DIRETTIVA (UE) 2024/1226 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,
vista la decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio, del 28 novembre 2022, relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2)
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione, l'integrità del mercato interno nell'Unione e conseguire un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in caso di violazione delle misure restrittive dell'Unione.
(2)
Le misure restrittive dell'Unione, quali le misure in materia di congelamento di fondi e di risorse economiche, i divieti riguardanti la messa a disposizione di fondi e di risorse economiche e i divieti di ingresso o di transito nel territorio di uno Stato membro, nonché le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi, costituiscono uno strumento essenziale per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), quali previsti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE). Tali obiettivi comprendono la salvaguardia dei valori, della sicurezza, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione, il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei principi del diritto internazionale e il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale in conformità agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
(3)
Onde garantire l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione, è necessario che gli Stati membri dispongano di sanzioni penali e non penali effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione di tali misure, compresi gli obblighi, ad esempio quello di segnalazione, ivi stabiliti. È inoltre necessario che tali sanzioni facciano fronte all'elusione delle misure in questione.
(4)
L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede norme minime comuni relative alle definizioni delle condotte criminose che violano tali misure. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali condotte costituiscano reato se dolose e in spregio di un divieto o di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione o che è stabilito in una disposizione nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione, qualora sia richiesta l'attuazione nazionale di tale misura. Alcune condotte dovrebbero costituire reato anche se commesse per grave negligenza. Per quanto riguarda i reati definiti dalla presente direttiva, il concetto di «grave negligenza» dovrebbe essere interpretato in conformità al diritto nazionale, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere che le violazioni delle misure restrittive dell'Unione riguardanti fondi, risorse economiche, beni, servizi, operazioni o attività di valore inferiore
Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea
IT
Serie L
2024/1226 29.4.2024
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj 1/16
(1)
GU L 308 del 29.11.2022, pag. 18.
(2)
GU C 184 del 25.5.2023, pag. 59.
(3)
Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2024.
a 10 000 EUR non costituiscono reato. L'esclusione di talune violazioni dall'ambito di applicazione della presente direttiva non incide sugli obblighi previsti negli atti che stabiliscono misure restrittive dell'Unione per garantire che le violazioni siano punibili con sanzioni penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive.
(5)
Gli atti che stabiliscono misure restrittive dell'Unione possono prevedere eccezioni ai divieti ivi stabiliti sotto forma di esenzioni o deroghe. Una condotta oggetto di un'esenzione prevista da un atto che stabilisce misure restrittive dell'Unione o che è autorizzata dalle autorità competenti degli Stati membri mediante una deroga conforme agli atti che stabiliscono misure restrittive dell'Unione non dovrebbe essere considerata una violazione di una misura restrittiva dell'Unione.
(6)
In particolare, l'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede norme minime comuni per le violazioni delle misure consistenti nel congelamento di fondi o di risorse economiche, come stabilito nei pertinenti regolamenti del Consiglio. Tali misure comprendono il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi oggetto di misure consistenti nel congelamento dei beni o di risorse economiche, nonché l'obbligo di congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a tali persone, entità o organismi o da essi posseduti, detenuti o controllati.
(7)
Le misure restrittive dell'Unione comprendono restrizioni all'ammissione (divieti di viaggio) che dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva. Tali misure, di norma stabilite in una decisione del Consiglio adottata sulla base dell'articolo 29 TUE e attuate mediante il diritto nazionale, impongono agli Stati membri di adottare le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito delle persone designate in tutte le zone del territorio di uno Stato membro.
(8)
Gli Stati membri sono incoraggiati a prestare particolare attenzione ai meccanismi di concessione della cittadinanza e della residenza, per evitare che le persone soggette alle misure restrittive dell'Unione utilizzino tali meccanismi per violare dette misure.
(9)
La conclusione o il proseguimento di qualsiasi genere di operazione, comprese le operazioni finanziarie, nonché l'aggiudicazione o la prosecuzione dell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2009/81/CE (4), 2014/23/UE (5), 2014/24/UE (6) o 2014/25/UE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio, con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo o entità e organismi direttamente o indirettamente posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, dovrebbero costituire reato, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione.
