Nota prot. n. 94642/RU del 5 settembre 2018 - AGENIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Operazioni TIR. Reingegnerizzazione dei processi all’ufficio di partenza/ingresso e all’ufficio di destinazione/uscita. Comunicazione all’IRUdell’arrivo a destino della spedizione. Estensione in esercizio e istruzioni operative

1. Premessa

Il Reg. (CEE) n. 1192/2008 della Commissione, recante modifiche al Reg. (CEE) n. 2454/93 in materia di trasmissione elettronica dei dati TIR (all.1), ha reso obbligatorio dal 1° gennaio 2009, entro il territorio doganale dell’UE, il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni TIR presso gli uffici di partenza/ingresso e di destinazione/uscita attraverso il sistema NCTS/TIR (New Computerized Transit System/TIR) 1.

I titolari dei carnet TIR per ottemperare all’obbligo sopracitato devono presentare i dati del carnet TIR all’ufficio di partenza/ingresso2 appartenente al territorio doganale dell’UE, inviando i messaggi “ET/ET1” al sistema informativo doganale.

Avendo rilevato casi in cui i dati in parola vengono trasmessi all’atto dell’ingresso nel territorio doganale unionale attraverso un ufficio italiano sebbene gli stessi dati siano già stati inviati avvalendosi dei servizi offerti dall’IRU (International Road Union), si è provveduto a segnalare all’IRU tale criticità, senza ottenerne la completa rimozione.

Al fine di rimuovere definitivamente la duplicazione rilevata si è provveduto alle modifiche necessarie per individuare univocamente ogni spedizione oggetto del Carnet Tir, tramite il relativo numero di pagina del voucher/counterfoil .

Con l’occasione sono stati inoltre reingegnerizzati i processi all’ufficio di partenza/ingresso, all’ufficio di destinazione/uscita e per le comunicazioni all’IRU.

Pertanto, con la presente:

  • si riepilogano le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni TIR collegandole al complesso delle disposizioni del Codice doganale dell’Unione3;
  • si dettano le istruzioni operative correlate ai processi reingegnerizzati per la gestione del carnet TIR agli uffici di partenza/ingresso e di destinazione/uscita;
  • si automatizza la comunicazione al sistema di controllo Real-Time SafeTir dell’IRU delle informazioni sull'avvenuto termine, completo o parziale, della spedizione TIR a destino4 dispensando così gli uffici dall’utilizzo dell’applicazione “G- TIR”.

2. Presentazione del Carnet TIR all’ufficio di partenza/ingresso

Le norme unionali stabiliscono che:

  • il regime TIR può essere utilizzato esclusivamente per movimenti di transito che hanno origine o si concludono all'esterno del territorio doganale unionale, oppure effettuati tra due località del territorio doganale unionale con l’attraversamento del territorio di un paese terzo5;
  • ai fini della disciplina sull'uso del carnet TIR, il territorio doganale unionale è considerato un territorio unico6.

Come rammentato in premessa, dal 1° gennaio 2009, il titolare del carnet ha l’obbligo di presentare i dati del carnet TIR all’ufficio di partenza/ingresso7 inviando i messaggi “ET/ET1”, firmati digitalmente, i cui tracciati, comprensivi delle relative regole e condizioni per la compilazione, sono pubblicati nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico al seguente link:

“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”.

I tracciati non hanno subito sostanziali modifiche, fatta eccezione per l’introduzione del numero di pagina del voucher/counterfoil che identifica univocamente la spedizione.

Val comunque la pena di riepilogare i principali controlli eseguiti dal sistema che impediscono la registrazione del carnet TIR presentato.

In particolare, nel messaggio “ET”:

- il campo “Tipo spedizione” deve contenere unicamente la stringa “TIR”;

  • il campo “Uffici di passaggio” non deve essere valorizzato;
  • il campo “Ufficio di destinazione” deve essere valorizzato esclusivamente con il codice di un ufficio unionale;
  • i campi “Numero di sigilli apposti” e “Identificativo dei sigilli” devono essere obbligatoriamente indicati;

e nel messaggio “ET1”:

  • il campo “Regime” deve assumere uno dei seguenti valori: “8000”, “8071” e“8073”;
  • i campi “Tipo documento” e “Identificativo documenti presentati” del primo singolo della dichiarazione devono obbligatoriamente riportare:
  • il codice “N952” (campo “Tipo documento”);
  • la stringa “numero di carnet numero di pagina della spedizione8(campo “Identificativo documenti presentati”), a differenza di quanto stabilito nella nota prot. n. 55060 del 16 dicembre 2008 dell’Area Centrale Tecnologie per l’Innovazione in cui era richiesta solo l’indicazione del numero carnet.

