FISCALITA' E BREXIT

Molti clienti ci inoltrano richieste di chiarimenti in relazione al trattamento fiscale delle operazioni di acquisto e vendite da e verso l’UK e per la fornitura di servizi successivamente al 01/01/2021.

La presente nota informativa, senza avere la pretesa di essere esaustiva su tutti i casi possibili, intende dare alcune risposte ai numerosissimi quesiti che ci sono stati proposti.

Operazioni con il Regno Unito dal 1°gennaio 2021.

Com’è noto, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è diventato effettivamente uno Stato extra-Ue: di conseguenza le cessioni e gli acquisti non sono più considerati operazioni intracomunitarie bensì esportazioni e importazioni.

Cosa accade per le cessioni.

Le cessioni di beni dovranno essere fatturate (come tutte le esportazioni dall’UE verso i Paesi extra UE) come esportazioni “Non imponibili ai sensi dell’art.8 comma 1 (lett. a o b)1 ex DPR 633/1972” e necessitano, per la prova dell’uscita delle merci dall’UE, di una dichiarazione doganale di esportazione.

Le cessioni di servizi dovranno essere fatturate ai sensi dell’art. 7 ter, DPR 633/72, indicando in fattura la dicitura “Operazione di prestazione di servizi non soggetta”; scompare pertanto la dicitura “inversione contabile”, che non trova più applicazione.

Cosa accade per gli acquisti.

Gli acquisti di beni sono a tutti gli effetti da trattare come operazioni di importazione, e vanno gestite registrando la fattura solo in contabilità generale e la bolletta doganale di importazione sul registro iva acquisti per la detrazione dell’IVA.

Anche per gli acquisti di servizi bisogna registrare la fattura in contabilità generale ed applicare il reverse charge tramite l’emissione di autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972.

Cosa accade alle dichiarazioni intrastat?

Per le operazioni di cessioni ed acquisti UE - UK non sarà più necessario presentare il modello intrastat, trattandosi di operazioni extra UE.

Naturalmente bisogna affrontare un periodo “transitorio”, nel senso che se l’azienda ha emesso fatture di vendita o ricevuto fatture di acquisto datate 2020 e facenti riferimento ad operazioni effettuate ante-Brexit, tali operazioni saranno da gestire come operazioni intracomunitarie.

Le merci spedite prima del 31/12/2020 devono essere ancora considerate come cessioni intracomunitarie da assoggettare ad Intrastat: è importante avere la prova dell'avvenuta partenza delle merci prima del 31/12/2020.

Ci sono degli sgravi daziari sulle merci scambiate tra UE – UK?

L’Accordo di libero scambio tra UE e UK prevede la non applicazione di dazi all’importazione per merci originarie da UE e UK.

Per poter beneficiare di tale esenzione è però necessario che le merci soddisfino i requisiti di 'Origine Preferenziale'

Tali requisiti sono i seguenti:
• Prodotti interamente ottenuti
• Prodotti trasformati con materiale interamente EU o UK
• Prodotti trasformati con componenti non di origine preferenziale ma la cui lavorazione è ritenuta idonea al conferimento dell'origine preferenziale (elenco delle lavorazioni espressamente indicate nel testo dell'accordo stesso

Secondo le ultime interpretazioni date dall’Agenzia delle Dogane e secondo le informazioni che abbiamo raccolto, molti clienti inglesi chiedono che venga riportata nella dichiarazione di origine sulla documentazione commerciale (fattura/Packing List / Altro) al fine dell'attestazione dell'origine preferenziale, il numero di registrazione al sistema REX.


E cosa accade se…?
Ecco la risposta ad alcuni quesiti legati a queste regole generali.


Fornitore UE con identificato in UE
D: Sempre in merito al Regno Unito, in caso di fatture dove il fornitore ha sede in GB ma spedisce da paese UE, come dobbiamo procedere?
R: In questo caso si tratta di acquisto intracomunitario da integrare con iva e se tenuti (in base alle soglie), da dichiarare in intrastat.

Carnet ATA
D: E’ ancora possibile emettere CARNET ATA per il materiale di servizio?
R: Sì, è ancora possibile grazie all’accordo UE-UK emettere Carnet ATA per il materiale di servizio. Il Carnet ATA è valido un anno e può essere utilizzato per ripetuti passaggi del confine. Il vantaggio principale del Carnet ATA è la rapidità nel disbrigo delle formalità doganali, in quanto può essere impiegato per tutte le importazioni ed esportazioni nonché per il transito, al posto dei documenti doganali nazionali. L’uniformità del documento facilita il suo impiego presso tutti i partner coinvolti (oltre 60 Paesi) tra cui il Regno Unito.

Le principali merci per le quali viene applicato questo regime sono: equipaggiamento professionale, merci per esposizione e fiere, determinati mezzi di trasporto (ad es. auto da corsa o battelli) ed imballaggi. Non sono ammesse modifiche delle merci, ad eccezione dell’uso e delle misure che servono al loro mantenimento.


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