DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1345 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme relative ai cordoncini e ai lacci nell'abbigliamento per bambini, alle sacche porta bambini e ai supporti, alle barriere di

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1345 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2015

relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme relative ai cordoncini e ai lacci nell'abbigliamento per bambini, alle sacche porta bambini e ai supporti, alle barriere di sicurezza e ai fasciatoi per uso domestico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE impone ai produttori di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

(2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4 di detta direttiva.

(3) In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati conferiti dalla Commissione.

(4) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.

(5) Il 27 novembre 2000 la Commissione ha affidato il mandato M/309 al Comitato europeo di normazione (CEN) incaricandolo di elaborare norme europee di sicurezza in relazione ai rischi di strangolamento, lesioni e intrappo­ lamento presentati dai cordoncini e dai lacci nell'abbigliamento per bambini.

(6) In risposta al mandato della Commissione, il CEN ha adottato la norma EN 14682:2014 «Sicurezza dell'abbi­ gliamento per bambini — Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini — Specifiche» che sostituisce la norma EN 14682:2007. La norma europea EN 14682:2014 soddisfa il mandato M/309 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in sostituzione del riferimento alla norma EN 14682:2007.

(7) Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha affidato il mandato M/264 al CEN e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) nel settore della sicurezza dei consumatori relativamente agli articoli di puericultura.

(8) In risposta al mandato della Commissione, il CEN ha adottato la norma EN 1466:2014 «Articoli per puericultura

— Sacche porta bambini e supporti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova» che sostituisce la norma

EN 1466:2004. La norma europea EN 1466:2014 soddisfa il mandato M/264 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea, in sostituzione del riferimento alla norma EN 1466:2004.

(9) In risposta al mandato M/264, il CEN ha altresì adottato la norma EN 1930:2011 «Articoli per puericoltura — Barriere di sicurezza — Requisiti di sicurezza e metodi di prova» nonché le norme EN 12221-1:2008+A1:2013

«Articoli per puericultura — Fasciatoi per uso domestico — Parte 1: Requisiti di sicurezza» ed EN 12221-2:2008

+A1:2013 «Articoli per puericultura — Fasciatoi per uso domestico — Parte 2: Metodi di prova».

(10) Le norme europee EN 1930:2011, EN 12221-1:2008+A1:2013 ed EN 12221-2:2008+A1:2013 soddisfano il mandato M/264 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.8.2015 IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/73

(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva

2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti alle seguenti norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

a) EN 14682:2014 «Sicurezza dell'abbigliamento per bambini — Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini — Specifiche»;

b) EN 1466:2014 «Articoli per puericultura — Sacche porta bambini e supporti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

c) EN 1930:2011 «Articoli per puericoltura — Barriere di sicurezza — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

d) EN 12221-1:2008+A1:2013 «Articoli per puericultura — Fasciatoi per uso domestico — Parte 1: Requisiti di sicurezza»;

e) EN 12221-2:2008+A1:2013 «Articoli per puericultura — Fasciatoi per uso domestico — Parte 2: Metodi di prova».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER