INVASIONE DA PARTE DELLA RUSSIA PUBBLICATO IL NONO PACCHETTO DELLE SANZIONI

Il Consiglio dell’Unione europea, con una serie di Regolamenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre scorso ha adottato il nono pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia, introducendo nuove restrizioni a seguito del perpetuarsi dell’aggressione nei confronti dell’Ucraina.

Secondo il comunicato stampa del Consiglio dell’UE: “Il pacchetto concordato comprende una serie di misure che intendono colpire duramente l'economia della Russia e la sua capacità di proseguire l'aggressione.”
Vediamo nel dettaglio le nuove restrizioni.

Controlli e restrizioni all’export.

È stato ampliato l’elenco dei prodotti soggetti a controllo e restrizione in quanto beni e tecnologie a duplice uso e beni di cui all’allegato VII del Regolamento n. 833/2014, idonei a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza.

Tra i nuovi prodotti aggiunti:
- alcuni componenti elettronici
- attrezzature chimiche e biologiche
- agenti antisommossa;
- ulteriori prodotti legati al settore aerospaziale, inseriti nell’allegato XI che elenca beni e tecnologie per cui è previsto il divieto di esportazione. In particolare, è stata inserita in tale allegato la “parte C” che include i motori a pistone e loro parti destinati al settore dell’aviazione, riferendosi sia agli aeromobili con equipaggio che a quelli senza equipaggio, ponendo dunque restrizioni anche all’esportazione di motori per droni.

È stato altresì sostituito l’elenco di cui all’allegato XXIII, contenente i beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe in quanto ritenuti prodotti strategici, la cui esportazione o trasferimento è vietato. Sono stati inclusi nell’elenco dell’allegato citato, tra gli altri: generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi, componenti informatici, apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, apparecchi da ripresa e lenti.

Per evitare l'elusione, nell'elenco figurano anche talune entità controllate dalla Russia stabilite in Crimea o a Sebastopoli, illegalmente annesse.

Contestualmente, sono state previste alcune ulteriori deroghe ai divieti che, in taluni casi, non si applicano all’esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022.
Divieto di transazione bancaria.

È stato esteso l’elenco di cui all’allegato XIX del Regolamento n. 833/2014 che individua gli istituti bancari russi con i quali è fatto divieto effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni (esclusa dalle transazioni la Banca Regionale di Sviluppo della Russia).

Restrizioni all’import.
Dal 30 settembre 2023 è stato previsto il divieto di importazione per acciai di cui al codice NC 724 90, fatti salvi i contingenti tariffari.

Sempre dal 30 settembre 2023 è stato altresì introdotto il divieto di importazione per ulteriori prodotti aggiunti all’elenco dei prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato XVII.

Per quanto concerne i prodotti di cui al codice NC 7207 11 (Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore laminati od ottenuti con colata continua) o 7207 12 10 (Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio di sezione trasversale rettangolare laminati od ottenuti con colata continua) o 7224 90 (acciai legati in lingotti o in altre forme primarie e semiprodotti di altri acciai legati), il divieto di cui sopra si applica a decorrere dal 1º aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1º ottobre 2024 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90.

Deroga alle restrizioni merceologiche

E’ stata prevista una deroga ai divieti di importazione ed esportazione di merci in forza della quale, previa autorizzazione, è possibile movimentare prodotti controllati (ad esclusione di alcuni beni come oro o petrolio) fino al 30 settembre 2023 se tale operazione è strettamente necessaria per disinvestire in Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

Tale deroga, tuttavia, si applica solo qualora i beni da movimentare:
• siano di proprietà di una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro oppure posseduta o controllata da una persona fisica o giuridica stabilita nell’UE;
• non siano destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia;
• fossero fisicamente situati in Russia prima dell’entrata in vigore della misura restrittiva che li ha individuati.

Divieto di prestare servizi di consulenza

È stato previsto il divieto di prestare servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

Restrizioni soggettive

Si segnala che sono state aggiunte 168 nuove entità all’elenco dei soggetti legati al complesso militare e industriale della Russia a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

Ecco l’elenco aggiornato:

https://drive.google.com/file/d/10qbdRR2Aq2gkV_rtSAbQ1BsTw2xsh3kJ/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1KZBnM6r-m1PH3jL8lytm-jEv0bFTv5vW/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1cYQeDqfKg4-LbmotggY9l7hLl1gs2t9Z/view?usp=share_link