(10)
Le misure restrittive dell'Unione comprendono il divieto di commercio, importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto di beni o servizi. La violazione di tali divieti dovrebbe costituire reato, anche quando i beni sono importati o esportati da o verso un paese terzo al fine di trasferirli presso una destinazione in cui il divieto di importare, esportare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare o trasportare tali merci costituisce una misura restrittiva dell'Unione. Anche la prestazione, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione, di assicurazione e di qualsiasi altro servizio connesso a tali beni o servizi dovrebbe costituire reato. A tal fine, la nozione di «beni» comprende i prodotti, quali la tecnologia e le attrezzature militari, i beni, i software e le tecnologie, che sono inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 20 febbraio 2023 (8) o che sono elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
IT GU L del 29.4.2024
2/16 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj
(4)
Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
(5)
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(6)
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(7)
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(8)
GU C 72 del 28.2.2023, pag. 2.
(9)
Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).
(11)
Le misure restrittive dell'Unione comprendono misure economiche e finanziarie settoriali relative alla prestazione di servizi finanziari o all'esercizio di attività finanziarie. Tali servizi finanziari e attività finanziarie comprendono, tra l'altro, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria, la fornitura di investimenti e di servizi di investimento, l'emissione di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario, l'accettazione di depositi, la fornitura di servizi specializzati di messaggistica finanziaria, la negoziazione di banconote, la fornitura di servizi di rating del credito e la fornitura di cripto-attività e portafogli. La violazione di tali provvedimenti economici e finanziari settoriali dovrebbe costituire reato.
(12)
Le misure restrittive dell'Unione comprendono misure economiche e finanziarie settoriali relative alla prestazione di servizi diversi dai servizi finanziari. Tali servizi comprendono, tra l'altro, la prestazione di servizi di consulenza legale, servizi fiduciari, servizi di pubbliche relazioni, servizi di contabilità, revisione contabile, tenuta di libri contabili e consulenza fiscale, servizi di consulenza amministrativo-gestionale, servizi di consulenza informatica, servizi di radiodiffusione, servizi di architettura e ingegneria. La violazione di tali provvedimenti economici e finanziari settoriali dovrebbe costituire reato.
(13)
Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata come l'imposizione di obblighi alle persone fisiche che pregiudichino il diritto di non autoincriminarsi e il diritto al silenzio, sanciti dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per gli Stati membri vincolati dalla stessa e dall'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).
(14)
L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede norme minime comuni relative alla definizione dei reati consistenti in condotte che eludono le misure restrittive dell'Unione.
(15)
Un esempio di condotta che elude le misure restrittive dell'Unione e che è sempre più diffusa è la pratica, da parte di persone, entità e organismi designati, di utilizzare, trasferire a terzi o cedere in altro modo fondi o risorse economiche direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da tali persone, entità o organismi designati al fine di occultare tali fondi o risorse economiche. Inoltre, la pratica di fornire informazioni false o fuorvianti, tra cui informazioni pertinenti ma incomplete, allo scopo di occultare il fatto che una persona o entità designata o un organismo designato è il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche soggetti a misure restrittive dell'Unione costituisce anch'essa un'elusione di tali misure restrittive. Pertanto, tale condotta che elude le misure restrittive dell'Unione dovrebbe costituire reato a norma della presente direttiva.
(16)
Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione alle autorità amministrative competenti previsto dagli atti che stabiliscono misure restrittive dell'Unione dovrebbe costituire reato a norma della presente direttiva.
(17)
L'applicazione effettiva delle misure restrittive dell'Unione richiede norme minime comuni relative alla definizione dei reati consistenti in condotte che violano o non soddisfano le specifiche condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di determinate attività che, in assenza di una tale autorizzazione, rappresentano una violazione di un divieto o di una restrizione che costituiscono una misura restrittiva dell'Unione. Qualsiasi attività svolta in assenza di un'autorizzazione potrebbe essere considerata, a seconda delle circostanze del caso, una violazione delle misure restrittive dell'Unione consistenti nel congelamento di fondi o risorse economiche, in divieti di viaggio, embarghi sulle armi o altre misure economiche e finanziarie settoriali.
(18)
I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva e all'obbligo di segnalare la violazione delle misure restrittive dell'Unione quando forniscono servizi nel contesto di attività professionali, come i servizi legali, finanziari e commerciali. Esiste un evidente rischio che i servizi di tali professionisti legali siano utilizzati impropriamente allo scopo di violare le misure restrittive dell'Unione. Dovrebbero tuttavia essere previste esenzioni dall'obbligo di comunicare informazioni ricevute da, o ottenute al riguardo di, uno dei loro clienti nel corso dell'esame della posizione giuridica di tale cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. Tale consulenza legale dovrebbe pertanto restare protetta dall'obbligo di segreto professionale, tranne nei casi in cui il professionista legale partecipi intenzionalmente alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, laddove la consulenza legale sia fornita a fin di violazione delle misure restrittive dell'Unione o il professionista legale sappia che il cliente chiede consulenza legale al fine di violare le misure restrittive dell'Unione.
GU L del 29.4.2024 IT
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj 3/16
(10)
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).
(19)
Le misure restrittive dell'Unione non dovrebbero comportare discriminazioni nei confronti dei clienti di enti creditizi e istituti finanziari né la loro indebita esclusione dall'accesso ai servizi finanziari.
(20)
La presente direttiva non intende configurare come reati l'assistenza umanitaria alle persone che ne hanno bisogno o le attività a sostegno delle esigenze umane di base, fornite conformemente ai principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza e, se del caso, al diritto internazionale umanitario.
(21)
Dovrebbero essere qualificati come reati anche l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso relativi ai reati previsti dalla presente direttiva. Dovrebbe costituire reato anche il tentativo di commettere determinati reati previsti dalla presente direttiva.
(22)
Le sanzioni applicabili alle persone fisiche per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la pena massima della reclusione delle persone fisiche. Nei procedimenti penali ci si dovrebbe inoltre poter avvalere di sanzioni o misure accessorie.
(23)
Dato che anche le persone giuridiche sono oggetto di misure restrittive dell’Unione, anch’esse dovrebbero essere ritenute responsabili per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell’Unione ai sensi della presente direttiva. Per «persona giuridica» si intende un soggetto giuridico che possiede tale status in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri la cui legislazione prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che la loro legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni penali effettive, dissuasive e proporzionate ai sensi della presente direttiva. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che la loro legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni non penali effettive, dissuasive e proporzionate ai sensi della presente direttiva. Il livello massimo di sanzioni pecuniarie previsto dalla presente direttiva per i reati ivi definiti dovrebbe applicarsi quanto meno alle forme più gravi di tali reati. Al fine di garantire che le sanzioni inflitte siano effettive, dissuasive e proporzionate, è importante tenere conto della gravità della condotta nonché della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo delle persone giuridiche interessate. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di definire i livelli massimi di sanzioni come percentuale del fatturato globale totale della persona giuridica interessata o come importi fissi. Gli Stati membri dovrebbero decidere quale di queste due opzioni preferiscono utilizzare nel recepimento della presente direttiva.
(24)
Qualora, in sede di determinazione delle sanzioni pecuniarie da infliggere alle persone giuridiche, gli Stati membri scelgano di applicare il criterio del fatturato globale totale di una persona giuridica, gli Stati membri dovrebbero decidere se calcolare tale fatturato sulla base dell’esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato oppure dell’esercizio finanziario precedente quello della decisione di imporre la sanzione pecuniaria. Gli Stati membri dovrebbero altresì valutare la possibilità di stabilire norme per i casi in cui non sia possibile fissare l’importo di una sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell’esercizio finanziario precedente a quello della decisione di imporre la sanzione pecuniaria. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto di altre basi di calcolo, come ad esempio il fatturato globale totale realizzato in un diverso esercizio finanziario. Qualora tali norme includano la determinazione di importi fissi per le sanzioni pecuniarie, non dovrebbe essere necessario che il livello massimo di tali importi raggiunga i livelli stabiliti nella presente direttiva quale requisito minimo per il livello massimo delle sanzioni pecuniarie definite con importi fissi.
(25)
Qualora gli Stati membri optino per un livello massimo di sanzioni pecuniarie definito in importi fissi, tali livelli dovrebbero essere stabiliti nel diritto nazionale. I livelli più elevati di tali sanzioni pecuniarie dovrebbero applicarsi alle forme più gravi di reati definiti dalla presente direttiva, commessi da persone giuridiche con capacità finanziaria. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di determinare il metodo di calcolo di tali livelli massimi di sanzioni pecuniarie, comprese le condizioni specifiche applicabili. Gli Stati membri sono incoraggiati a riesaminare periodicamente i livelli di sanzioni pecuniarie definiti in importi fissi rispetto ai tassi di inflazione e ad altre fluttuazioni del valore monetario, in conformità alle procedure stabilite nel rispettivo diritto nazionale. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero prevedere, nella loro valuta, livelli massimi di sanzioni pecuniarie corrispondenti ai livelli determinati in euro nella presente direttiva alla data di entrata in vigore. Tali Stati membri sono invitati a riesaminare periodicamente i livelli delle sanzioni pecuniarie anche rispetto all'andamento del tasso di cambio.
