NUOVO AGGIORNAMENTO PRODOTTI DUAL USE

Con Regolamento Delegato (UE) 2023/996 della Commissione, pubblicato sulla GUUE N. 138 del 25/05/2023 e in vigore il 26/05/2023, è stato nuovamente modificato l'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (EU Dual-Use Control List) contenuto nel Regolamento (UE) n. 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

Ricordiamo che la definizione data dal Regolamento UE 821/2021 dei prodotti a duplice uso racchiude i prodotti, software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprende i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, ivi inclusi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

Trattasi dunque di materiali, software o tecnologie, progettati, fabbricati e commercializzati per scopi civili ma che potrebbero, per le loro caratteristiche tecniche, prestarsi ad illeciti usi finalizzati a scopi militari o alla fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

Poiché gli elenchi di controllo dei regimi internazionali e di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni sono stati modificati nel 2022 (si legge nei Considerando del Regolamento), è stato ritenuto opportuno procedere alla modifica dell’allegato I del Regolamento 821, per includere i prodotti soggetti a controllo nel quadro del gruppo Australia.

E’ pertanto stato (nuovamente) sostituito l’Allegato I del citato Regolamento 821.

Le novità
Il nuovo allegato si prefigge lo scopo di attuare gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN), l’intesa di Wassenaar e la convenzione sulle armi chimiche (CWC).

La Commissione ha disposto la rimozione dall’Allegato I della voce di controllo della tossina del colera (1C351.d.13), la modifica di alcune voci di controllo riferite ad agenti patogeni e l’integrazione di quattro particolari “tossine marine” brevetossine, gonyautoxins, nodularins e palitoxin.

In particolare, sono state aggiunte le seguenti voci di controllo:
1C351.d.20 (brevetossine);
1C351.d.21 (goniautossine);

1C351.d.22 (nodularine);
1C351.d.23 (palitossina).

Il modo giusto di procedere.

Le imprese dovrebbero rivalutare se i propri prodotti esportati possono rientrare nella categoria dei prodotti a duplice uso consultando dapprima il testo del nuovo Allegato 1 del Regolamento Dual Use e, solo in caso di corrispondenza con una delle voci di controllo ivi elencate, utilizzare le tabelle di correlazione individuali su AIDA per identificare i codici doganali associati alla voce di controllo rilevante.

E’ assolutamente fondamentale che le aziende esportatrici sviluppino al proprio interno una policy aziendale diretta alla valutazione dei propri prodotti come possibili prodotti duali.

Le aziende esportatrici dovranno
- adottare strumenti di Due Diligence nei settori sensibili.
- adottare un apposito ICP (Internal Compliance Program) per accedere a determinate agevolazioni (AGEU007 e autorizzazione globale): tale programma “si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali” (art. 2 Regolamento).

l regolamento prevede cinque tipi di autorizzazione validi nell’intero territorio doganale dell’Unione:

• autorizzazioni di esportazione generali dell’Unione, che riguardano determinate destinazioni in presenza di determinate condizioni. Esse comprendono l’autorizzazione per esportazioni verso Australia, Canada, Islanda, Giappone, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti;

• autorizzazioni generali di esportazione nazionali, rilasciate dagli Stati membri se coerenti con le esistenti autorizzazioni di esportazione generali dell’Unione e se non riguardano l’esportazione di prodotti software e tecnologici a duplice uso a determinati paesi (allegato II G);

• autorizzazioni specifiche e globali, rilasciate dalle autorità nazionali e di una durata fino a due anni a un esportatore per l’esportazione di: uno o più prodotti a duplice uso a un utente finale in un paese terzo (specifica); o vari prodotti, a vari paesi e utenti finali (globale);

• autorizzazioni per grandi progetti, ovvero, un’autorizzazione di esportazione specifica o un’autorizzazione di esportazione globale concessa a un esportatore specifico, in relazione a un tipo o a una categoria di prodotti a duplice uso che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala.