DETERMINAZIONE DIRETTORIALE prot. n. 202841/RU del 18 giugno 2021 - AGENZIA ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Determinazione voci di costo

VISTO il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che al titolo XV reca diposizioni in materia di “protezione dei consumatori”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma della organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale dell’Unione (CDU), in particolare l’art. 5 recante le definizioni rispettivamente ai punti 1 – “autorità doganali” e 18 – “obbligazione doganale”, nonché l’art. 89 che, in tema di garanzia, include nell’alveo dell’obbligazione doganale anche altri oneri oltre al
dazio;
CONSIDERATO che le linee guida unionali TAXUD in materia di debito doganale e garanzie (ref. Ares (2019)7852624 - 20/12/2019) individuano tra gli “altri oneri” l’IVA, le accise e gli altri tributi dovuti in relazione all’operazione doganale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) – Decreto Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 – che, all’art. 34, definisce ed individua i “diritti doganali" che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali e tra questi rilevano anche il dazio e l’IVA all’importazione, art. 70 del Decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
CONSIDERATO il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni recante il Codice del Consumo ed in particolare gli articoli 6, 7 e 22 che definiscono i concetti di “contenuto minimo delle informazioni”, “modalità di indicazione” ed “omissioni ingannevoli”, evidenziando, al fine della protezione degli interessi del consumatore, la necessità di esporre chiaramente le componenti del prezzo e le relative modalità di calcolo;
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 39 del CDU con riguardo al livello di compliance che gli operatori economici in possesso di autorizzazione AEO devono assicurare nei rapporti con l’Autorità doganale, anche ai fini del mantenimento delle semplificazioni a loro concesse in base al Regolamento Delegato (UE) 2446/2015;
CONSIDERATO che per i privati che effettuano acquisti di merci non unionali le operazioni doganali sono frequentemente realizzate da operatori economici che, in base a contratti di diritto privato, agiscono per conto dei suddetti;
CONSIDERATO che gli operatori che effettuano gli adempimenti connessi alle importazioni di beni non unionali per conto dei privati acquirenti finali (importatori) spesso indicano in modo generico, nei documenti commerciali, il costo del servizio offerto denominandolo “oneri doganali” ovvero “costi di sdoganamento” o altre definizioni e che, già con Informativa del 4
febbraio 2021, pubblicata sul sito internet di ADM e rivolta, in quel caso, specificatamente, agli operatori del settore e-commerce, i suddetti venivano invitati a non utilizzare diciture tali da indurre in errore i consumatori finali circa l’esposizione degli oneri e delle spese sostenute in dogana;
RITENUTO che tali definizioni richiamano in maniera impropria l’attività di liquidazione degli oneri connessi all’obbligazione doganale ed alla successiva riscossione da parte dell’Autorità doganale;
RAVVISATA la necessità di assicurare la massima trasparenza con riferimento al dettaglio delle voci di costo che attengono all’operazione doganale - con evidenza del quantum relativo a dazio, IVA e altri tributi, oggetto del potere di accertamento e riscossione esercitato dall’Autorità doganale nelle sue funzioni istituzionali - con conseguente espressa distinzione
delle eventuali altre voci di costo non riconducibili all’esercizio di tale attività istituzionale;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1
Gli operatori economici che svolgono operazioni doganali per conto di privati sono tenuti, nell’ambito delle operazioni per le quali sorge o potrebbe sorgere una obbligazione doganale, ad esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile le singole voci di spesa addebitate al destinatario finale relative all’espletamento dei loro servizi.

ARTICOLO 2
L’esposizione degli importi, singolarmente calcolati, relativi al dazio, all’IVA e ad eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell’Autorità doganale nonché le spese relative ai servizi prestati dai citati intermediari, deve essere rappresentata con la massima chiarezza e trasparenza, onde evitare di ingenerare confusione nei consumatori circa gli oneri e le spese sostenute al momento dello sdoganamento.
A tal fine, i suddetti operatori sono tenuti a non identificare, nei documenti commerciali, le spese relative ai loro servizi con diciture quali “oneri doganali” ovvero “costi di sdoganamento” o altre definizioni che richiamano l’attività di liquidazione degli oneri connessi all’obbligazione doganale ed alla successiva riscossione da parte dell’Autorità doganale.

ARTICOLO 3
Il suddetto comportamento costituisce parametro di valutazione del livello di compliance degli operatori economici, di cui all’art.39 del CDU, ai fini del rilascio, mantenimento e revoca dell’autorizzazione AEO.