DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1196 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2016 che modifica gli allegati della decisione 2007/275/CE relativa agli elenchi di animali e prodotti dasottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle dir

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive

89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/275/CE della Commissione (3) stabilisce che gli animali e i prodotti elencati nell'allegato I della stessa decisione siano sottoposti a controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri conformemente alle direttive

91/496/CEE e 97/78/CE (i «controlli veterinari»). La decisione 2007/275/CE prevede inoltre una deroga a tali

controlli veterinari per alcuni prodotti composti e per i prodotti alimentari elencati nell'allegato II della stessa decisione.

(2) L'elenco stabilito nell'allegato I della decisione 2007/275/CE indica gli animali e i prodotti conformemente alla nomenclatura combinata («NC») di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4). La consultazione di tale elenco da parte delle autorità competenti degli Stati membri costituisce il primo passo per la selezione delle partite di merci da sottoporre ai controlli veterinari.

(3) Dalla data di adozione della decisione 2007/275/CE, i codici NC fissati nel regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati aggiornati varie volte: le modifiche più recenti sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione (5). Poiché sono state apportate numerose modifiche ai codici NC concernenti i prodotti di origine animale, è opportuno aggiornare l'elenco che figura nell'allegato I della decisione 2007/275/CE per tenere conto di tali modifiche.

(4) Nel caso di diverse voci NC e codici NC elencati nell'allegato I della decisione 2007/275/CE, i prodotti di origine animale rappresentano solo una piccola parte dei prodotti compresi nella voce NC o nel codice NC pertinenti. In questi casi la colonna 3 del suddetto elenco fa riferimento alla normativa veterinaria applicabile dell'Unione e riporta dati dettagliati sugli animali e sui prodotti da sottoporre a controlli veterinari. Tenendo conto della terminologia e dei riferimenti contenuti in altre norme veterinarie dell'Unione, è opportuno aggiornare i corrispondenti riferimenti della decisione 2007/275/CE per renderli conformi alla vigente normativa veterinaria dell'Unione.

(5) Per garantire la coerenza della normativa dell'Unione, l'elenco che figura nell'allegato I della decisione

2007/275/CE andrebbe aggiornato per tenere conto delle modifiche dei codici NC e della normativa veterinaria dell'Unione. L'allegato I della decisione 2007/275/CE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

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(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3) Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso

i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).

(4) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale

comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE)

n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 285 del 30.10.2015,

pag. 1).

 

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(6) I prodotti composti e i prodotti alimentari elencati nell'allegato II della decisione 2007/275/CE non devono essere sottoposti a controlli veterinari. Essi dovrebbero pertanto essere chiaramente identificabili ed essere correlati ai rispettivi codici NC. Alcuni prodotti composti e prodotti alimentari dovrebbero inoltre essere cancellati dall'elenco di cui all'allegato II della decisione 2007/275/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto elenco.

(7) La decisione 2007/275/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 2007/275/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2016

Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione

 

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ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2007/275/CE sono così modificati:

1) L'allegato I è così modificato:

a) La tabella di cui al CAPITOLO 2 è sostituita dalla seguente:

«Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0201

Carni di animali della specie bo­

vina, fresche o refrigerate.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0202

Carni di animali della specie bo­

vina, congelate.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0205 00

Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

0208

Altre carni e frattaglie commesti­ bili, fresche, refrigerate o conge­ late.

Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

Sono comprese le altre materie prime per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano. Sono comprese tutte le carni e frattaglie commestibili delle seguenti sottovoci:

0208 10 (di coniglio o lepri)

0208 30 00 (di primati)

0208 40 [di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammi­ feri dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e triche­ chi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)].

0208 50 00 (di rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine)

0208 60 00 [di cammelli e altri camelidi (Camelidae)]

0208 90 (altre: di piccioni domestici, di selvaggina, di­ versa dai conigli e dalle lepri): sono comprese le carni di quaglia, renna o qualsiasi altra specie di mammiferi. Sono comprese le cosce di rane con il codice NC

0208 90 70.

 

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Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

0209

Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in sa­ lamoia, essiccati o affumicati.

Tutti, compresi i grassi, anche trasformati, descritti nella colonna 2, anche se destinati esclusivamente ad uso in­ dustriale (non idonei al consumo umano).

