Informazione relativa all'entrata in vigore della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973,  è entrata in vigore l'8 luglio 2015, conformemente all'articolo XXII, paragrafo 2, di tale convenzione.

 

Per completezza d'informazione, si riporta il testo della Decisione (UE) 2015-451 del Consiglio del 6-3-2015, pubblicata sulla GUUE n. L 75 del 19-3-2015:

 

DECISIONE (UE) 2015/451 DEL CONSIGLIO del 6 marzo 2015

relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

omissis,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione europea, l'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di adesione di cui all'articolo XXI, paragrafo 1, della convenzione con cui l'Unione esprime il proprio consenso ad essere vincolata dalla convenzione. Al momento del deposito dello strumento di adesione, la persona o le persone designate depositano la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo XXI, paragrafo 3, della convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione .

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2015

 

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO XXI, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE

L'Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 192, paragrafo 1, a stipulare accordi internazionali, e ad adempiere agli obblighi da essi derivanti, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,

— protezione della salute umana,

— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale, ivi compreso a combattere i cambiamenti climatici.

L'Unione europea dichiara di aver già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri per le materie disciplinate dalla presente convenzione, in particolare, ma non esclusivamente, il regolamento (CE) n. 338/97 e il regolamento di esecuzione (CE) n. 865/2006. L'Unione europea dichiara inoltre di essere responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione che sono contemplati dalla legislazione dell'Unione europea in vigore.

L'esercizio della competenza dell'Unione europea è, per sua natura, in continua evoluzione.

 

N.D.R. - Il Reg.(CE)n. 338-97 ed il Reg.(CE) n. 865-2006 sono riportati sulle ns. pubblicazioni "Nuova tariffa doganale integrata", Vol 2 -appendice 3, pag.8 e seguenti e "Disciplina degli scambi con l'estero", Cap 11, pag.22 e seguenti.