Nuovo regolamento per esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

2014 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di

sostanze chimiche pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE): il regolamento

(UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di

previo assenso informato (cd. “procedura PIC”) per talune sostanze chimiche e

pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’11 settembre 1998 e

approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio. Il nuovo

regolamento delegato dispone una serie di modifiche agli allegati di tale regolamento

per tener conto di alcune inclusioni od esclusioni dal novero dello stesso di sostanze

chimiche particolari. Si tratta in particolare:

- del bitertanol, la cui approvazione è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n.

1107/2009, pertanto ne è vietato l’uso come pesticida e occorre pertanto iscriverla

nell’elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del

regolamento (UE) n. 649/2012.

- Del cietaxin e azociclotin, che non sono state approvate come principi attivi a

norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l’uso come pesticidi

e occorre pertanto iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2

dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

- Del cinidon etile, ciclanide, etossisulfuron e oxadiargil, che non sono state

approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto

ne è vietato l’uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche

di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012,

- del rotenone, che non è stato approvato come principio attivo a norma del

regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto è soggetto a rigorose restrizioni per l’uso

come pesticida, in quanto praticamente tutti gli utilizzi sono proibiti nonostante il fatto

che tale sostanza sia stata identificata e notificata ai fini della valutazione, a norma del

regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto 17 e può pertanto continuare a

essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non è adottata una decisione a

norma di tale regolamento. Occorre perciò iscrivere la sostanza rotenone negli elenchi

di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n.

649/2012.

- Del cloruro di didecildimetilammonio, sostanza ritirata a norma del regolamento

(CE) n. 1107/2009, e della quale pertanto ne è vietato l’uso come pesticida

appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari. Di conseguenza, occorre iscrivere la

stessa nell’elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell’allegato I del

regolamento (UE) n. 649/2012.

- Della warfarina e ciflutrina, ritirate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, di

cui pertanto ne è vietato l’uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti

fitosanitari e occorre l’iscrizione nell’elenco delle sostanze chimiche riportato nella

parte 1 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

Infine, in occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013,

la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le

sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati,

perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili nell’allegato III di tale

convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista

da detta convenzione. Il nuovo regolamento N. 1078/2014 della Commissione del 7

agosto 2014 dispone pertanto che tali sostanze siano depennate dall’elenco delle

sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012

e iscritte nell’elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 3 di tale allegato. La

conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha poi deciso di iscrivere

nell’allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il

tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l’ottabromodifeniletere

commerciale, compresi l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere, pertanto

queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione.

Poiché il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l’esabromodifeniletere e

l’eptabromodifeniletere sono già elencati nell’allegato V del regolamento (UE) n.

649/2012, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono

iscritte nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell’allegato I del

regolamento (UE) n. 649/2012.

Ancora, il nuovo regolamento dispone la modifica della voce per il clorato nelle parti 1

e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 al fine di fornire maggiore

chiarezza sulle sostanze che rientrano nel campo di applicazione di tale voce.