INVASIONE DA PARTE DELLA RUSSIA PUBBLICATO L’OTTAVO PACCHETTO DELLE SANZIONI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 259I del 6/10/2022 il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/1904 del 06 ottobre 2022 che modifica il Reg. (UE) 833/2014, aggiornando e istituende, a decorrere dal 07 ottobre 2022, nuove misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione Ucraina.

L’8° pacchetto delle sanzioni si compone di quattro Regolamenti (1903/2022; 1904/2022; 1905/2022; 1906/2022) e tre Decisioni (1907/2022; 1908/2022; 1909/2022) che integrano e modificano i provvedimenti di base: i Reg. (UE) 833/2014 (e s.m.i.), n. 269/2014 (e s.m.i.), n. 263/2022 e le Decisioni n. 145/2014, n. 266/2022 e n. 512/2014.

L’ambito di applicazione del Reg. (UE) 2022/263 è stato esteso anche alle zone degli oblast di Kherson e Zaporizhzhia, in base alle modifiche introdotte con il Reg. (UE) 2022/1903.

Restrizioni alle esportazioni e alle importazioni.

Con due Avvisi del 14/10/2022, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha dato alcuni chiarimenti all’applicazione delle nuove misure restrittive.

Notiamo che nel primo avviso, tra l’altro, relativamente alle deroghe contrattuali per i beni elencati nell’allegato XI, parte A del Reg. 833/2014 (aviazione e industria spaziale), per i quali era consentita l’esecuzione fino al 28 marzo 2022 di contratti conclusi prima del 26/02/2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, il divieto non opera per i beni elencati nell’allegato XI, parte B, all’esecuzione fino al 6 novembre 2022 di contratti conclusi prima del 07 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Relativamente ai beni per il rafforzamento delle capacità industriale russe, l’art. 3 duodecies, par. 1 Reg. 833/2014 stabilisce il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell'allegato XXIII.

In seguito alle modifiche di cui al Reg.(UE) 2022/1904, il divieto di esportazione non si applica, tra l’altro:

- per i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 elencati nell'allegato XXIII, all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti (art. 3 duodecies, par. 3 bis – cfr. progr. 4 tabella I).

L’art. 3 octies, par. 1 del Reg. (UE) 833/2014 vieta l’importazione, diretta o indiretta, dei prodotti siderurgici di cui all’All. XVII, originari o esportati dalla Russia.
Il Reg. (UE) 2022/1904 ha aggiunto l’ulteriore divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII (parte A e parte B) che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano i seguenti prodotti siderurgici originari della Russia (art. 3 octies, par. 1d Reg. (UE) 833/2014):
- tutti i prodotti elencati nell'allegato XVII, il cui divieto decorre dal 30 settembre 2023;
- prodotti di cui al codice NC 7207 11, il cui divieto decorre al 1° aprile 2024;
- prodotti di cui al codice NC 7207 12 10, il cui divieto decorre dal 1° ottobre 2024
Salvo deroghe per cui si rimanda alla lettura del Regolamento.

Attenzione anche ai contingenti per i seguenti prodotti.
- NC 7207 12 10 (art. 3 octies, par. 4 Reg. (UE) 833/2014);
- NC 7207 11 (art. 3 octies, par. 5 Reg. (UE) 833/2014).

Nel secondo avviso, l’Agenzia comunica che In applicazione della suddetta modifica, i competenti Servizi della Commissione europea hanno provveduto all’aggiornamento del certificato Y984 con la seguente descrizione: “merci non originarie o non destinate nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia”, che è stato associato ai codici delle merci soggette a restrizione.

Il nuovo pacchetto di sanzioni prevede naturalmente anche l’ampliamento delle persone ed entità verso cui è vietata la vendita / esportazione.