiarazione dei numeri di tariffa doganale delle rispettive merci. A tal proposito si ricorda che parallelamente all’abolizione dei dazi industriali è prevista anche una semplificazione della tariffa doganale svizzera per i prodotti industriali: le 9114 voci tariffarie saranno ridotte a 7511. Tabelle excel con la struttura tariffaria valida dal 1° gennaio 2024 e la lista di concordanza (2022 vs 2024) sono già disponibili sul sito web dell’UDSC. Eventuali informazioni tariffarie vincolanti (ITV) interessate dalla semplificazione della struttura della tariffa doganale (adeguamento delle ultime due cifre del numero della tariffa doganale a “00”) continueranno a essere riconosciute valide dal UDSC entro il proprio periodo di validità (max. 6 anni). Le chiavi statistiche (elementi di controllo / numeri convenzionali di tre cifre che fungono da suddivisioni supplementari dei numeri di tariffa a otto cifre) saranno trasferite alla nuova struttura tariffaria se necessarie all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale;
- del pagamento degli altri tributi all’importazione quali ad esempio l’imposta sugli oli minerali, la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV), ecc.

Origine preferenziale.

La prova dell’origine preferenziale resterà necessaria se una merce originaria di un Paese partner del libero scambio • dovrà essere riesportata allo stato immutato con prova dell’origine o
• dovrà essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo. I giustificativi devono essere conservati almeno per tre anni dal rilascio della prova dell’origine all’esportazione, nel caso dell’ALS con la Corea del Sud per cinque anni.

Per informazioni sui dazi applicati in Svizzera si consiglia di consultare il sito ufficiale della dogana federale.