IT GU L del 29.4.2024
4/16 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj
(26)
La definizione del livello massimo di sanzioni pecuniarie non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di imporre sanzioni adeguate nei singoli casi. Poiché la presente direttiva non stabilisce livelli minimi di sanzioni pecuniarie, i giudici dovrebbero, in ogni caso, imporre sanzioni adeguate tenendo conto della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata e della gravità della condotta.
(27)
Si dovrebbe effettuare un ulteriore ravvicinamento dei livelli delle sanzioni inflitte e promuovere l'efficacia di tali livelli introducendo circostanze aggravanti comuni che, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, siano in funzione della gravità del reato commesso. La nozione di circostanze aggravanti dovrebbe essere intesa come la presenza di fatti che consentono al giudice di pronunciare, per lo stesso reato, una condanna più severa rispetto a quella normalmente inflitta in assenza di tali fatti, oppure come la possibilità di trattare più reati cumulativamente al fine di aumentare il livello della sanzione. Conformemente al pertinente diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire che almeno una delle seguenti circostanze possa essere considerata una circostanza aggravante: se il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (11); se il reato riguardava documenti falsi o contraffatti; se il reato è stato commesso da un fornitore di servizi professionale in violazione dei suoi obblighi professionali; se il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, vale a dire qualsiasi funzionario che ricopra un incarico formale nell'Unione, negli Stati membri o in paesi terzi, o un'altra persona che eserciti una funzione pubblica; se il reato ha generato benefici finanziari rilevanti o si prevedeva che li generasse, o se ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente; se l'autore del reato ha distrutto prove, minacciato o influenzato i testimoni o i denuncianti; o se la persona fisica o giuridica è stata precedentemente condannata in via definitiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire che almeno una di tali circostanze aggravanti sia prevista come possibile circostanza aggravante conformemente alle norme applicabili nel loro ordinamento giuridico in merito alle circostanze aggravanti. In ogni caso, dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare l'aumento di pena, tenendo conto delle circostanze specifiche di ogni caso.
(28)
Conformemente al pertinente diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire che almeno una delle seguenti circostanze possa essere considerata una circostanza attenuante: se l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato; o se l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a reperire prove. Nel valutare le circostanze attenuanti, dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare lo sconto di pena, tenendo conto delle circostanze specifiche di ogni caso. Tali circostanze potrebbero comprendere la natura, la tempistica e la portata delle informazioni fornite e il livello di cooperazione fornito dall'autore del reato.
(29)
Il congelamento di fondi e di risorse economiche imposto dalle misure restrittive dell'Unione è di natura amministrativa. In quanto tale, dovrebbe essere distinto dalle misure di congelamento di natura penale di cui alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Gli Stati membri dovrebbero consentire il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di cui a tale direttiva. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE dovrebbero procedere in tal senso conformemente a tale direttiva. Nello specifico, nelle situazioni in cui la persona designata o il rappresentante di un'entità od organismo designati commette o partecipa a determinati reati connessi all'elusione delle misure restrittive dell'Unione, è necessario consentire il congelamento e la confisca dei fondi e delle risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione, anche se non costituiscono beni strumentali o proventi ai sensi della direttiva 2014/42/UE. In tali circostanze, a seguito dell'occultamento, la persona, l'entità o l'organismo designati possono continuare ad accedere, a fare pieno uso e a disporre dei fondi o delle risorse economiche che sono oggetto delle misure restrittive dell'Unione e che sono stati occultati. Tali fondi o risorse economiche dovrebbero pertanto essere oggetto di congelamento e confisca, conformemente alla direttiva 2014/42/UE. I diritti dei terzi in buona fede non dovrebbero essere pregiudicati.