0210

Carni e frattaglie commestibili, sa­ late o in salamoia, secche o affumi­ cate; farine e polveri, commesti­ bili, di carni o di frattaglie.

Tutte, compresi le carni, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale.

Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.

Sono comprese le proteine animali trasformate e le orec­ chie di maiale essiccate destinate al consumo umano. Anche quando tali orecchie di maiale essiccate sono usate come cibo per animali, l'allegato del regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione (*) precisa che possono essere classificate nel codice NC 0210 99 49. Le frattaglie essiccate e le orecchie di maiale non atte al­ l'alimentazione umana sono invece classificate nel codice NC 0511 99 85.

Le ossa destinate al consumo umano sono comprese nella voce 0506.

Le salsicce sono comprese nella voce 1601.

Gli estratti e i sughi di carne sono compresi nella voce

I ciccioli sono compresi nella voce 2301.

(*) Regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione, del 21 luglio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 3).»

b) La tabella di cui al CAPITOLO 5 è così modificata:

i) il testo della voce 0506 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«0506 Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie.

 

Sono comprese le ossa usate come articoli da masti­ care per cani e le ossa per la produzione di gelatina o il collagene, se ottenute da carcasse macellate per il consumo umano.

La farina d'ossa destinata al consumo umano è com­

presa nella voce 0410.

Le prescrizioni specifiche per questi prodotti non de­ stinati al consumo umano sono indicate nell'alle­ gato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 6 (trofei di caccia), 11 [ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dall'alimentazione animale, concimi organici o ammendanti] e 12 (articoli da masticare) del rego­ lamento (UE) n. 142/2011.»

 

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ii) il testo del codice NC 0508 00 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crosta­ cei o di echinodermi e ossi di sep­ pie, greggi o semplicemente pre­ parati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami.

Conchiglie vuote destinate all'alimentazione umana e a essere utilizzate come materia prima per la gluco­ samina.

Sono classificati anche le conchiglie e i carapaci, compresi gli ossi di seppie, con tessuti molli o carni di cui all'articolo 10, lettera k), punto i), del regola­ mento (CE) n. 1069/2009.»

 

iii) il testo della voce ex 0511 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 0511 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; ani­ mali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana.

 

Tutti, comprese le sottovoci da 0511 10 a 0511 99.

Sono compresi il materiale genetico (sperma ed em­ brioni di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina) e i sottoprodotti di origine animale di materiali delle categorie 1 e 2 in con­ formità degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Esempi di prodotti di origine animale che rientrano nelle sottovoci da 0511 10 a 0511 99:

0511 10 00 (sperma di tori)

0511 91 (prodotti di pesci o di crostacei, di mollu­ schi o di altri invertebrati acquatici): tutti, compresi le uova di pesce destinate alla riproduzione, gli ani­ mali morti, i sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici. Sono compresi gli animali morti di cui al capitolo 3, non commestibili o riconosciuti non atti all'alimenta­ zione umana, ad esempio le dafnidi, note come pulci d'acqua, e altri ostracodi o fillopodi, essiccati, per l'alimentazione di pesci d'acquario; sono comprese le esche per la pesca.

ex 0511 99 10 (nervi e tendini; ritagli e altri cascami simili di cuoio o pelli gregge).

I controlli veterinari sono necessari per cuoio e pelli non trattati di cui all'allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se con­ formi all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

ex 0511 99 31 (spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all'alimentazione umana; se non destinate all'alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per l'alimenta­ zione non umana sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

 

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Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 0511 99 39 (spugne, diverse dalle spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all'ali­ mentazione umana; se non destinate all'alimenta­ zione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per l'alimentazione non umana sono indi­ cate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

0511 99 85 (altri prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove; animali morti di cui al capitolo 1, non atti all'alimentazione umana): tutti, questa voce comprende embrioni, ovuli, seme e ma­ teriale genetico non rientranti nella voce 0511 10 e di specie diverse da quella bovina. Sono compresi i sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia o di altri pro­ dotti tecnici.

Sono compresi i crini di cavallo non trattati, i pro­ dotti dell'apicoltura diversi dalle cere per apicoltura o per uso tecnico, lo spermaceti per uso tecnico, gli animali morti di cui al capitolo 1 non commestibili o non atti all'alimentazione umana (p.es. cani, gatti, insetti), il materiale di origine animale le cui caratteri­ stiche essenziali non sono state cambiate e il sangue animale commestibile non proveniente da pesci, per l'alimentazione umana.»