Anche per le dichiarazioni in parola9 è possibile utilizzare la semplificazione relativa al Fascicolo Elettronico. Le facilitazioni connesse sono descritte al §3(b) della presente nota.

Giova altresì rammentare che la dispensa dall’obbligo della presentazione dei dati mediante procedimenti informatici è prevista unicamente nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale e/o dell’operatore economico. In particolare, in caso di indisponibilità del solo sistema informatico dell’operatore economico, il Carnet TIR è acquisito in AIDA a cura dell’ufficio doganale di partenza/ingresso; nel caso di indisponibilità del sistema informatico doganale o di entrambi i sistemi in questione il titolare del Carnet TIR deve presentare il carnet all’ufficio di partenza/ingresso per gli adempimenti previsti dalla procedura “cartacea” stabilita dalla Convenzione TIR.

3. Registrazione e rilascio delle operazioni TIR

a) Registrazione del Carnet TIR

A ciascuna dichiarazione TIR che supera i controlli AIDA fornisce in risposta gli estremi di registrazione nel corrispondente registro (“08”) e l’identificativo unionale Master Reference Number (MRN). Al fine di ridurre l’impatto sugli operatori economici il Master Reference Number rispetta le regole di composizione del Movement Reference Number10. Pertanto, il Master Reference Number è un codice alfanumerico di 18 caratteri, incui:

  • i caratteri 1 e 2 indicano le ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.: "17", "18",…);
  • i caratteri 3 e 4 corrispondono al codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: “IT”, “DE”, “ES”,…);
  • i caratteri da 5 a 7 indicano il codice dell’ufficio di registrazione della dichiarazione;
  • i caratteri 8 e 9 corrispondono al registro “08” di allibramento della dichiarazione;
  • i caratteri da 10 a 16 indicano il progressivo numericodi registrazione delladichiarazione;
  • il carattere 17 è valorizzato con"T";
  • il carattere 18 è il “checkdigit”.

Per effettuare un’operazione TIR che dia seguito ad una o più operazioni di esportazione11 i campi “Regime” e “Identificativo dell’MRN” del messaggio “ET1” devono contenere rispettivamente:

  • il valore “8000” (campo“Regime”);
  • l’MRN della dichiarazione di esportazione oppure la stringa “M2” (campo “Identificativo dell’MRN”), cui farà seguito, solo nel caso di “M2”, il messaggio “NB” con l’elenco degli MRN delle dichiarazioni di esportazione.

b) Esito del canale dicontrollo

Nel caso di utilizzo del Fascicolo Elettronico (FE), il dichiarante non è tenuto a presentarsi al front-office dell’ufficio di partenza/ingresso e conosce il canale selezionato dal Circuito Doganale di Controllo (CDC) per l’operazione TIR attivando la funzione di “Consultazione della dichiarazione e upload fascicolo elettronico” disponibile sul portale dell’ADM.

In caso contrario, è tenuto a presentarsi al front-office dell’ufficio di partenza/ingresso affinché venga eseguita la richiesta di esito del CDC a cura del personale dell’ufficio, attivando la funzione “Richiesta esito C.D.C.” presente nella linea di lavoro AIDA: Dogane > STRADA > Partenza, per l’MRN che identifica l’operazione.

c) Svincolo dell’operazione

Al termine dell’esecuzione delle eventuali attività di controllo (compresa la registrazione dell’eventuale rettifica), lo svincolo dell’operazione richiede all’ufficio di partenza/ingresso ed al dichiarante adempimenti diversi a seconda dell’utilizzo o meno del Fascicolo Elettronico.

Utilizzo del FE:

Per il canale di controllo “CA” lo svincolo dell’operazione e l’invio del messaggio "Avviso di arrivo previsto" (IE001) all’ufficio di destinazione/uscita sono automaticamente eseguiti da AIDA. In tal caso, il dichiarante :

·stampa il documento di accompagnamento transito (DAT) o il documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS) disponibile sul portale dell’ADM, che consegna al titolare del carnet/rappresentante;

  • annota l’MRN dell’operazione TIR nella casella “Under No.” del voucher n.1 e del counterfoil n.1 del carnet TIR relativi all’operazione svincolata;
  • stacca dal carnet il voucher n.1 e lo consegna all’ufficio di partenza/ingresso entro la dichiarata data limite di arrivo della spedizione all’ufficio di destinazione/uscita.

