INVASIONE DA PARTE DELLA RUSSIA PUBBLICATO UN NUOVO PACCHETTO DI SANZIONI La Russia nella Black list UE

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 32 I del 04/02/2023 i Regolamenti (UE) 2023/250 e 2023/251 del Consiglio dell’UE del 04/02/2023, che modificano il Regolamento (UE) 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Vediamo nel dettaglio le nuove restrizioni.

Controlli e restrizioni sui prodotti petroliferi.

A decorrere dal 05/02/2023, i divieti a) di cui al paragrafo 1 dell’ art. 3 quindecies del Regolamento 833/2014, ovvero il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione e al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia e b) di cui al paragrafo 4 dell’art. 3 quindecies del Regolamento 833/2014, ovvero il divieto di svolgere attività di commercio, intermediazione o trasporto verso Paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia non si applicano ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, se:
—acquistati al di sopra del rispettivo prezzo di cui all'allegato XXVIII (novellato dal Regolamento UE 2023/251) e
—caricati su una nave nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1° aprile 2023.

Le modifiche introdotte prevedono, inoltre, che il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, l'allegato XXVIII e i divieti succitati devono essere riesaminati entro metà marzo 2023 e, successivamente, ogni due mesi (si veda l’art. 3 quindecies, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 833/2014, modificato dal regolamento 2023/250).

Restrizioni soggettive

E’ altresìsempre in aggiornamento l’elenco dei soggetti legati al complesso militare e industriale della Russia a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
Ecco l’elenco aggiornato:
- Elenco soggetti sanzionati
- Elenco soggetti sanzionati CSV1
- Elenco soggetti sanzionati CSV1.1

Black List.

Sempre di queste settimane è la notizia che il Consiglio Ecofin ha inserito la Russia (insieme a Isole Vergini Britanniche, Costa Rica e Isole Marshall) nell’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali (cd. Black list).
La Russia, ben prima dell’invasione dell’Ucraina, era stata indicata come Paesi strategico di flussi di denaro di provenienza “opaca” con destinazione Cipro e Montenegro; soltanto ora, ovvero dal 14 febbraio scorso, il Consiglio, esaminando la nuova legislazione adottata nel 2022 e confrontandola con i criteri di buona governance fiscale, ha deliberato di inserire anche la Russia tra i 16 attuali Paesi in black list. Ed infatti Mosca ha sospeso ogni scambio di informazioni e collaborazione in ambito fiscale con l’UE (per le note ragioni).

A seguito della decisione del Consiglio Ecofin, le giurisdizioni ritenute non collaborative in materia fiscale sono le seguenti: Samoa Americane, Anguilla, Bahamas, Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Figi, Guam, Isole Marshall, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane e Vanuatu.