 

c) È inserito il seguente CAPITOLO 6:

 

«CAPITOLO 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende il bianco di funghi (micelio) in un compost di letame sterilizzato di origine animale.

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

0602 90 10 Bianco di funghi (micelio).

Con la denominazione "bianco di funghi" si designa un intreccio di fili sottili (tallo o micelio), spesso sotterraneo, che vive e cresce alla superficie delle sostanze animali o vegetali in decomposizione o che si sviluppa nei tessuti stessi e che dà origine ai funghi.

Rientra in questa sottovoce il prodotto che consiste in micelio non ancora completamente sviluppato, presentato sotto forma di particelle microscopiche depositate su un compost di letame equino sterilizzato (miscela di paglia e di escrementi di cavallo).

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Bianco di funghi (micelio).

Unicamente se contenente stallatico trasformato di ori­ gine animale, le prescrizioni specifiche sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.»

 

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d) Il titolo del CAPITOLO 12 è così modificato:

«Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi».

e) Il CAPITOLO 15 è così modificato:

i) nelle «Considerazioni generali», nella sezione che segue il titolo «Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato», sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«La voce 1518 comprende i miscugli o le preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove.

Questa parte comprende, tra l'altro, gli oli per friggere già utilizzati contenenti per esempio olio di ravizzone, olio di soia e un'esigua quantità di grassi animali, impiegati nella preparazione di alimenti per animali.»;

ii) la tabella è così modificata:

— il testo del codice NC 1505 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina).

Tutti, il grasso di lana importato come grasso fuso, conformemente all'allegato XIV del regola­ mento (UE) n. 142/2011, o la lanolina importata come prodotto intermedio, conformemente all'al­ legato XII del suddetto regolamento.»

 

— i testi dei codici NC 1518 00 95 e 1518 00 99 sono sostituiti dai seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 1518 00 95

Miscugli o preparazioni non ali­ mentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vege­ tali o loro frazioni.

Unicamente grassi e preparati oleosi, grassi fusi e derivati lipidici di origine animale; compreso l'olio da cucina già utilizzato, destinato ad essere impie­ gato nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Derivati lipidici prodotti con uno dei metodi di cui all'allegato XIII, capo XI, punto 1, del regola­ mento (UE) n. 142/2011.

ex 1518 00 99

Altri

Unicamente se contenenti grassi di origine ani­

male.»

 

f) Nella tabella di cui al CAPITOLO 16, il testo del codice NC 1603 00 e delle voci 1604 e 1605 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di al­ tri invertebrati acquatici.

Tutti, compresi gli estratti di carne e i concentrati di carne, compresa la proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata, compresa la cartilagine di squalo.

 

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L 197/17

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 1604

Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce.

Tutti, le preparazioni culinarie cotte o precotte conte­ nenti o mescolate con pesce o prodotti della pesca. È compreso il surimi al codice NC 1604 20 05.

Sono comprese le conserve di pesce e di caviale in reci­ pienti a chiusura ermetica nonché il sushi (purché non debbano essere classificati in un codice NC di cui al capi­ tolo 19).

Alla voce 1902 sono comprese le paste alimentari farcite di prodotti ittici.

I cosiddetti spiedini di pesce (carne di pesce cruda o gam­ beretti crudi con verdure serviti su uno stecchino di le­ gno) sono classificati al codice NC 1604 19 97.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.

ex 1605

Crostacei, molluschi ed altri inver­ tebrati acquatici, preparati o con­ servati.

Tutti, comprese le lumache pronte o semipreparate. Sono comprese le conserve di crostacei o di altri inverte­ brati acquatici nonché la polvere di mitili comuni.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

 

g) Nella tabella di cui al CAPITOLO 17, il testo del codice NC 1702 11 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il frutto­ sio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuc­ cheri senza aggiunta di aromatiz­ zanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale.

 

Succedanei del miele, lattosio, miscele di miele naturale e di succedanei del miele e miscele contenenti lattosio.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

 

L 197/18 IT

 

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22.7.2016

 

h) È inserito il seguente CAPITOLO 18:

 

«CAPITOLO 18

Cacao e sue preparazioni

 

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende i prodotti di origine animale e i prodotti composti contenenti prodotti animali trasformati.