Per i canali di controllo “CD”, “CS” e “VM”, l’ufficio di partenza/ingresso:

  • attiva la funzione “Rilascio movimento” (linea di lavoro AIDA: Dogane > STRADA > Partenza ed associata allo stato funzionale “Rilasciabile” dell’MRN) per lo svincolo dell’operazione e per l’invio del messaggio "Avviso di arrivo previsto" (IE001) all'ufficio doganale di destinazione/uscita;
  • stampa il documento di accompagnamento transito (DAT) oil

documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS) attivando la funzione “Stampa DAT” (linea di lavoro AIDA: Dogane > STRADA > Partenza ed associata allo stato funzionale “Rilasciato” dell’MRN), che consegna al titolare del carnet/rappresentante;

  • annota l’MRN dell’operazione TIR nella casella “Under No.” del voucher n.1 e del counterfoil n. 1 del carnet TIR relativo all’operazione svincolata;
  • stacca dal carnet il voucher n.1 e lo trattiene;
  • restituisce il carnet al titolare/rappresentante.

Non utilizzo del FE:

l’ufficio di partenza/ingresso:

  • attiva la funzione “Rilascio movimento” (linea di lavoro AIDA: Dogane > STRADA > Partenza ed associata allo stato funzionale “Rilasciabile” dell’MRN) per lo svincolo dell’operazione e per l’invio del messaggio "Avviso di arrivo previsto" (messaggio IE001) all'ufficio doganale di destinazione/uscita12;
  • stampa il documento di accompagnamento transito (DAT) oil documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS), attivando la funzione “Stampa DAT” (linea di lavoro AIDA: Dogane > STRADA > Partenza ed associata allo stato funzionale “Rilasciato” dell’MRN), che consegna al titolare del carnet/rappresentante;
  • annota l’MRN dell’operazione TIR nella casella “Under No.” del voucher n.1 e del counterfoil n. 1 del carnet TIR relativo all’operazione svincolata;
  • stacca dal carnet il voucher n.1 e lo trattiene;
  • restituisce il carnet al titolare/rappresentante.

4. Conclusione dei movimenti TIR

Le merci, il veicolo, il carnet TIR ed il DAT/DATS della spedizione TIR devono essere presentati, entro il termine fissato dall'ufficio di partenza/ingresso13, presso l'ufficio di destinazione/uscita oppure presso il destinatario autorizzato nel caso in cui quest’ultimo sia il destinatario finale dell’operazione.

All’arrivo delle merci presso l'ufficio di destinazione/uscita, il personale provvede:

  • a controllare lo stato dei sigilli apposti;
  • ad attivare la funzione “Notificare Arrivo” (linea di lavoro AIDA: Dogane > STRADA > Destinazione ed associata allo stato funzionale “In arrivo” dell’MRN) per l’invio del messaggio "Avviso di arrivo" (IE006) all'ufficio di partenza/ingresso e per conoscere il canale che il CDC ha selezionato per il controllo a destino14;
  • ad effettuare i controlli in base alle informazioni contenute nel messaggio "Avviso di arrivo previsto" (IE001) ricevuto dall’ufficio di partenza/ingresso;
  • ad attivare la funzione “Esito del Controllo”15 (linea di lavoro AIDA: Dogane > STRADA > Destinazione ed associata allo stato funzionale “Arrivo registrato” dell’MRN) per:
  • inviare il messaggio "Risultati del controllo" (IE018) all'ufficio di partenza/ingresso16;
  • registrare in AIDA le informazioni relative alla spedizione non presenti nel messaggio "Avviso di arrivo previsto" (e.g. se la spedizione prevede uno scarico delle merci);
  • staccare e trattenere le due parti del voucher n.2 del carnet TIR;
  • compilare il counterfoil n.2;
  • restituire il carnet al titolare/rappresentante.

Nel caso in cui le merci arrivino presso il destinatario autorizzato, gli adempimenti eseguiti dall’ufficio di destinazione e dal destinatario autorizzato per la conclusione della operazione sono descritti nella nota prot. 11058/RU del 1° febbraio 2017 della Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione. Ad integrazione di quanto in essa disposto, il messaggio “Esito dello scarico” (IE044), inviato dal destinatario autorizzato all’ufficio di destinazione, dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

  • numero di pagina del voucher n. 2 del Carnet TIR;
  • eventuale scarico delle merci con riserva17.

