Con Regolamento Delegato (UE) 2023/2616 della Commissione, pubblicato sulla GUUE N. del 15/12/2023 e in vigore il 16/12/2023, è stato nuovamente modificato l'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (EU Dual-Use Control List) contenuto nel Regolamento (UE) n. 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.
Ricordiamo che la definizione data dal Regolamento UE 821/2021 dei prodotti a duplice uso racchiude i prodotti, software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprende i
prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, ivi inclusi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non
esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari. Trattasi dunque di materiali, software o tecnologie, progettati, fabbricati e commercializzati per scopi civili
ma che potrebbero, per le loro caratteristiche tecniche, prestarsi ad illeciti usi finalizzati a scopi militari o alla fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.
Le novità
Il Reg. Delegato 2023/2616 aggiorna – come ogni anno - l’allegato I del Regolamento 2021/821 per assicurare il rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, garantire la trasparenza e mantenere la competitività degli operatori economici.
Le modifiche intervengono inoltre a seguito delle variazioni intervenute nel 2022 negli accordi in materia di controllo delle esportazioni, a causa dell’invasione della Russia nei confronti dell’Ucraina, nonché gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN), l’intesa di Wassenaar e la convenzione sulle armi chimiche (CWC).
Il modo giusto di procedere.
Le imprese dovrebbero rivalutare se i propri prodotti esportati possono rientrare nella categoria dei prodotti a duplice uso consultando dapprima il testo del nuovo Allegato 1 del Regolamento Dual Use e, solo in caso
di corrispondenza con una delle voci di controllo ivi elencate, utilizzare le tabelle di correlazione individuali su AIDA per identificare i codici doganali associati alla voce di controllo rilevante.
E’ assolutamente fondamentale che le aziende esportatrici sviluppino al proprio interno una policy aziendale diretta alla valutazione dei propri prodotti come possibili prodotti duali.
Le aziende esportatrici dovranno
- adottare strumenti di Due Diligence nei settori sensibili.
- adottare un apposito ICP (Internal Compliance Program) per accedere a determinate agevolazioni (AGEU007 e autorizzazione globale): tale programma “si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali” (art. 2 Regolamento).