ESTENSIONE ALLA COSTA D’AVORIO DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO

Secondo i dati Eurostat, nel 2020 il 70% dei prodotti esportati dall’Europa in Africa appartengono alla categoria dei manufatti, mentre oltre il 61% dei prodotti esportati dall’Africa e importati in Europa appartenevano a beni primari (cibi e bevande, energia e materie prime).


L'Africa è il secondo continente più grande ed il secondo più popoloso del mondo e pertanto rappresenta un mercato sicuramente interessante per l’Europa, sia in import sia in export.

Nell’ambito degli accordi tra UE e Paesi africani con avviso 2021/C 520/07, pubblicato nella GUUE del 27.12.2021, la Commissione europea ha comunicato che l’Unione Europea ha soddisfatto i requisiti amministrativi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del protocollo n. 1 dell’APE interinale fra la Costa d’Avorio e l’Unione europea.

Ciò significa che a far data dal 1° gennaio 2022 è applicabile il cumulo tra l’Unione europea e altri paesi dell’Africa occidentale1 , altri Stati ACP e i paesi e territori d’oltremare dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell’APE interinale Costa d’Avorio-UE.

In particolare, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell’APE, “fra la Costa d’Avorio e l’Unione europea, consente agli esportatori nell’Unione di considerare materiali originari da:

— altri paesi dell’Africa occidentale che beneficiano di un accesso al mercato dell’Unione europea in esenzione da dazi e contingenti;
— altri Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che applicano un APE almeno a titolo provvisorio; o
— paesi e territori d’oltremare (PTOM);

come materiali originari dell’Unione se incorporati in un prodotto ottenuto nell’Unione ed esportato verso la Costa d’Avorio nell’ambito dell’APE, subordinatamente alle altre condizioni di cui all’articolo 7.”
L’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’APE consente agli esportatori dell’Unione di considerare che le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM sono state effettuate nell’Unione su un prodotto ottenuto nell’Unione ed esportato in Costa d’Avorio nell’ambito dell’APE, subordinatamente alle altre condizioni di cui all’articolo 7.
L’elenco completo dei paesi con i quali è applicabile il cumulo di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell’APE è contenuto nella suddetta Comunicazione della Commissione, reperibile al seguente link: Comunicazione

1 Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo.

Accordo di libero scambio tra i Paesi Africani.

Intanto è iniziato nel 2021 un processo di svolta per il continente Africano, che sta diventando la più grande area di libero scambio del mondo.

Il processo è iniziato con l’Africa Continental Free Trade Area (AfCFTA), cui aderiscono tutti gli Stati ad eccezione dell’Eritrea e che prevede l’eliminazione dei dazi sul 90% dei prodotti e dei servizi, con l’obiettivo di incrementare il volume degli scambi commerciali tra i diversi Paesi e favorire la creazione di milioni di posti di lavoro.

Secondo la Banca mondiale, se l’African Continental Free Trade Area sarà reso effettivo sotto tutti gli aspetti previsti dall’accordo, entro il 2035 decine di milioni di africani potranno uscire dalla povertà e il continente potrebbe vedere il proprio Pil complessivo aumentare in modo considerevole: attualmente il Pil nominale è di circa 2.500 miliardi di dollari ma c'è una forte eterogeneità tra gli stati e la crescita, che a partire dal 2009 aveva caratterizzato in modo costante l'economia africana, ha subito sicuramente i contraccolpi della crisi legata alla pandemia da Covid-19.

La creazione del mercato unico africano è l'esito di un lungo percorso e i negoziati degli ultimi anni sono solo la parte conclusiva.