Il destinatario autorizzato, dopo aver ricevuto il messaggio “Rilascio a destino” (IE025), consegna il carnet TIR al titolare/rappresentante che a sua volta ha l’obbligo di presentarlo, senza indugio, all’ufficio di destinazione competente18.

Ricevuto il carnet, l’ufficio di destinazione:

  • stacca e trattiene le due parti del voucher n.2 del carnet TIR;
  • compila il counterfoil n.2;
  • restituisce il carnet al titolare/rappresentante.

Si evidenzia che le eventuali diversioni (conclusione dell’operazione TIR in un ufficio di destinazione/uscita diverso da quello dichiarato) sono gestite con le stesse modalità previste per i movimenti di transito comune/unionale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1 lettera l) della Convenzione TIR e all’articolo 278 paragrafo 3 del RE.

Infine, nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale, l’ufficio di destinazione/uscita conclude la spedizione utilizzando il voucher n.2 del carnet ed è tenuto, alla ripartenza del sistema, a registrare le informazioni precedentemente annotate nel voucher n. 2, al fine di consentire all’ufficio di partenza/ingresso l’appuramento dell’operazione in ambito NCTS/TIR.

5. Procedure di ricerca e recupero diritti

Le procedure di ricerca e di recupero dei diritti sono avviate e gestite dall’ufficio di partenza/ingresso con le stesse funzionalità utilizzate per i movimenti di transito comune/unionale.

6. Comunicazione dati carnet TIR all’IRU

Il sistema elettronico Real-Time SafeTIR dell’IRU, introdotto dall’Allegato 10 della Convenzione TIR ed entrato in vigore nell'agosto 2006, ha come obiettivo quello di controllare più efficacemente il funzionamento del regime TIR. Il sistema in parola è alimentato dai dati trasmessi dagli uffici di destinazione.

A partire dal 16 ottobre 2018 l’invio di tali dati, sia nel caso di scarico parziale che totale delle merci, avverrà tramite una funzionalità automatica di AIDA che provvede giornalmente a trasmettere le informazioni richieste dall’Allegato 10 per tutte le operazioni a destino concluse in ambito NCTS/TIR.

Pertanto, da tale data, gli uffici di destinazione sono esonerati dall’utilizzo dell’applicazione “G-TIR”.

Per le operazioni rilasciate dall’ufficio di partenza/ingresso durante eventuali periodi di indisponibilità del sistema informatico doganale, sulla base delle informazioni presenti sul carnet TIR cartaceo, l’ufficio di destinazione è tenuto a registrare senza indugio a termine dell’operazione a destino le informazioni da trasmettere a Real-Time SafeTIR accedendo alle nuove funzionalità presenti nella linea di lavoro AIDA: Dogane > STRADA > Operazioni di Servizio > Carnet TIR19.

7. Informazioni sull’itinerario dell’operazione

Si rammenta che tramite il link “Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)” presente nel sito internet dell’ADM è possibile ottenere informazioni riguardanti l’itinerario seguito dalla spedizione TIR digitando il relativo MRN.

8. Profili diaccesso

Alle funzionalità per la gestione dell’operazioni TIR in ambito NCTS/TIR e per la comunicazione all’IRU delle informazioni concernenti l’arrivo a destino della spedizione si accede attivando l’applicazione “STRADA” dalla “Scrivania Applicazioni” della home page di AIDA selezionando la voce “Dogane” e, quindi,“STRADA”.

I profili utente che consentono l’accesso alle suddette funzionalità non sono cambiati. In particolare, tali profili sono:

D02_Tra_Utente_Dogana D02_Tra_Gestione_Ricerche

La relativa abilitazione è concessa dall’amministratore locale della sicurezza.

Si precisa che l’utente abilitato ai succitati profili ha accesso a tutte le funzionalità del ruolo partenza, del ruolo destinazione e del ruolo procedura di ricerca previste nell’applicazione STRADA.

Per la richiesta di nuove abilitazioni si rimanda alla nota prot. n. 150409/RU del 29/12/2011 dell’Ufficio Gestione e Monitoraggio di questa Direzione Centrale.

Le istruzioni operative sono disponibili per tutti gli utenti selezionando “Assistenza on line” presente nella home page di AIDA e successivamente la voce “Dogane – Servizi Applicativi (presente nel menù a tendina “Categorie”), la voce “STRADA” (presente nel menù a tendina “Seleziona l’argomento”) ed il tasto “Accedi” e per gli utenti abilitati direttamente all’interno dell’applicazione selezionando il simbolo “?” presente nella parte superiore destra del menù di ciascuna funzionalità presente in STRADA.