Note relative al capitolo 18 [estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)]

Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 o 3004.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni ali­

mentari contenenti cacao.

Contenenti prodotti di origine animale, per esempio pro­

dotti lattiero-caseari.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

 

i) La tabella di cui al CAPITOLO 19 è così modificata:

i) il testo della voce 1901 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 1901

Estratti di malto; preparazioni ali­ mentari di farine, semole, semo­ lini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese al­ trove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese al­ trove.

Unicamente quelle contenenti meno del 20 % di pro­ dotti di origine animale; sono compresi gli alimenti per bambini a base di latte e le pizze non cotte con guarniture di origine animale.

Le preparazioni culinarie sono comprese nei capi­

toli 16 e 21.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

 

ii) dopo il codice NC ex 1902 40 e prima del codice NC ex 1904 90 10 è inserito il seguente testo:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 1904 10 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura di gran­ turco.

Unicamente quelli contenenti meno del 20 % di pro­ dotti di origine animale, per esempio quelli di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2013 (*), e soggetti a controlli veterinari con­ formemente all'articolo 4, lettera c), della presente decisione.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, relativo alla classificazione di ta­

lune merci nella nomenclatura combinata (GU L 130 del 15.5.2013, pag. 17).»

 

22.7.2016 IT

 

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L 197/19

 

iii) il testo della voce ex 1905 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 1905

Prodotti di pasticceria

Sono comprese le preparazioni contenenti meno del

20 % di carne o di altri prodotti di origine animale, ad esempio:

ex 1905 32 91: cialde e cialdini ripieni di carne o di formaggio (per esempio: burek);

ex 1905 32 99: cialde e cialdine ripieni di prodotti di origine animale diversi dalla carne o dal formag­ gio;

ex 1905 90: pizze e torte "quiche" precotte o cotte, riempite o ricoperte con prodotti di origine animale;

ex 1905 90 90: sono esclusi i prodotti a lunga con­

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

 

j) Il CAPITOLO 21 è così modificato:

i) Nelle «Note relative al capitolo 21» sono aggiunte le seguenti note complementari:

«Note complementari

5. Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove.»;

ii) la tabella è così modificata:

— il testo della voce ex 2104 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate.

Sono classificate le preparazioni contenenti pro­ dotti di origine animale, compresi gli alimenti per bambini in recipienti di contenuto non eccedente

250 g in peso netto.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

 

— i testi dei codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 sono sostituiti dai seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 2106 90 92

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccaro­ sio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o isoglucosio e meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola.

Sono comprese le preparazioni alimentari (per esempio gli integratori alimentari) contenenti pro­ dotti di origine animale, p.es. isolato di proteine di siero di latte, condroitina, glucosamina, chito­ sano, carbonato di calcio, tuorlo d'uovo liquido salato pastorizzato, oli animali (per esempio olio di pesce in capsule), anche con altre sostanze.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.

 

L 197/20 IT

 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

 

22.7.2016

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 2106 90 98

Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.

Sono comprese le preparazioni alimentari (per esempio gli integratori alimentari, le fondute di formaggio) contenenti prodotti di origine animale, per esempio condroitina, glucosamina, oli animali (per esempio olio di pesce in capsule).

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

 

k) Nella tabella di cui al CAPITOLO 22, il testo del codice NC 2202 90 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 2202 90 91

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di or­ taggi della voce 2009, aventi te­ nore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 inferiore allo

0,2 %.

Sono comprese le bevande non alcoliche contenenti pro­ dotti animali trasformati, per esempio bevande allo yo­ gurt con fiocchi di cereali, bevande a base di caffè o cioc­ colato.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.

ex 2202 90 95

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di or­ taggi della voce 2009, aventi te­ nore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o supe­ riore allo 0,2 % ma inferiore al

2 %.

Sono comprese le bevande non alcoliche contenenti pro­ dotti animali trasformati, per esempio bevande allo yo­ gurt con fiocchi di cereali, bevande a base di caffè o cioc­ colato.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.

ex 2202 90 99

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di or­ taggi della voce 2009, aventi te­ nore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 superiore al 2 %.

Sono comprese le bevande non alcoliche contenenti pro­ dotti animali trasformati, per esempio bevande allo yo­ gurt con fiocchi di cereali, bevande a base di caffè o cioc­ colato.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.

ex 2208 70

Liquori

Sono compresi i liquori detti d'emulsione con prodotti di origine animale quali il tuorlo d'uova o la crema fresca.

Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»

 

22.7.2016 IT

 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

 

L 197/21

 

l) Nella tabella di cui al CAPITOLO 23, il testo della voce ex 2309 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali.

Tutti, purché contenenti prodotti di origine animale, ec­

cetto le sottovoci 2309 90 20 e 2309 90 91.

Sono compresi, tra l'altro, gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto (sottovoce

2309 10), contenenti prodotti di origine animale e pro­

dotti detti "solubili" di pesce o di mammiferi marini (co­ dice NC 2309 90 10). Prodotti per l'alimentazione ani­ male, comprese le miscele di farine (p.es. di zoccoli e corna).

Questa voce comprende il latte liquido, il colostro e i pro­ dotti contenenti prodotti lattieri, colostro o carboidrati, tutti atti all'alimentazione degli animali ma non al con­ sumo umano.

Sono compresi gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e le miscele di farine; le miscele possono contenere insetti morti.

Le prescrizioni specifiche per gli alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono indi­ cate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Sono compresi i prodotti a base di uova non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano.

Le prescrizioni specifiche per i prodotti a base di uova sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, ta­ bella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011.»

 

m) Nella tabella di cui al CAPITOLO 29, il testo del codice NC ex 2932 99 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 2922 49

Amminoacidi, diversi da quelli contenenti più di un tipo di fun­ zione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti.

Unicamente materie prime di origine animale utilizzate per integratori alimentari o per alimenti per animali.

ex 2925 29 00

Altre immine e loro derivati di­ versi dal clordimeforme (ISO); sali di tali prodotti.

Creatina di origine animale.

ex 2930

Tiocomposti organici.

Alcuni amminoacidi di origine animale:

ex 2930 90 13 cisteina e cistina;

ex 2930 90 16 derivati della cisteina e della cistina.

ex 2932 99 00

Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossi­ geno.

Unicamente di origine animale, per esempio glucosa­

mina, glucosamina-6-fosfato e loro solfati.

ex 2942 00 00

Altri composti organici.

Unicamente se di origine animale.»

 

L 197/22 IT

 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

 

22.7.2016

 

n) La tabella di cui al CAPITOLO 30 è così modificata:

i) il testo del codice NC 3001 90 91 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3001 90 91

Sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici: eparina e suoi sali.

Tutti i prodotti di origine animale, destinati a ulteriore trasformazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di rispet­ tare le definizioni di cui all'articolo 33, lettere da a) a f), del medesimo regolamento.»

 

ii) il testo del codice NC ex 3002 10 99 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3002 10 98

Altre frazioni del sangue e pro­ dotti immunologici, anche modifi­ cati od ottenuti mediante procedi­ menti biotecnologici.

Unicamente materiali di origine animale.»

 

o) Nella tabella di cui al CAPITOLO 31, il testo del codice NC ex 3101 00 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3101 00 00

Concimi di origine animale o vege­ tale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trat­ tamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale.

Unicamente prodotti di origine animale allo stato puro. È compreso il guano, escluso il guano mineralizzato.

È compreso lo stallatico misto a proteine animali trasfor­ mate, se utilizzato come concime; sono invece escluse le miscele di stallatico con sostanze chimiche, utilizzate come concime (cfr. la voce 3105, che comprende unica­ mente i concimi minerali o chimici).

Le prescrizioni specifiche per lo stallatico, lo stallatico trasformato o i prodotti derivati dallo stallatico trasfor­ mato sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

 

ex 3105 10 00 Prodotti di questo capitolo presen­ tati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg.

 

Unicamente i concimi contenenti prodotti di origine ani­

Le prescrizioni specifiche per lo stallatico, lo stallatico trasformato o i prodotti derivati dallo stallatico trasfor­ mato sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.»

 

22.7.2016 IT

 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

 

L 197/23

 

p) Sono inseriti i seguenti CAPITOLI 32 e 33:

 

«CAPITOLO 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 3204

Sostanze coloranti organiche sin­ tetiche, anche di costituzione chi­ mica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti f luorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica de­ finita.

Unicamente pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi.

 

CAPITOLO 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni al­ coliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

Unicamente aromi nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi.»

 

q) La tabella di cui al CAPITOLO 35 è così modificata:

i) il testo del codice NC ex 3503 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«3503 00

Gelatine (comprese quelle presen­ tate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro deri­ vati; ittiocolla; altre colle di ori­ gine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501.