(30)
Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione necessari per la lotta contro i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. La presente direttiva consente agli Stati membri di prevedere termini di prescrizione più brevi rispetto a quelli ivi stabiliti, purché nei loro sistemi legali sia possibile interrompere o sospendere tali termini di prescrizione più brevi nell'eventualità di atti che possono essere specificati conformemente al diritto nazionale.
GU L del 29.4.2024 IT
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj 5/16
(11)
Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
(12)
Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).
(31)
Considerato, in particolare, il carattere globale delle attività degli autori dei reati contemplati dalla presente direttiva, la natura transfrontaliera dei reati definiti nella presente direttiva e la possibilità di condurre indagini transfrontaliere, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano la giurisdizione per contrastare efficacemente tali reati.
(32)
Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione delle autorità competenti validi strumenti di indagine come quelli previsti dalla legislazione nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi, se e nella misura in cui l'uso di tali strumenti sia appropriato e proporzionato alla natura e alla gravità dei reati quali previsti nel diritto nazionale. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa quella elettronica, le consegne controllate, il monitoraggio dei conti bancari e altri strumenti di indagine finanziaria. Tali strumenti dovrebbero essere utilizzati in linea con il principio di proporzionalità e nel pieno rispetto della Carta. È essenziale che sia rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.
(33)
Le persone di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) che comunicano informazioni alle autorità competenti sulle violazioni passate, in corso o pianificate delle misure restrittive dell'Unione, compresi i tentativi di elusione, acquisite nel contesto delle loro attività professionali, rischiano di subire ritorsioni in tale contesto. Tali segnalazioni da parte delle persone che segnalano violazioni possono rafforzare l'applicazione delle misure restrittive dell'Unione fornendo informazioni relative, ad esempio, a fatti riguardanti tali violazioni, le loro circostanze e le persone, le imprese e i paesi terzi coinvolti. Dovrebbe essere quindi garantita l'esistenza di modalità adeguate per consentire a tali persone che segnalano violazioni di utilizzare canali riservati e di avvisare le autorità competenti, nonché per proteggerle da ritorsioni. A tal fine, è opportuno prevedere che la direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni, alle condizioni in essa stabilite.
(34)
Affinché il regime di contrasto sia efficace, integrato e coerente, gli Stati membri dovrebbero organizzare una cooperazione e una comunicazione interne tra tutte le loro autorità competenti coinvolte nel contrasto amministrativo e penale.
(35)
Onde garantire indagini e azioni penali efficaci per le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e con Europol, Eurojust e la Procura europea, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero inoltre condividere fra loro e con la Commissione informazioni su questioni pratiche. La Commissione potrebbe, se necessario, istituire una rete di esperti e professionisti per condividere le migliori pratiche e potrebbe offrire assistenza alle autorità competenti degli Stati membri al fine di agevolare le indagini sui reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione. Tale assistenza non dovrebbe comportare la partecipazione della Commissione alle indagini e alle azioni penali relative ai singoli casi condotte dalle autorità competenti degli Stati membri e non dovrebbe intendersi come comprendente sostegno finanziario o qualsiasi altro impegno di bilancio della Commissione.
(36)
Per contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati statistici accurati, coerenti e comparabili sulla portata di tali reati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire l'istituzione di un sistema adeguato per registrare, produrre e trasmettere i dati statistici esistenti sui reati definiti nella presente direttiva. È importante che i suddetti dati statistici siano usati dagli Stati membri per la pianificazione strategica e operativa delle attività di contrasto, per analizzare l'entità e le tendenze dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, nonché per fornire informazioni ai cittadini. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i pertinenti dati statistici sui procedimenti relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, estrapolati da simili dati già esistenti a livello centralizzato o decentrato all’interno del loro territorio. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente, in una relazione, i risultati della sua valutazione basata sui dati statistici trasmessi dagli Stati membri.
(37)
Una modifica della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) dovrebbe garantire che la violazione delle misure restrittive dell'Unione sia considerata un reato-presupposto del riciclaggio ai sensi di tale direttiva.
IT GU L del 29.4.2024
6/16 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj
(13)
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(14)
Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).
(38)
In considerazione della necessità urgente di chiamare a rendere conto delle loro azioni le persone fisiche e giuridiche responsabili della violazione delle misure restrittive dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
(39)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(40)
A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 3 marzo 2023, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
(41)
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ovvero stabilire norme minime comuni relative alle definizioni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione e la disponibilità di sanzioni penali effettive, dissuasive e proporzionate per i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri tenendo conto della natura intrinsecamente transfrontaliera della violazione delle misure restrittive dell'Unione e del fatto che esse possono compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali e di difesa dei valori comuni dell'UE, ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(42)
Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che nei procedimenti penali siano rispettati i diritti procedurali degli indagati e degli imputati. A tale riguardo, gli obblighi previsti dalla presente direttiva non dovrebbero incidere sugli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali, in particolare quelli di cui alle direttive 2010/64/UE (15), 2012/13/UE (16), 2013/48/UE (17), (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 (18) e (UE) 2016/1919 (19) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(43)
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, tra cui il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa, compreso il diritto di non autoincriminarsi e il diritto al silenzio, i principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene, compreso il principio di irretroattività delle sanzioni penali, nonché il principio del ne bis in idem. La presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.
GU L del 29.4.2024 IT
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj 7/16
(15)
Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).
(16)
Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).
(17)
Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).
(18)
Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).
(19)
Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«misure restrittive dell'Unione»: misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE o dell'articolo 215 TFUE;
2)
«persona, entità od organismo designati»: una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo oggetto di misure restrittive dell'Unione;
3)
«fondi»: attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri:
a)
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
b)
depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
c)
titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
d)
interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività;
e)
crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
f)
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
g)
documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
h)
cripto-attività quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);
4)
«risorse economiche»: attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
5)
«congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
6)
«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.
Articolo 3
Violazione delle misure restrittive dell'Unione
1.Gli Stati membri provvedono affinché le condotte seguenti, se dolose e attuate in violazione di un divieto o di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione o che è stabilito in una disposizione nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione, qualora sia richiesta l'attuazione nazionale di tale misura, costituiscano reato:
a)
mettere direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità od organismo designati, o a vantaggio di questi, fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
b)
omettere di congelare fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, entità od organismo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati, in violazione di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
IT GU L del 29.4.2024
8/16 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj
(20)
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
c)
consentire a persone fisiche designate l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
d)
concludere o portare avanti operazioni con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo o entità od organismi direttamente o indirettamente posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, compresa l'aggiudicazione o la prosecuzione dell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
e)
commerciare, importare, esportare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare o trasportare beni, come pure fornire servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
f)
prestare servizi finanziari o svolgere attività finanziarie, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
g)
prestare servizi diversi da quelli di cui alla lettera f), qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
h)
eludere una misura restrittiva dell'Unione nei seguenti modi:
i)
con l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità od organismo designati, e che sono congelati in virtù di una misura restrittiva dell'Unione, allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche;
ii)
con la comunicazione di informazioni false o fuorvianti allo scopo di occultare il fatto che una persona o entità designata o un organismo designato sia il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche che dovranno essere congelati in virtù di una misura restrittiva dell'Unione;
iii)
con il mancato rispetto, da parte di una persona fisica o di un rappresentante di un'entità od organismo designati, dell'obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell'Unione, di segnalare alle autorità amministrative competenti fondi o risorse economiche ad essi appartenenti o da essi posseduti, detenuti o controllati nella giurisdizione di uno Stato membro;
iv)
con il mancato rispetto dell'obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell'Unione, di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni riguardanti fondi o risorse economiche congelati o informazioni detenute su fondi o risorse economiche nel territorio degli Stati membri, appartenenti a persone, entità o organismi designati o da essi posseduti, detenuti o controllati, e che non sono stati congelati, qualora tali informazioni siano state ottenute nell'esercizio dei doveri d'ufficio;
i)
con la violazione o il mancato rispetto delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di attività che, in assenza di tale autorizzazione, rappresentano una violazione di un divieto o di una restrizione che costituisce una misura restrittiva dell'Unione.
2.Gli Stati membri possono disporre che le condotte seguenti non costituiscano reato:
a)
le condotte elencate al paragrafo 1, lettere a), b) e h), del presente articolo, quando riguardano fondi o risorse economiche di valore inferiore a 10 000 EUR;
b)
le condotte elencate al paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i), del presente articolo, quando riguardano beni, servizi, operazioni o attività di valore inferiore a 10 000 EUR.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la soglia di 10 000 EUR o più possa essere raggiunta attraverso una serie di condotte elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), e lettere da d) a i), del presente articolo, che sono connesse e dello stesso tipo, qualora tali condotte siano commesse dallo stesso autore.