9. Disposizioni finali

Le presenti istruzioni sono applicabili dal 16 ottobre 2018.

Come di consueto, al fine di consentire agli operatori economici di effettuare il tuning dei propri sistemi, si rammenta che è già disponibile in ambiente di addestramento l’applicazione aggiornata che richiede l’identificativo del carnet TIR seguito dal numero di pagina della spedizione.

Sulla piattaforma E-learning academy è disponibile il corso “Carnet TIR” nell’ambito del percorso formativo “Movimentazioni Merci” destinato al personale degli Uffici territoriali.

I Signori Direttori Interregionali/Regionali ed il Signor Direttore Interprovinciale vigileranno sull’esatta applicazione delle presenti disposizioni avvalendosi dei gruppi di lavoro “Allineamento all’UCC” delle Task Force ONCE territoriali, inviando copia alla scrivente delle ulteriori istruzioni ritenute opportune.

Provvederanno altresì a quanto necessario perla fruizione del summenzionato corso da parte del personaleinteressato.

10. Richieste di assistenza

Per le richieste di assistenza e per segnalare malfunzionamenti, attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli nella sezione “Assistenza on-line” seguendo il percorso “Come fare per → Richiedere assistenza” (http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/allegati/Modalita-utilizzo-Assistenza-20101209.pdf).

Si raccomanda, altresì, al fine di migliorare la sezione “Assistenza on- line”, di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l’apposita sezione “Esprimi la tua opinione sull'informazione”.

______________

1 Giova precisare che i Paesi che aderiscono alla Convenzione Transito Comune, pur essendo operativi in ambito NCTS, non aderiscono al sistema NCTS/TIR e pertanto le spedizioni TIR in tali Paesi sono esclusivamente gestite secondo la procedura “cartacea” prevista dalla Convenzione TIR.

2 Articolo 273, paragrafo 1 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015.

3 CDU - Codice doganale dell’Unione: Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell’Unione.

RD - Regolamento Delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell’Unione.
RE - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione.
RDT - Regolamento delegato (UE) n. 341/2016 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l’archiviazione di dati di cui all’art. 278 del codice fino a quando i sistemi elettronici necessari per l’applicazione delle disposizioni del codice non sianooperativi.

4 In accordo con l’Allegato 10 della Convenzione TIR.

5 Articolo 226, paragrafo 3, lettera b del CDU per il transito esterno ed articolo 227, paragrafo 2, lettera b del CDU per il transito interno

6 Articolo 228 del CDU

7 Articolo 273, paragrafo 1 del RE.

8 Il numero di pagina è un numero dispari compreso tra 1 e 19.

9 Cfr nota prot. 45898/RU del 19 aprile 2016.

10 Le regole in questione sono descritte nella nota prot. n. 55060 del 16 dicembre 2008 dell’Area Centrale Tecnologie per l’Innovazione

11 A tal riguardo, si precisa che tutti i regimi dell’esportazione possono essere seguiti da una operazione TIR.

12 Articolo 276 RE

13 In caso di presentazione dopo tale termine, l’ufficio di destinazione/uscita riammette nei termini la spedizione se sono verificate le condizioni stabilite dal paragrafo 2 dell’art. 278 del RE.

14 La funzione “Eleva controllo” (linea di lavoro AIDA: Dogane > STRADA > Destinazione ed associata allo stato funzionale “Arrivo registrato”) consente all’ufficio di destinazione/uscita di elevare il tipo di controllo proposto dal CDC.

15 L’unità didattica “Acquisizione esito del controllo” presente nel corso e-learning “Carnet TIR”, della piattaforma “Formazione a distanza” di AIDA, fornisce una descrizione dettagliata dei parametri presenti nella funzionalità “Esito del controllo”.

16 Il messaggio contiene anche le eventuali informazioni relative a trasbordi, nuovi sigilli, incidenti o imprevisti.

17 Si osserva che per le operazioni di questo tipo, l’informazione “scarico parziale/finale (Parziale/Finale)” è superflua in quanto, nel caso di destinatario autorizzato, lo scarico è sempre “Finale” (Art.230 del CDU).

18 Articolo 282 paragrafo 5 del RE.

19 Per una descrizione dettagliata di tali funzionalità, si rimanda all’unità didattica “Funzionalità di gestione” presente nel corso e-learning “Carnet TIR”, della piattaforma “Formazione a distanza” di AIDA.