Misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese.

Sulla GUUE L 167 del 30-6-2017 è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1159 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi.

Per effetto di detta modifica, a decorrere dal 2 dicembre 2010, il paragrafo 1 di cui all'articolo 1 del reg.to (UE) n. 1105/2010, e il paragrafo 1 di cui all'articolo 1 del reg.to (UE) 2017/325, sono sostituiti dal seguente : «1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex [esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione «Z», destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato], attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402 20 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.»

Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’articolo 3 del Reg.to (UE) 2017/1159 in merito al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati a fronte dei prodotti esclusi dal predetto regolamento.