3.Gli Stati membri provvedono affinché la condotta elencata al paragrafo 1, lettera e), costituisca reato anche se attuata per grave negligenza, almeno ove tale condotta si riferisca a prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o a prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821.
GU L del 29.4.2024 IT
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj 9/16
4.Nessuna disposizione del paragrafo 1 deve essere interpretata come imposizione ai professionisti legali dell'obbligo di comunicare informazioni ricevute da uno dei loro clienti o ottenute in merito a uno di essi nel corso dell'esame della posizione giuridica di tale cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.
5.Nessuna disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 deve essere interpretata in modo da configurare come reato l'assistenza umanitaria alle persone che ne hanno bisogno o le attività a sostegno delle esigenze umane di base, fornite conformemente ai principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza e, se del caso, al diritto internazionale umanitario.
Articolo 4
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso relativi ad un reato di cui all'articolo 3 siano punibili come reato.
2.Gli Stati membri si adoperano affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), lettere da c) a g), e lettera h), punti i) e ii), sia punibile come reato.
Articolo 5
Sanzioni per le persone fisiche
1.Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena massima di reclusione.
3.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
a)
i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv), siano punibili con una pena massima di almeno un anno di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato;
b)
i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera h), punti i) e ii), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono fondi o risorse economiche di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato;
c)
i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), siano punibili con una pena massima di almeno tre anni di reclusione.
d)
i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i), siano punibili con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione quando coinvolgono beni, servizi, operazioni o attività di un valore pari ad almeno 100 000 EUR alla data in cui è stato commesso il reato;
e)
qualora il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), coinvolga prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821, esso sia punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione a prescindere dal valore dei prodotti in questione.
4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la soglia di 100 000 EUR o più possa essere raggiunta attraverso una serie di reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a i), che sono connessi e dello stesso tipo, qualora tali reati siano commessi dallo stesso autore.
5.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 possano essere sottoposte a sanzioni o misure penali o non penali accessorie, che possono comprendere:
a)
sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della condotta e alle circostanze personali, finanziarie e di altra natura della persona fisica interessata;
IT GU L del 29.4.2024
10/16 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj
b)
il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno condotto al reato pertinente;
c)
l'interdizione dall'esercizio, in seno a una persona giuridica, di una posizione preminente dello stesso tipo utilizzato per commettere il reato;
d)
divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche;
e)
laddove vi sia un pubblico interesse, previa valutazione caso per caso, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, nella quale possono figurare i dati personali delle persone condannate solo in casi eccezionali debitamente giustificati.
Articolo 6
Responsabilità delle persone giuridiche
1.Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica, in virtù:
a)
del potere di rappresentanza della persona giuridica;
b)
del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
c)
del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
2.Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata supervisione o il mancato controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona soggetta alla sua autorità, di un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 4, a vantaggio di tale persona giuridica.
3.La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettano, incitino o siano complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4.
Articolo 7
Sanzioni per le persone giuridiche
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia passabile di sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni o misure penali o non penali quali:
a)
l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
b)
l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
c)
l'interdizione di esercitare un'attività commerciale;
d)
il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato pertinente;
e)
l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
f)
provvedimenti giudiziari di scioglimento;
g)
la chiusura dei locali usati per commettere il reato;
h)
laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.
2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia passabile di sanzioni pecuniarie penali o non penali, il cui importo sia proporzionato alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni pecuniarie non sia inferiore:
GU L del 29.4.2024 IT
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj 11/16
a)
per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), punti iii) e iv):
i)
all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o
ii)
a un importo corrispondente a 8 000 000 EUR;
b)
per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera h), punti i) e ii), e lettera i):
i)
al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria; o
ii)
a un importo corrispondente a 40 000 000 EUR.
Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio finanziario precedente alla decisione di imporre la sanzione pecuniaria.
Articolo 8
Circostanze aggravanti
Purché non siano elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possa, conformemente al diritto nazionale, essere considerata circostanza aggravante:
a)
il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita dalla decisione quadro 2008/841/GAI;
b)
il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell'autore del reato;
c)
il reato è stato commesso da un fornitore di servizi professionale in violazione dei suoi obblighi professionali;
d)
il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni o da un'altra persona nell'esercizio di una funzione pubblica;
e)
il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati;
f)
l'autore del reato ha distrutto prove o minacciato i testimoni o i denuncianti;
g)
la persona fisica o giuridica è stata condannata con sentenza passata in giudicato per reati di cui agli articoli 3 e 4.