È compresa la gelatina destinata al consumo umano e all'industria alimentare.

Sono escluse dai controlli veterinari le gelatine classi­ ficate alle voci 3913 (proteine indurite) e 9602 (gela­ tina non indurita lavorata e lavori di gelatina non in­ durita), p.es. capsule vuote se non destinate all'ali­ mentazione umana o animale.

Le prescrizioni specifiche per la gelatina e le proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono in­ dicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011 e per la ge­ latina fotografica nell'allegato XIV, capo II, sezione 11, del medesimo regolamento.»

 

L 197/24 IT

 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

 

22.7.2016

 

ii) è aggiunta la seguente voce:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3507 90 90

Enzimi diversi dal presame e suoi concentrati o dalla lipoproteina li­ pasi e dalla proteasi alcalina da aspergillus.

Solo se di origine animale e utilizzati nell'industria alimentare, per esempio pepsina o enzimi contenenti il 45 % di lattosio.»

 

r) Il CAPITOLO 38 è così modificato:

i) dopo il titolo e prima della tabella sono inserite le seguenti note:

«Note relative al capitolo 38 [estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)]

4. Per "rifiuti urbani" nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materiali, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. …»;

ii) la tabella è così modificata:

— i testi dei codici NC 3822 00 00 ed ex 3825 10 00 sono sostituiti dai seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3822 00 00

Reattivi per diagnostica o da labo­ ratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da labo­ ratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di ri­ ferimento certificati.

Derivanti unicamente da prodotti di origine ani­ male, ad eccezione dei dispositivi medici quali de­ finiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della di­ rettiva 93/42/CEE del Consiglio (*) e dei disposi­ tivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'ar­ ticolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva

98/79/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio (**).

ex 3825 10 00

Rifiuti urbani.

Unicamente i rifiuti di cucina e ristorazione con­ tenenti prodotti di origine animale, se rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, para­ grafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, esclusi i rifiuti di cucina e ristora­ zione direttamente provenienti da mezzi di tra­ sporto che effettuano tragitti internazionali e smaltiti conformemente all'articolo 12, lettera d), dello stesso regolamento.

Può essere compreso nel presente codice NC l'olio da cucina già utilizzato, destinato ad essere impie­ gato nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, ad esempio per concimi orga­ nici o biogas.

(*) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(**) Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-dia­

gnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).»

— il codice NC 3826 00 è soppresso.

 

22.7.2016 IT

 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

 

L 197/25

 

s) La tabella di cui al CAPITOLO 39 è così modificata:

i) nella tabella, il testo del codice NC ex 3913 90 00 è sostituito dal seguente:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3913 90 00

Altri polimeri naturali (eccetto l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri) e polimeri naturali modifi­ cati (p.es. proteine indurite, deri­ vati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie.

Derivati unicamente da prodotti di origine animale, p.es. solfato di condroitina, chitosano, gelatina indu­ rita.»

 

ii) sono aggiunte le seguenti voci:

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

«ex 3926 90 92

Altri lavori di materie plastiche e lavori in altre materie delle voci da 3901 a 3914, ottenuti da fogli.

Capsule vuote di gelatina indurita destinate all'alimen­ tazione animale; le prescrizioni specifiche sono indi­ cate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

ex 3926 90 97

Altri lavori di materie plastiche e lavori in altre materie delle voci da 3901 a 3914, ottenuti altri­ menti che da fogli.

Capsule vuote di gelatina indurita destinate all'alimen­ tazione animale; le prescrizioni specifiche sono indi­ cate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.»

 

t) Il seguente CAPITOLO 71 è inserito alla fine del CAPITOLO 67:

«CAPITOLO 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Parere di classificazione del sistema armonizzato 7101.21/1: ostriche non atte all'alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia e condizionate in recipienti metallici ermeticamente chiusi.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Perle coltivate gregge.

Sono comprese ostriche non atte all'alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia o con metodi diversi e condizionate in reci­ pienti metallici ermeticamente chiusi.

Perle coltivate gregge di cui all'allegato XIV, capo IV, se­ zione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, a meno che non siano escluse dal campo di applicazione del regola­ mento (CE) n. 1069/2009 secondo quanto stabilito al­ l'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento.»

 

L 197/26 IT

 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

 

22.7.2016

 

u) Il seguente CAPITOLO 96 è inserito alla fine del CAPITOLO 95:

«CAPITOLO 96

Lavori diversi

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Gelatina non indurita, lavorata, di­ versa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita.

Capsule vuote di gelatina non indurita destinate all'ali­ mentazione umana o animale; le prescrizioni specifiche per l'alimentazione animale sono indicate nell'alle­ gato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regola­ mento (UE) n. 142/2011.»

 

v) Il CAPITOLO 99 è sostituito dal seguente:

 

«CAPITOLO 99

Codici speciali della nomenclatura combinata

Sottocapitolo II

Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci

 

Considerazioni generali

Sono compresi in questo capitolo gli animali, i prodotti alimentari di origine animale, i prodotti composti e i sottoprodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e destinati a navi e aeromobili nell'Unione europea in regime di transito doganale (T1). Una deroga alle condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione è applicabile ai prodotti alimentari di origine animale e ai prodotti composti destinati alle navi in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE, con o senza custodia temporanea in zone franche, depositi doganali o depositi franchi riconosciuti per questo scopo.

Codice NC

Designazione delle merci

Precisazioni e spiegazioni

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Merci destinate a navi e aeromo­ bili indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC.

I prodotti alimentari di origine animale, compresi i pro­ dotti composti, destinati all'approvvigionamento delle navi, come stabilito dagli articoli 12 e 13 della direttiva

97/78/CE.

ex 9930 99 00

Merci destinate a navi e aeromo­

bili, classificate altrove.

I prodotti alimentari di origine animale, compresi i pro­ dotti composti, destinati all'approvvigionamento delle navi, come stabilito dagli articoli 12 e 13 della direttiva

97/78/CE.»

 

2) Il testo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

 

«ALLEGATO II

Elenco dei prodotti composti e dei prodotti alimentari non soggetti a controlli veterinari a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione

Questo elenco, basato sulla nomenclatura delle merci utilizzata nell'Unione, comprende i prodotti composti e i prodotti alimentari che non devono essere sottoposti ai controlli veterinari al posto d'ispezione frontaliero.

Note relative alla tabella:

Colonna (1) — Codice NC

In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato a nome della Comunità economica europea con la decisione

87/369/CEE (la "convenzione SA"). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l'ottava cifra corrispondono a ulteriori sottovoci specifiche della NC.

Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti i prodotti composti e i prodotti alimentari preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli veterinari al posto d'ispezione frontaliero, se non disposto diversamente.

Qualora solo determinati prodotti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest'ultimo è preceduto da ex [p.es. ex 2001 90 65: non sono prescritti controlli veterinari per i prodotti riportati nella colonna (2)].

Colonna (2) — Spiegazioni

In questa colonna sono riportate precisazioni sui prodotti composti e i prodotti alimentari ai quali si applica la deroga dai controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri. Se necessario i veterinari ufficiali dei posti d'ispezione frontalieri devono valutare gli ingredienti di un prodotto composto o di un prodotto alimentare e precisare se il prodotto di origine animale contenuto nel prodotto composto o nel prodotto alimentare è sufficien­ temente trasformato perché non siano necessari i controlli veterinari previsti dalla normativa dell'Unione.

Codici NC

Spiegazioni

(1)

(2)

1704, 1806 20, 1806 31, 1806 32,

1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31,

1806 90 39, 1806 90 50

Prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato conte­ nenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasfor­ mati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.

1902 19, 1902 30, 1902 40

Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con, prodotti trasfor­ mati a base di carne, contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-ca­ seari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione.

1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32,

1905 40, 1905 40 10, 1905 90 10,

1905 90 20, 1905 90 30, 1905 90 45,

1905 90 55, 1905 90 60, ex 1905 90 90

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, contenenti meno del 20 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della pre­ sente decisione.

La voce 1905 90 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.

ex 2001 90 65, ex 2005 70 00 ex 1604

Olive ripiene contenenti meno del 20 % di pesce

Olive ripiene contenenti più del 20 % di pesce

ex 2104 10, ex 2104 20

Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, con­ tenenti meno del 50 % di oli di pesce, polveri di pesce o estratti di pesce e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della pre­ sente decisione.

ex 2106 10, ex 2106 90

Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) di­ versi dai prodotti a base di carne.»