NUOVE REGOLE DI ORIGINE PER L’ACCORDO PEM (Paesi Euro mediterranei)

La Commissione Europea ha annunziato che dal 01 gennaio 2025 saranno applicabili nuove regole in materia di origine preferenziale, relativamente agli scambi tra i Paesi della Convenzione Paneuromediterranea (PEM).
Dopo quasi dieci anni di negoziati, il Comitato misto PEM ha elaborato nuove regole in materia di origine, più flessibili rispetto a quelle attualmente in vigore, al fine di rafforzare i traffici commerciali tra l’Unione Europea e gli altri Paesi contraenti.

La Convenzione PEM.
La convenzione paneuromediterranea sulle norme di origine preferenziali (PEM) stabilisce norme di origine comuni e il cumulo tra le parti contraenti.

Ad oggi, le parti contraenti sono: Svizzera, Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Faroe, Israele, Kosovo, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina.

La Convenzione si applica tuttavia solo se tra le parti vige un accordo di libero scambio: per la Svizzera, è il caso di UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Faroe, Israele, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In data odierna sono pertanto escluse dal cumulo con la Svizzera: Algeria, Kosovo, Moldavia e Siria.

La Convenzione PEM è stata riveduta nel 2019, tuttavia poiché alcuni Stati rifiutavano ancora il testo, la maggior parte degli Stati contraenti ha deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole
rivedute.

Attualmente, quindi, esistono due sistemi paralleli di cumulo dell’origine: l’attuale Convenzione PEM e le norme transitorie.

Le nuove regole in arrivo.

Lo scorso 7 dicembre 2023, il Comitato Misto PEM ha definitivamente adottato le regole di origine preferenziale, stabilendone l’applicabilità a partire dal 1° gennaio 2025.

Da tale data non si applicheranno più le regole transitorie, ma soltanto la Convenzione PEM.

In vista di questo passaggio, a partire da febbraio 2024 sarà introdotta gradualmente la cosiddetta “permeabilità automatica” delle norme, che consentirà alle aziende che applicano le norme transitorie di
effettuare il cumulo anche se il loro fornitore ha rilasciato una prova di origine in conformità con le norme di origine dell’attuale Convenzione PEM.

Le norme rivedute consentono semplificazioni amministrative per le imprese, tra cui:
• Il certificato EUR-MED è soppresso; vengono mantenuti unicamente il certificato di circolazione EUR.1 e la dichiarazione di origine;
• il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari possono essere calcolati sulla base dei valori medi nel corso di un anno fiscale;
• se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40% al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
• le soglie di tolleranza per i materiali non originari aumentano dal 10% al 15% del prezzo franco fabbrica per i prodotti industriali e dal 10% al 15% del peso netto per i prodotti agricoli;
• per i prodotti tessili il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione;
• la regola del trasporto diretto è sostituita dalla regola di non modificazione, più conforme alle catene logistiche internazionali.
• Vengono eliminati criteri cumulativi, che impongono ad esempio di soddisfare contemporaneamente il cambio di voce doganale e la regola del valore aggiunto.