Articolo 9
Circostanze attenuanti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, circostanze attenuanti con riferimento agli articoli 3 e 4:
a)
l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;
b)
l'autore del reato fornisce alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole a reperire prove.
Articolo 10
Congelamento e confisca
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato di cui agli articoli 3 e 4. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio vi provvedono in conformità di tale direttiva.
IT GU L del 29.4.2024
12/16 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj
2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca dei fondi o delle risorse economiche oggetto di misure restrittive dell'Unione, rispetto ai quali la persona fisica o il rappresentante di un'entità od organismo designati commette o partecipa a un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1), lettera h), punto i) o ii). Gli Stati membri adottano le misure necessarie in conformità della direttiva 2014/42/UE.
Articolo 11
Termini di prescrizione
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, affinché questi possano essere contrastati efficacemente.
2.Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è di almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui è stato commesso il reato punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione.
3.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione di almeno 5 anni dalla data ’della condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4, che consenta l’esecuzione delle seguenti sanzioni irrogate a seguito di tale condanna:
a)
una pena superiore a un anno di reclusione; o
b)
una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno cinque anni di reclusione.
4.In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.
Articolo 12
Giurisdizione
1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei casi seguenti:
a)
il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio;
b)
il reato è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato nello Stato membro interessato o battente la sua bandiera; o
c)
l'autore del reato è un suo cittadino.
2.Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione a uno o più reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio quando:
a)
l'autore del reato risiede abitualmente nel proprio territorio;
b)
l'autore del reato è un suo funzionario che agisce nelle sue funzioni ufficiali;
c)
il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; o
d)
il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica in relazione ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente sul proprio territorio.
3.Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale Stato membro sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso la questione è deferita a Eurojust conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio (21).
GU L del 29.4.2024 IT
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj 13/16
(21)
Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).
4.Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.
Articolo 13
Strumenti investigativi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano messi a disposizione strumenti investigativi efficaci e proporzionati per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3 e 4. Se del caso, tali strumenti includono strumenti investigativi speciali, come quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o per altri reati gravi.
Articolo 14
Segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione e protezione delle persone che segnalano tali violazioni
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni, alle condizioni in essa stabilite.
Articolo 15
Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti di uno Stato membro
Gli Stati membri designano, tra le loro autorità competenti e fatta salva l'indipendenza della magistratura, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione in relazione alle attività criminose disciplinate dalla presente direttiva.
L'unità o l'organismo dedicato di cui al primo comma ha i compiti seguenti:
a)
garantire priorità e una concezione comuni dei collegamenti tra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo;
b)
lo scambio di informazioni a fini strategici, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile;
c)
la consultazione nell'ambito di singole indagini, entro i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale applicabile;
Articolo 16
Cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust e la Procura europea
1.Qualora si sospetti che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano di natura transfrontaliera, le autorità competenti degli Stati membri interessati valutano se trasmettere le informazioni relative a tali reati agli opportuni organi competenti.
Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Europol, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell'ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3 e 4. A tal fine, Europol e Eurojust forniscono ove opportuno l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitino per agevolare il coordinamento delle loro indagini.
2.La Commissione può, se necessario, istituire una rete di esperti e professionisti per condividere le migliori pratiche e, se del caso, offrire assistenza alle autorità competenti degli Stati membri al fine di agevolare le indagini sui reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione. Tale rete può altresì fornire, se del caso, una mappa pubblicamente disponibile e regolarmente aggiornata dei rischi di violazione o elusione delle misure restrittive dell'Unione in specifiche aree geografiche e rispetto a specifici settori e attività.
IT GU L del 29.4.2024
14/16 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj
3.Qualora la cooperazione di cui al paragrafo 1 comporti la cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi, tale cooperazione dovrebbe avvenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale.
4.Le autorità competenti degli Stati membri condividono in modo frequente e regolare con la Commissione e altre autorità competenti informazioni su questioni pratiche, in particolare per quanto riguarda i modelli di elusione delle misure, ad esempio le strutture per nascondere la titolarità effettiva e il controllo delle attività.
Articolo 17
Statistiche
1.Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di com